[Diritto] Proposta di legge sul software libero vers. 1.9!! (stavolta per davvero!)
Alessandro Rubini
rubini@gnu.org
Thu, 31 Jan 2002 15:20:34 +0100
(rispondo ad un messaggio del 29, avevo lasciato perdere il thread per
un po' -- attenzione che e` piu` nota che testo, sentitevi liberi
di cancellare senza leggere).
Adriano Sponzilli:
> L'idea sarebbe che le licenze a carattere "virale" come laGPL
> potrebbero essere ritenute fuori da questa definizione, perché il
> diritto di redistribuzione è vincolato all'adozione della licenza
> stessa.
Su "virale" vedi [1] in fondo.
Sull'adozione della stessa licenza, non vedo differenze.
> Potrebbe essere argomentato: o il diritto di redistribuzione è
> incondizionato, oppure non sussiste affatto.
> In realtà, mi pare una interpretazione talmente infondata che non
> reggerebbe un attimo ad una istruttoria della corte dei conti.
Il diritto incondizionato c'e` solo per le opere in pubblico dominio
(che tra l'altro non e` applicabile in europa, mi sembra di capire, ma
questo e` un alrtro discorso, noiosissimo e lunghissimo, non voglio
assumermi la responsabilita` di aprirlo).
Ogni volta che ridistribuisci sei vincolato alla licenza dell'autore
originale (vedi in nota per i dettagli). Nemmeno le licenze BSD
permettono tuto ("you may ... provided that ...". L'unica differenza
e` che le licenze "normali" dicono "non puoi questo, puoi fare
quest'altro" mentre le licenze copyleft dicono "non puoi fare questo,
puoi fare quest'altro e non puoi impedire a terzi di farlo pur'essi".
E dopo aver scritto tutto, mi torna in mente che Adriano di queste
cose ne sa piu` di me...
[1] Simone Piccardi, in <1012313628.18332.29.camel@havnor>
dice che io direi "persistente". E` vero. Pero` credo
sia impreciso quando formula:
Richiede solo che le modifiche (pubbliche) al
codice rilasciato sotto GPL restino sotto la stessa licenza
Le modifiche non "restano", perche` sono fatte da altri. Anche
perche` la "modifica" puo` anche essere la quasi totalita` del codice.
Il discorso sulla "viralita` o persistenza" io lo giro diversamente.
Lo formulo qui nella forma piu` estesa (cosi` se sbaglio sono
caziabile), che mi salvo per riutilizzi futuri.
Quando un utente riceve un prodotto coperto da diritto d'a. riceve
anche una licenza d'uso (in genere "tutti i diritti riservati", che
rimanda alla LDA su cosa siano tali diritti, considerati noti (come
succede anche per moltre altre leggi)).
Quando una persona (chiamiamolo Editore) distribuisce prodotti coperdi
da d.a. ovviamente non e` autore, e puo` distribuire solo se l'autore
gli ha dato il permesso. Non a caso le case editrici richiedono di
firmare un contratto agli autori, che da` loro piu` diritti del
normale "tutti i diritti riservati" (clausola che rimane per chi
riceve l'opera dall'Editore).
Quando un autore include nella sua opera codice altrui diventa
Editore, cioe` per la redistribuzione dell'opera altrui deve
sottostare alla licenza che ha ricevuto dall'altro autore. Se l'opera
distribuita e` opera derivata, in cui le due parti (quella originale e
quella edita) sono indivisibili, allora le condizioni di
distribuizione devono essere dettate da entrambi gli autori.
Se uso un algoritmo di ordinamento GPL, per quanto piccolo tale
contributo sia nella mia applicazione, tale opera rimane un'opera
collettiva, e io sono Editore dell'opera altrui e devo sottostare ai
termini con i quali l'altro autore mi ha dato la sua opera.
Poiche` la GPL e` persistente, allora l'Editore non puo` usare termini
diversi dalla GPL sia per per la redistribuzione dell'opera originale
sia per quella dell'opera derivata. Ovviamente l'editore puo` ottenere
condizioni diverse dall'autore, ma per ottenerle deve contattare
l'autore (cioe` tutti gli autori detentori di diritti in caso di opera
collettiva). La stessa GPL alla fine dice "per ottenere condizioni
diverse contattate l'autore".
Riguardo all'opera derivata, spesso un'opera e` GPL nel suo complesso
ma alcuni file al suo interno hanno licenze diverse (meno restrittive,
tipo X11/BSD). Questo va bene perche` ciascun utente detta condizioni
sul suo codice, e l'opera nel suo complesso e` distribuita a
condizioni che stanno nell'intersezione dei comportamenti consentiti
da ciascun autore.
Gia` che ci sono, ricordo anche come la GPL ponga restrizioni sulla
distribuzione ma non sull'esecuzione in pubblico, altra
attivita` coperda dal d.a.. Infatti non posso leggere ad alta
voce un libro in pubblico [2], mentre posso eseguire codice GPL
su un server usato dal pubblico senza fornire il sorgente. Non so
se la GPL-3 cambiera` in questo senso, ma credo di no.
[2] nota sulla nota.
So per certo che se non pago:
- non posso mostrare film presi a nolo in classe a scuola
o all'oratorio o in un cineforum in un centro sociale.
- le maestre non possono far cantare/ballare i
bambini al nido/materna usando un registratore
come base.
- chi mi vende la suoneria del cellulino ha pagato
la siae
Ma mi chiedo:
- posso cantare canzoni altrui?
- se sono con gli amici in montagna posso farlo?
- gli scout, azione cattolica, gli oratori (organismi
semi-istituzionali che non si configurano come
consessi familiari) verranno assaliti dai funzionari siae?