Rif: Re: [Diritto] Presentata la proposta di legge sul software libero

Alessandro alessandromol@yahoo.it
Wed, 13 Mar 2002 16:18:41 +0100 (ora solare Europa occ.)


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potrei diffondere questo resto su un'altra ML di carattere giuridico di c=
ui
faccio parte? Mi impegno a farvi conoscere quanto dovesse emergere dalla
discussione. Spero che ci=F2 non crei problemi.=0D
Alessandro=0D
a.mollicone@libero.it=0D
=0D
-------Messaggio originale-------=0D
=0D
Da: diritto@softwarelibero.it=0D
Data: Wednesday, March 13, 2002 11:53:17=0D
A: diritto@softwarelibero.it=0D
Oggetto: Re: [Diritto] Presentata la proposta di legge sul software liber=
o=0D
=0D
> potrei avere il testo della versione presentata per favore?=0D
=0D
=0D
DISEGNO DI LEGGE=0D
d'iniziativa del senatore: FIORELLO CORTIANA=0D
=0D
=0D
Recante: "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la
diffusione del software libero e sulla portabilita' dei documenti
informatici nella Pubblica Amministrazione".=0D
=0D
Onorevoli Colleghi,=0D
=0D
=0D
Provate ad immaginare come sar=E0 la casa di tutti i cittadini del mondo
(almeno della parte che se lo potr=E0 permettere) fra - poniamo - 5 o 10 =
anni.
Ogni famiglia avr=E0 il proprio computer collegato ad internet, rendendo
possibile un'era di comunicazione e di scambio di informazione come mai
prima.=0D
=0D
La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si sta
profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita
della cosiddetta New Economy.=0D
=0D
Ebbene. Dalle attuali indicazioni di mercato =E8 legittimo ritenere che q=
uasi
tutti questi computer funzioneranno con lo stesso sistema operativo (Wind=
ows
o qualche successore) di propriet=E0 di una sola azienda, tra l'altro non
europea. Di questo sistema operativo non sar=E0 possibile sapere esattame=
nte
cosa far=E0 e come (per mancata messa a disposizione del codice sorgente)=
=2E
Attualmente =E8 esattamente cos=EC.=0D
=0D
Questo =E8 il punto di partenza per capire l=92importanza di una futura
diffusione di uno o pi=F9 sistemi operativi liberi, cio=E8 la cui proprie=
t=E0 non
sia di una singola azienda ma governata da una licenza d=92uso che ne
garantisca la possibilit=E0 del libero utilizzo, scambio, studio e
modificabilit=E0 (GPL=3D General Public Licence).=0D
=0D
Questa alternativa =E8 gi=E0 esistente da alcuni anni e la punta pi=F9 av=
anzata =E8
rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazione che girano=
 su
di esso. Non ci riferiamo ad un sistema di quella o quest'altra azienda, =
ci
riferiamo ad un sistema operativo efficace e molto pi=F9 sicuro dei siste=
mi
proprietari, costruito da una comunit=E0 globale di programmatori, intorn=
o al
quale comincia a svilupparsi una nuova economia. Il software proprietario=
 =E8
prodotto con un codice sorgente ignoto agli utenti, con la conseguenza ch=
e
non =E8 permesso sapere esattamente cosa faccia (ad esempio non vi =E8 ce=
rtezza
che non abbia una funzione che invii informazioni sull'utente verso qualc=
un
altro, ipotesi gi=E0 verificata su alcuni software proprietari).=0D
=0D
Se tutto ci=F2 pu=F2 essere inquietante per l'utente casalingo e fa pensa=
re a
possibili futuri scenari orwelliani di controllo sulle nostre vite, =E8
addirittura essenziale per la Pubblica Amministrazione che ha il dovere d=
i
difendere la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Al contrario
computers con dati essenziali di ministeri, polizia, banche, anagrafi ecc=
=2E
girano tranquillamente con sistemi operativi proprietari.=0D
=0D
L'assunzione di questo sistema operativo, pi=F9 economico, pi=F9 efficace=
, pi=F9
sicuro nell'ambito della Pubblica Amministrazione non =E8 una scelta
amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di modificar=
e
la dinamica dello sviluppo del nostro Paese. =0D
=0D
Infine =E8 estremamente interessante osservare come il software libero si=
a una
delle pi=F9 imponenti opere di ingegno (30 Megabyte di codice sorgente!) =
mai
prodotte: un sistema operativo e software collegato interamente prodotto =
da
migliaia di programmatori volontari in rete al servizio di un grande
progetto ideale. E questo sforzo =E8 in atto tuttora. =0D
=0D
=0D
=0D
=0D
CAPO I=96 PRINCIPI GENERALI=0D
=0D
=0D
=0D
Art. 1=0D
=0D
(finalit=E0 della legge)=0D
=0D
1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e l=
a
