[Diritto] riproduzione di opere per uso personale (was Re: [Discussioni] Re: [OT] [Discussioni]Fermare il monopolio di MS-Word)

Giovanni Biscuolo diritto@softwarelibero.it
02 Dec 2002 12:45:03 +0100


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Mi permetto di inviarla in copia anche agli amici della mailing list
diritto, visto che di quello si parla.

Il lun, 2002-12-02 alle 10:07, Alessandro Rubini ha scritto:

Questo lo scrissi io:

> > Chi copia altre opere, tipo quelle cinematografiche o discografiche, pe=
r
> > uso personale *non* commette *nessun* illecito: la copia per uso
> > personale non ha bisogno di nessuna autorizzazione da parte del titolar=
e
> > dei diritti d'autore. Questo, piano piano, in molti se lo stanno
> > dimenticando.
>=20
> Anche la legge se lo sta dimenticando. Cito l'eucd:

Ahi, che male! Hai ragione.

> 	Articolo 3
>   =20
> 	Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il
                                            ^^^^^^^^^^
> 	diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali
                                             ^^^^^^^^^^
> 	protetti
>   =20
>   =20
>    1.  Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di
>    autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o
>    senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del
>    pubblico

Fin qui niente di nuovo "sul fronte occidentale".

> delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi
> accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Scelti individualmente dal pubblico, mi pare che questo stia ad indicare
che il diritto di estende anche ai servizi di trasmissione "on-demand";
anche se forse pu=F2 pericolosamente essere interpretato come "l'autore ha
diritto di scegliere quando e dove il pubblico pu=F2 usufruire
dell'opera".

[...]
L'Art. 2 elenca gli aventi diritto, non definisce l'oggetto del diritto;
quindi potremmo saltarlo.

>    3.  I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun
> 	  atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a
> 	  disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.

Cio=E8 una trasmissione al pubblico non esaurisce il diritto sulle altre
trasmissioni al pubblico.

In questo passo della direttiva non vedo alcuna restrizione alla copia
per uso personale.

Il vero punto =E8 qu=EC: nel DL di attuazione della direttiva [2] si parla
di "riproduzione privata ad uso personale"[3] (Art. 9, che modifica
l'intero capo V della LdA, sezione II). In particolare, ritengo
interessante il nuovo Art. 71-sexies, che consente la riproduzione
privata per uso personale [4] a patto che (comma 3):
1. l'opera non sia stata messa a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente: vietato registrarsi i film o le partite in pay per
view, per esempio.

2.  quando l'opera =E8 protetta dalle misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater (mah! ed il comma 4 di questo stesso articolo???)

3. quando l'accesso =E8 consentito sulla base di clausole contrattuali: se
firmo un contratto per poter vedere un film non posso effetuarne la
riproduzione privata per uso personale, per esempio. (Immagino gi=E0 le
case di ditribuzione di film a noleggio che studiano febbrilemente
contratti da far firmare ai clienti per poter noleggiare un film).

Il comma 4 dell'articolo pare contraddirre il punto 2. citato sopra:
=AB4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono
tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure
tecnologiche di cui all'art.102- quater, la persona fisica che abbia
acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale
protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una
copia privata per uso personale.=BB

Mi pare che siamo in presenza di un algoritmo ricorsivo senza fine, nel
caso di opere protette con "misure tecnologiche".

Ecco in che termini, secondo il DL, la copia per uso personale =E8
interdetta.

La vera schifezza della EUCD (e del DMCA) sono =E8 aver dato dignit=E0
giuridica a:
- divieto di riproduzione ad uso personale di trasmissioni "on demand"
- misure tecnologiche di protezione
- rinuncia (che pu=F2 essere imposta contrattualmente) al diritto di
riproduzione per uso personale.

Resta il fatto che se io acquisto o noleggio un film su DVD posso farne
una "riproduzione privata per uso personale", e che - pare - il titolare
dei diritti sia tenuto a consentirla nonostante l'applicazione delle
misure tecnologiche di cui all'art.102- quater.

La cosa consolante, per il software, =E8 che gli articoli 64bis, ter e
quater della LdA (l'intera sezione VI del capo IV Titolo I) rimangono
validi [5]: una copia di riserva, studio del programma e effettuazione
di prove di funzionamento, interoperabilit=E0 tramite reverse-engineering,
correzione errori, ecc.

Scusate la prolissit=E0.

Ciao.
Giovanni.

[1] che loro poi trasferiscono agli editori, *sempre*, perch=E8 altrimenti
nessun editore li pubblicherebbe.
[2] una copia qui:
http://www.edisport.it/edisport/afdigitale/petizione.nsf/decreto?Openpage
[3] notate anche voi una certa somiglianza con la "dose per uso
personale" di droga che evita di essere accusato di spaccio?
[4] vietati i servizi di terzi per una simile riproduzione.
[5] DL succitato, Art. 23 comma 1.: nuovo art. 102-quater comma 4 della
LdA".

--=20
=ABDa quando ho letto che lo 0,34% degli australiani si professa della
 "religione dello Jedi" nulla riuscir=E0 pi=F9 a stupirmi.=BB
                                       [Andrea Rossato, 31 Agosto 2002]
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Comment: Per informazioni si veda http://www.gnupg.org

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