R: [Diritto] cessione dei diritti
Alessandro Rubini
diritto@softwarelibero.it
Wed, 18 Dec 2002 11:56:43 +0100
Grazie dell'attenzione.
> "I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro
> indipendenti. [...]
Si, avevo visto queste norme, ma mi chiedevo se c'era qualcosa
che dice che in caso di dubbio si risolve sempre a favore dell'autore,
per cui un "tutti i mezzi di diffusione" e` automaticamente non valido
perche` l'autore non sa che verra` anche stampato sulle magliette.
Mi riferisco al fatto che in Germania tutti i cantanti hanno dovuto
ri-firmare i contratti perche` la diffusione via internet non era
prevista esplicitamente quando avevano ceduto i diritti patrimoniali
anni fa, _anche_ se il contratto diceva "o qualsiasi altro mezzo".
Mi riferisco in particolare alla normativa francese di cui mi
riferiscono:
French authorship law specifies this basic principle of
"interprétation restricitve" in sec 122-7, alinéa 4 of the Code de la
Propriété Intellectuelle (CPI). Therefore also French authorship-right
specialists demand a precise listing of the individual rights (for
reference see standard work Lucas/Lucas, Propriété littéraire et
artistique, Paris 1994, page 427).
E quella tedesca:
[...] such transfers are to be treated restrictively according to § 31
Abs. 5 Urheberrechtsgesetz (Urhg) [1]. Therefore it is necessary and
customary in Germany to have sometimes very verbose descriptions of
the individual transferred rights for every single kind of usage,
[...]
> La mia esperienza, specialmente di quest'ultimo anno, dice che il
> sistema si può cambiare: se il cessionario (ovvero colui al quale i
> diritti sono ceduti) è realmente interessato all'autore e alla sua
> opera, è disponibile a discutere le modalità delle cessioni e a
> modificare le prassi contrattuali vigenti.
Si, bisogna perdere un po' di tempo a questionare ma di solito la si
spunta, perche` chi acquisisce i diritti preferisce avere poco che non
avere niente, se l'autore e` chiaro sul non voler cedere tutto.
/alessandro