liberta' di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche,
eliminando altresi' ogni barriera dovuta a diversita' di standard.=0D
=0D
2. =C8 favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali
programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b)=
,
c), e) dell'art.2 della presente legge, in considerazione delle sue posit=
ive
ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del
mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Pubbl=
ica
Amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andame=
nto
e di quello di economicit=E0 dell'attivit=E0 amministrativa, di cui all'a=
rt. 1,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software
libero.=0D
=0D
3. Alla cessione di software libero non si applica quanto stabilito dall
articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, cos=EC come modifica=
to
dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.=0D
=0D
Art. 2=0D
=0D
(Definizioni)=0D
=0D
=0D
Ai fini della presente legge si intende per:=0D
=0D
a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un
programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, ol=
tre
all'uso del programma medesimo: la possibilit=E0 di accedere al codice
sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalit=E0; il diri=
tto
di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di
apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire
pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza =
di
software libero non puo' impedire che chiunque riceva una copia del
programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibil=
ita
 di chi fornisce la copia.=0D
=0D
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuit=
o
con una licenza di software libero come definita nell'articolo 2, comma 1
del presente testo di legge.=0D
=0D
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per
elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile a=
ll
utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.=0D
=0D
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con
licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2 comm=
a 1
della presente legge.=0D
=0D
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di da=
ti
informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a
disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi
consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito=
 in
modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di
leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e=
 le
specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni=
 di
alcun tipo all'uso di tali formati di dati.=0D
=0D
=0D
=0D
=0D
=0D
=0D
CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA =0D
=0D
=0D
Art. 3=0D
=0D
(Diritto allo sviluppo portabile)=0D
=0D
Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software
originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di
salvataggio di un altro software, anche proprietario.=0D
=0D
=0D
Art. 4=0D
=0D
(Documenti)=0D
=0D
1. Chiunque, nell'ambito di una attivit=E0 lecita, effettui la
pubblicizzazione di dati in formato elettronico =E8 tenuto a garantirne l
accesso, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi=
=2E=0D
=0D
2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba ess=
ere
garantita la pubblicit=E0, nonch=E9 l'adempimento, mediante scambio di da=
ti in
forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22 e successivi
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica
Amministrazione si applica quanto disposto al comma 1 del presente artico=
lo
e nel rispetto dell'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.=0D
=0D
3. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, la Pubblica
Amministrazione =E8 tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attra=
verso
il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della Legge 7 agosto 1=
990
 n. 241, dettagliando i motivi per cui =E8 impossibile convertire gli ste=
ssi
dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione =E8 tenuta a rendere
disponibile, anche una versione pi=F9 vicina possibile agli stessi dati, =
in
formato libero.=0D
=0D
=0D
Art. 5=0D
=0D
(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)=0D
=0D
=0D
1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio =
di
mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 31 dicembre 1996, n.
