[Diritto] Proposta di legge sul software libero vers. 1.9!! (stavolta per davvero!)

Simone Piccardi piccardi@firenze.linux.it
21 Jan 2002 10:45:22 +0100


On Mon, 2002-01-21 at 00:04, Neuromante wrote:
> 3. La cessione gratuita di software libero non ricade
> sotto normativa dell'articolo 171-bis della legge 22
> aprile 1941, n. 633, cos=EC come modificato dalla legge
> 18 agosto 2000, n. 248.
La distribuzione gratuita di software e` gia` sostanzialmente senza
oneri. Se proprio si deve inserire una norma come questa, togliamo
perlomeno il gratuita.

> 3. Qualora si renda assolutamente necessario
> eccezionalmente, l'uso di formati non liberi, la
> Pubblica Amministrazione sar=E0 tenuta a motivare
> analiticamente questa esigenza, sotto la diretta
> responsabilit=E0 del responsabile del procedimento di
> cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
> dettagliando i motivi per cui =E8 impossibile convertire
> gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica
> Amministrazione =E8 tenuta a rendere disponibile anche
> una versione pi=F9 vicina possibile agli stessi dati in
> formato libero.
>=20
> Art. 6
> (Obblighi per la pubblica amministrazione)
>=20
> 1. La Pubblica Amministrazione =E8 tenuta ad utilizzare,
> nella propria attivit=E0, programmi per elaboratore
> elettronico dei quali possieda il codice sorgente.
Possieda come si intente? Non basta dire abbia a disposizione? Se
possere si intende nella maniera solita, solo il detentore del copyright
possiede il software libero.

Ciao
Simone
--=20
Cio' che contraddistingue l'uomo e' la capacita' di farsi domande,
cio' che contraddistingue il saggio e' il non accontentarsi delle
risposte.