[Diritto] Re: [Diritto] software orfani e pubblico dominio
Leonardo Boselli
diritto@softwarelibero.it
Mon, 23 Dec 2002 09:25:08 +0100
Il ragionamento fatto era diverso:
Lo scopo del brevetto =E8 quello di assicurare all'aurore la
retribuzione per il suo lavoro, e allo stesso tempo rendere nota alla
collettivit=E0 la invenzione, in modo che tutti possano utilizzarla.
Esiste anche una parte della norma brevettuale che prescrive un
tempo minimo entro il quale la apoplicazione sia messa in
produzione proprio per evitare il fenomeno del brevetto fatto non per
proteggere la invenzione stessa, ma perproteggere modi alternativi
di ottenere lo stesso prodotto e crearsi un monopolio.
Altrimenti avverrebbe davvero il caso che citi.
mettimo che Minisoft , societ=E0 di capitali formata da 4 persone che
si occupano di marketing e con pochi programmatori dipendenti
abbia sviluppato un prodotto che abbia una certa diffusione. Dopo
qualche anno, poich=E9 paga poco i programmatori questi si
licenziano e si trasferiscono altrove, e di conseguenza la socit=E0
cessa le attivit=E0 pur non sciogliendosi formalmente.
ma i soci si trasferiscono e, separatamente, impiantano dei
caseifici in giro per il mondo, e di fatto non sono pi=F9 reperibili.
Dopo un anno il SW ha bisogno di un aggiornamento. Uno dei
programmatori si trova ... ma per il paganmentoi dei diritti come si
fa ? In un brevetto ordinario (come anche del resto avviene per i libri
in cui nei contratti di edizione spesso =E8 indicato che se il libro va
esaurito entro x mesi deve essere approintata una ristampa o i
diritti tornano all'autore) dopo un certo tempo che non =E8 applicato
questo signivica diventare di pubblico dominio.
L'altro caso da esaminare =E8 invece:
Mettramo che Oldsoft abbia fatto un contratto con i clienti per cui
si impegna a una cifra fissa a assicurare gli aggoiornamenti del
programma per 10 anni .
La societ=E0 fa inoltre un accordo con Newsoft a concede l'uso dei
sorgenti della versione 1.0 del programma Olddraw per effettuare il
port della propria applicazione in un altro linguaggio e inserire il
prodotto in pacchetto di quest'ultima, Newoffice, e con licenza di
trarne lavori derivati, ma senza il diritto di redistribuzione del
sorgente.
Dopo 4 anni Oldsoft fallisce , Olddraw =E8 arrivato alle versione 3.1
tra i creditori c'=E8 Newsoft che si trova come compenso i diritti
completi sul programma olddraw arrivato alla versione 3.1 ma
anche un esiguo pacchetto di clienti da supportare, con un
contratto ancora in vigore.
Ma Newsoft non ha acquisito i programmatori che hanno preferito
andare altrove e d'altra parte le differenze tra i due fork del
programma originale sono diventate talmente tante che i nuovi
programmatori avrebbero bisogno di molto tempo per riprenderci.
e non =E8 possible proporre ai vecchi clienti di passare a Newoffice
che manca di una caratteristica essenziale del vecchio
programma, non implementabile nella struttura del nuovo se non
con grosse riscritture.
Che succede in questo caso ?
On 23 Dec 2002, at 2:13, Marco Meneghello wrote:
> Hello alearn,
>
> Monday, December 16, 2002, 10:08:11 AM, you wrote:
>
> > Nel caso del sw sarebbe sensato "restituire" i diritti economici
> > alla persona fisica (o al team di persone) che materialmente ha
> > sviluppato il lavoro.
>
> Non sono d'accordo. Penso si debbano usare i soliti criteri.
>
> La proprieta' morale rimane all'autore.
> Il diritto di sfruttamento rimane al datore di lavoro, se il software
> e' stato sviluppato da un dipendente.
>
> Salvo che un contratto di lavoro non disponga altrimenti,
> naturalmente.
> --
> Best regards,
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