675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati
possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, =E8 tenuto, in qu=
esta
attivit=E0, ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto.=0D
=0D
=0D
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati=
 da
parte della Pubblica Amministrazione per il trattamento di dati personali=
 e
sensibili secondo la legge legge n. 675 del 31 dicembre 1996 devono esser=
e
conservati dalla Pubblica Amministrazione stessa per permetterne future
verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.=0D
=0D
3. Le denominazioni e le modalit=E0 di reperimento del codice sorgente de=
i
vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali
mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da
rendersi all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge 31
dicembre 1996, n. 675.=0D
=0D
=0D
=0D
=0D
CAPO III =96 SOFTWARE LIBERO=0D
=0D
=0D
Art. 6=0D
=0D
(Obblighi per la pubblica amministrazione)=0D
=0D
=0D
1. La Pubblica Amministrazione =E8 tenuta ad utilizzare, nella propria
attivit=E0, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il co=
dice
sorgente.=0D
=0D
2La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore
elettronico necessari alla propria attivit=E0, privilegia programmi
appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codi=
ce
sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente
aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi aggiuntivi per l
amministrazione consentire la modificabilita' del sorgente. La disponibil=
it=E0
del codice sorgente =E8 posta in relazione anche alla opportunit=E0 per l=
a
Pubblica Amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore =
in
modo da poterli adattare alle proprie esigenze.=0D
=0D
3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software non
libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.=0D
=0D
4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso contra=
rio
non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimen=
to
di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.=0D
=0D
=0D
=0D
=0D
CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO=0D
=0D
=0D
Art. 7=0D
=0D
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)=0D
=0D
=0D
1. Il Ministero dell'Istruzione, Universit=E0 e della Ricerca Scientifica
elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero
per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo svilup=
po
di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libe=
ro.=0D
=0D
=0D
Art. 8=0D
=0D
(Istruzione scolastica)=0D
=0D
=0D
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione =E8 tenuto a recepire il conten=
uto
ed i principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei
programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione della
scuola. Gli ordinamenti didattici nazionali riconoscono il particolare
valore formativo del software libero e lo privilegiano nell'insegnamento.=
=0D
=0D
=0D
=0D
=0D
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI=0D
=0D
=0D
Art. 9=0D
=0D
(Regolamenti attuativi)=0D
=0D
=0D
1. ai sensi dell=92articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro =
180
giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo, sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, =E8 tenuto ad ema=
nare
i regolamenti attuativi necessari.=0D
=0D
2. ai sensi dell=92articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro =
180
giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo =E8 tenuto ad
emanare un regolamento che definisca gli indirizzi per l'impiego ottimale
del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di
valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da
adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libe=
ro,
da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e de=
gli
enti pubblici non economici nazionali. Le norme regolamentari non hanno
impegni di spesa.=0D
=0D
=0D
=0D
=0D
Art. 10=0D
=0D
(Norma transitoria)=0D
=0D
1. Entro anni tre dall'approvazione della presente legge gli enti della
Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri program=
mi
di formazione del personale secondo quanto previsto all'art. 6 della
presente legge.=0D
=0D
2. Entro mesi dodici dall'approvazione della presente legge gli enti dell=
a
Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture secondo quanto
previsto all'articolo 5. =0D
=0D
3. Entro mesi sei dall'approvazione della presente legge gli enti della
Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture secondo quanto
previsto all'articolo 4. =0D
=0D
4. E' costituito un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare l'a=
ttuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua app=
rovazione.
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   >
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ridico=20
      di cui faccio parte? Mi impegno a farvi conoscere quanto dovesse em=
ergere=20
      dalla discussione. Spero che ci=F2 non crei problemi.</DIV>
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 [Diritto]=20
      Presentata la proposta di legge sul software libero</DIV></DIV>
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      adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilita' d=
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      documenti informatici nella Pubblica Amministrazione".</DIV>
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dini del=20
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mo - 5 o=20
      10 anni. Ogni famiglia avr=E0 il proprio computer collegato ad inte=
rnet,=20
      rendendo possibile un'era di comunicazione e di scambio di informaz=
ione=20
      come mai prima.</DIV>
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a=20
      profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla nas=
cita=20
      della cosiddetta New Economy.</DIV>
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      quasi tutti questi computer funzioneranno con lo stesso sistema ope=
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tra=20
      l'altro non europea. Di questo sistema operativo non sar=E0 possibi=
le sapere=20
      esattamente cosa far=E0 e come (per mancata messa a disposizione de=
l codice=20
      sorgente). Attualmente =E8 esattamente cos=EC.</DIV>
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      <DIV>Questo =E8 il punto di partenza per capire l=92importanza di u=
na futura=20
      diffusione di uno o pi=F9 sistemi operativi liberi, cio=E8 la cui p=
ropriet=E0=20
