[Diritto] Re: [Diritto] software orfani e pubblico dominio

Leonardo Boselli diritto@softwarelibero.it
Mon, 23 Dec 2002 09:25:08 +0100


Il ragionamento fatto era diverso:
Lo scopo del brevetto =E8 quello di assicurare all'aurore la 
retribuzione per il suo lavoro, e allo stesso tempo rendere nota alla 
collettivit=E0 la invenzione, in modo che tutti possano utilizzarla.
Esiste anche una parte della norma brevettuale che prescrive un 
tempo minimo entro il quale la apoplicazione sia messa in 
produzione proprio per evitare il fenomeno del brevetto fatto non per 
proteggere la invenzione stessa, ma perproteggere modi alternativi 
di ottenere lo stesso prodotto e crearsi un monopolio.
Altrimenti avverrebbe davvero il caso che citi.
mettimo che Minisoft , societ=E0 di capitali formata da 4 persone che 
si occupano di marketing e con pochi programmatori dipendenti 
abbia sviluppato un prodotto che abbia una certa diffusione. Dopo 
qualche anno, poich=E9 paga poco i programmatori questi si 
licenziano e si trasferiscono altrove, e di conseguenza la socit=E0 
cessa le attivit=E0 pur non sciogliendosi formalmente.
ma i soci si trasferiscono e, separatamente, impiantano dei 
caseifici in giro per il mondo, e di fatto non sono pi=F9 reperibili.
Dopo un anno il SW ha bisogno di un aggiornamento. Uno dei 
programmatori si trova ... ma per il paganmentoi dei diritti come si 
fa ? In un brevetto ordinario (come anche del resto avviene per i libri 
in cui nei contratti di edizione spesso =E8 indicato che se il libro va 
esaurito entro x mesi deve essere approintata una ristampa o i 
diritti tornano all'autore) dopo un certo tempo che non =E8 applicato 
questo signivica diventare di pubblico dominio.

L'altro caso da esaminare =E8 invece:
  Mettramo che Oldsoft abbia fatto un contratto con i clienti per cui 
si impegna a una cifra fissa a assicurare gli aggoiornamenti del 
programma per 10 anni .
La societ=E0 fa inoltre un accordo con Newsoft a concede l'uso dei 
sorgenti della versione 1.0 del programma Olddraw per effettuare il 
port della propria applicazione in un altro linguaggio e inserire il 
prodotto in pacchetto di quest'ultima, Newoffice, e con licenza di 
trarne lavori derivati, ma senza il diritto di redistribuzione del 
sorgente.
 Dopo 4 anni Oldsoft fallisce , Olddraw =E8 arrivato alle versione 3.1 
tra i creditori c'=E8 Newsoft che si trova come compenso i diritti 
completi sul programma olddraw arrivato alla versione 3.1 ma 
anche un esiguo pacchetto di clienti da supportare, con un 
contratto ancora in vigore.
Ma Newsoft non ha acquisito i programmatori che hanno preferito 
andare altrove e d'altra parte le differenze tra i due fork del 
programma originale sono diventate talmente tante che i nuovi 
programmatori avrebbero bisogno di molto tempo per riprenderci.
e non =E8 possible proporre ai vecchi clienti di passare a Newoffice 
che manca di una caratteristica essenziale del vecchio 
programma, non implementabile nella struttura del nuovo se non 
con grosse riscritture. 
Che succede in questo caso ?


On 23 Dec 2002, at 2:13, Marco Meneghello wrote:

> Hello alearn,
> 
> Monday, December 16, 2002, 10:08:11 AM, you wrote:
> 
> > Nel caso del sw sarebbe sensato "restituire" i diritti economici
> > alla persona fisica (o al team di persone) che materialmente ha
> > sviluppato il lavoro.
> 
> Non sono d'accordo. Penso si debbano usare i soliti criteri.
> 
> La proprieta' morale rimane all'autore.
> Il diritto di sfruttamento rimane al datore di lavoro, se il software
> e' stato sviluppato da un dipendente.
> 
> Salvo che un contratto di lavoro non disponga altrimenti,
> naturalmente.
> -- 
> Best regards,
>  Marco                            mailto:marco.meneghello@inwind.it
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