GPL e PA (era Re: [Diritto] Proposta di legge sul software libero vers. 1.9!! (stavolta per davvero!)))

Donat diemmenic@tiscalinet.it
Sun, 27 Jan 2002 23:50:48 +0100 (CET)


On Sun, 27 Jan 2002, Alessandro Rubini wrote:

> 
> >> "Alle amministrazioni dello Stato, alle Province
> >> ed ai Comuni, spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate
> >> sotto il loro nome ed a loro spese".
> 
> Quando avevo letto la 633/41, questo mi era sembrato semplicemente una
> forma di assegnazione del diritto d'autore al datore di lavoro.
> Ovvero, qui si stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono
> essere detentrici di diritto d'autore (specificazione necessaria in
> quanto altrove si dice che leggi e altro materiale prodotto dagli
> organismi pubblici non e` coperto da diritto d'autore).
> 
> Non vedo come debbano applicarsi interpretazioni piu` restrittive, non
> ne capisco la ratio.
> 
> E comunque se un programma e` sviluppato a spese dell'ente ma non e`
> pubblicato sotto il suo nome non ricade sotto questa norma che dice
> "e", non "o".
> 
> Ogni correzione e` benvenuta, in particolare se sottolinea dove sto
> sbagliando.
> 

In buona sostanza non c'e' niente da sottolineare perche' non sbagli,
se proprio vogliamo essere precisi, la 633 non parla dell'acquisto
del diritto d'autore in costanza di rapporti di lavoro autonomo o
subordinato, ma affronta la spoliazione del diritto morale d'autore in capo
al creatore effettivo nell'art.11 da te citato e dei diritti di sfruttamento
economico nel successivo art. 29. (Anche se l'art. 11 parla di diritto
d'autore senza specificare se morale o patrimoniale).
Tranne queste norme i cui destinatari sono la P.A. e gli enti privati
che non perseguono fini di lucro (ma in questo caso la legge ammette
una possibilita' di deroga in sede negoziale), non credo ve ne siano
altre concernenti la materia in oggetto.
Il fatto che non si siano espressamente inclusi nella norma gli
enti privati con finalita' di lucro e' secondo me un chiaro
segno che il diritto d'autore e' un diritto personale inalienabile
tranne l'art. 11 citato (e pochissimi altri casi tipo alcuni diritti
esercitabili dagli aventi diritto in caso di scomparsa dell'autore).
Cosi' come previsto dall'art. 2576 c.c., (anche se c'e qualcuno che
la pensa diversamente attribuendo ad es. all'imprenditore il diritto
originario d'autore per l'opera creata in esecuzione di lavoro
subordinato ovvero in caso di commessa con i mezzi del committente).
Vedi piu precisamente per i programmi per elaboratore anche
l'art. 12 bis.

Diverso sarebbe stato se l'art. 11 avesse sostenuto "Agli enti pubblici
e privati spetta il diritto d'autore ..."
Non essendo questa la situazione si verifica la doppia interpretazione
alla quale fai riferimento,  
Una piccola differenza e' inoltre prevista per la P.A. come autore
infatti in questo caso si deroga al principio generale della
durata vitalizia del diritto d'autore e si limita la stessa a 20 anni. 

Sul fatto della "e" e del "o" e' giusto quello che affermi 
ma attenzione (e da quello che dici "ricade sotto questa norma" mi sembra
tu l'abbia capito) che i diritti di sfruttamento economico rimangono
in capo alla P.A.
Inoltre secondo me tra le spese e il nome non c'e' valenza paritetica
la pubblicazione vale un po' di piu' dell'aver messo i soldi.
D'altronde il profesore o l'avvocato non possono vantare diritti
nell'ora di lezione o nella pubblicazione degli atti di un processo
ma esulando da questo contesto possono vantarli eccome.
Per concludere sarebbe interessante leggere lo svolgimento del processo
e i motivi della sentenza del Trib. di Roma 25-5-99 caso della opera
d'arte figurativa commissionata dalla P.A., e, successivamente
utilizzata, senza il consenso dell'autore, per riproduzione sui
francobolli.
 
 
Ciao
Donato