      non sia di una singola azienda ma governata da una licenza d=92uso =
che ne=20
      garantisca la possibilit=E0 del libero utilizzo, scambio, studio e=20
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ta pi=F9=20
      avanzata =E8 rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle appl=
icazione=20
      che girano su di esso. Non ci riferiamo ad un sistema di quella o=20
      quest'altra azienda, ci riferiamo ad un sistema operativo efficace =
e molto=20
      pi=F9 sicuro dei sistemi proprietari, costruito da una comunit=E0 g=
lobale di=20
      programmatori, intorno al quale comincia a svilupparsi una nuova ec=
onomia.=20
      Il software proprietario =E8 prodotto con un codice sorgente ignoto=
 agli=20
      utenti, con la conseguenza che non =E8 permesso sapere esattamente =
cosa=20
      faccia (ad esempio non vi =E8 certezza che non abbia una funzione c=
he invii=20
      informazioni sull'utente verso qualcun altro, ipotesi gi=E0 verific=
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      alcuni software proprietari).</DIV>
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      pensare a possibili futuri scenari orwelliani di controllo sulle no=
stre=20
      vite, =E8 addirittura essenziale per la Pubblica Amministrazione ch=
e ha il=20
      dovere di difendere la sicurezza e la riservatezza dei propri dati.=
 Al=20
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ce=20
      sorgente!) mai prodotte: un sistema operativo e software collegato=20
      interamente prodotto da migliaia di programmatori volontari in rete=
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      servizio di un grande progetto ideale. E questo sforzo =E8 in atto =
tuttora.=20
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      programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti =
a), b),=20
      c), e) dell'art.2 della presente legge, in considerazione delle sue=
=20
      positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la=20
      trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e=
=20
      tecnologica. La Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principi=
o=20
      costituzionale di buon andamento e di quello di economicit=E0 dell'=
attivit=E0=20
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      <DIV><BR>Ai fini della presente legge si intende per:</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utili=
zzo di=20
      un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'u=
tente,=20
      oltre all'uso del programma medesimo: la possibilit=E0 di accedere =
al codice=20
      sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalit=E0; i=
l diritto=20
      di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto=
 di=20
      apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire=20
      pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una li=
cenza=20
      di software libero non puo' impedire che chiunque riceva una copia =
del=20
      programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e=20
      possibilita' di chi fornisce la copia.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico=
=20
      distribuito con una licenza di software libero come definita nell'a=
rticolo=20
      2, comma 1 del presente testo di legge.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni pr=
ogramma=20
      per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia=20
      disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di=20
      utilizzo.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasc=
iato=20
      con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'artic=
olo 2=20
      comma 1 della presente legge.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed intersc=
ambio=20
      di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione s=
iano=20
      note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per =
tutti=20
      gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo =
e=20
      approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per=20
      elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati=20
      sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella=20
      documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'us=
o di=20
      tali formati di dati.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA </DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>Art. 3</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>(Diritto allo sviluppo portabile)</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare =
un=20
      software originale compatibile con gli standard di comunicazione e =
formati=20
      di salvataggio di un altro software, anche proprietario.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>Art. 4</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>(Documenti)</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>1. Chiunque, nell'ambito di una attivit=E0 lecita, effettui la=
=20
      pubblicizzazione di dati in formato elettronico =E8 tenuto a garant=
irne=20
      l'accesso, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a format=
i=20
      liberi.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cu=
i debba=20
      essere garantita la pubblicit=E0, nonch=E9 l'adempimento, mediante =
scambio di=20
      dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22=
 e=20
      successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pub=
blica=20
      Amministrazione si applica quanto disposto al comma 1 del presente=20
      articolo e nel rispetto dell'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n.=20
      241.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>3. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, l=
a=20
      Pubblica Amministrazione =E8 tenuta a motivare analiticamente tale =
esigenza,=20
      attraverso il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della=
 Legge=20
      7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui =E8 impossibil=
e=20
      convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica Amministr=
azione=20
      =E8 tenuta a rendere disponibile, anche una versione pi=F9 vicina p=
ossibile=20
      agli stessi dati, in formato libero.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>Art. 5</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica=20
      sicurezza)</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali medi=
ante=20
      l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 3=
1=20
      dicembre 1996, n. 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a=
 terzi=20
      non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicure=
zza, =E8=20
      tenuto, in questa attivit=E0, ad utilizzare programmi per elaborato=
re a=20
      sorgente aperto.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettro=
nico=20
      utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione per il trattamen=
to di=20
      dati personali e sensibili secondo la legge legge n. 675 del 31 dic=
embre=20
      1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione stessa=
 per=20
      permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard d=
i=20
      sicurezza.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>3. Le denominazioni e le modalit=E0 di reperimento del codice =
sorgente=20
      dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati pe=
rsonali=20
      mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazion=
i da=20
      rendersi all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge =
31=20
      dicembre 1996, n. 675.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>CAPO III =96 SOFTWARE LIBERO</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>Art. 6</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>(Obblighi per la pubblica amministrazione)</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>1. La Pubblica Amministrazione =E8 tenuta ad utilizzare, n=
ella=20
      propria attivit=E0, programmi per elaboratore elettronico dei quali=
 detenga=20
      il codice sorgente.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>2La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per=20
      elaboratore elettronico necessari alla propria attivit=E0, privileg=
ia=20
      programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in=20
      alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato s=
oftware=20
      a codice sorgente aperto, il fornitore dove necessariamente e senza=
 costi=20
      aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilita' del=20
      sorgente. La disponibilit=E0 del codice sorgente =E8 posta in relaz=
ione anche=20
      alla opportunit=E0 per la Pubblica Amministrazione di poter modific=
are i=20
      programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie=20
      esigenze.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un sof=
tware=20
      non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.</=
DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in s=
enso=20
      contrario non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabil=
e del=20
      procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.</=
DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>Art. 7</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>1. Il Ministero dell'Istruzione, Universit=E0 e della Rice=
rca=20
      Scientifica elabora annualmente un programma di ricerca specifico s=
ul=20
      software libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o=
=20
      privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare =
sotto=20
      licenza di software libero.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>Art. 8</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>(Istruzione scolastica)</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>1. Il Ministero della Pubblica Istruzione =E8 tenuto a rec=
epire il=20
      contenuto ed i principi della presente legge nell'ordinamento scola=
stico e=20
      nei programmi didattici all'interno della progressiva informatizzaz=
ione=20
      della scuola. Gli ordinamenti didattici nazionali riconoscono il=20
      particolare valore formativo del software libero e lo privilegiano=20
      nell'insegnamento.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>Art. 9</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>(Regolamenti attuativi)</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>1. ai sensi dell=92articolo 17, della legge 23 agosto 1988=
, n. 400=20
      entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Govern=
o,=20
      sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, =
=E8=20
      tenuto ad emanare i regolamenti attuativi necessari.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>2. ai sensi dell=92articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n.=
 400=20
      entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Govern=
o =E8=20
      tenuto ad emanare un regolamento che definisca gli indirizzi per l'=
impiego=20
      ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i prog=
rammi=20
      di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quel=
li da=20
      adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di softwar=
e=20
      libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento=
=20
      autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali. Le norme=20
      regolamentari non hanno impegni di spesa.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV><BR>Art. 10</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>(Norma transitoria)</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>1. Entro anni tre dall'approvazione della presente legge gli e=
nti=20
      della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture e i pr=
opri=20
      programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all'a=
rt. 6=20
      della presente legge.</DIV>
      <DIV><BR>2. Entro mesi dodici dall'approvazione della presente legg=
e gli=20
      enti della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture s=
econdo=20
      quanto previsto all'articolo 5. </DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>3. Entro mesi sei dall'approvazione della presente legge gli e=
nti=20
      della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture second=
o=20
      quanto previsto all'articolo 4. </DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV>
      <DIV>4. E' costituito un gruppo di lavoro interministeriale per mon=
itorare=20
      l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dall=
a sua=20
      approvazione.</DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV></DIV>
      <DIV>&nbsp;</DIV></TD>
</TR>

<TR>
<TD id=3DINCREDIFOOTER width=3D"100%">

=09<TABLE cellPadding=3D0 cellSpacing=3D0 width=3D"100%">
=09<TR>
=09<TD width=3D"100%"></TD>
=09<TD align=3Dmiddle id=3DINCREDISOUND vAlign=3Dbottom></TD>
=09<TD align=3Dmiddle id=3DINCREDIANIM vAlign=3Dbottom></TD>
=09</TR>
=09</TABLE>

</TD>
</TR>

</TABLE>
</BODY>
</html>
--------------Boundary-00=_5V3XQL80000000000000--



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