Rif: Re: [Diritto] Presentata la proposta di legge sul software
libero
Simo Sorce
simo.sorce@tiscalinet.it
13 Mar 2002 16:26:11 +0100
Questa e' una lista pubblica, quindi non credo ci sia alcun problema,
puoi anche semplicemente mandare un puntatore agli archivi
probabilmente.
On Wed, 2002-03-13 at 16:18, Alessandro wrote:
> potrei diffondere questo resto su un'altra ML di carattere giuridico di c=
ui
> faccio parte? Mi impegno a farvi conoscere quanto dovesse emergere dalla
> discussione. Spero che ci=F2 non crei problemi.
> Alessandro
> a.mollicone@libero.it
>=20
> -------Messaggio originale-------
>=20
> Da: diritto@softwarelibero.it
> Data: Wednesday, March 13, 2002 11:53:17
> A: diritto@softwarelibero.it
> Oggetto: Re: [Diritto] Presentata la proposta di legge sul software liber=
o
>=20
> > potrei avere il testo della versione presentata per favore?
>=20
>=20
> DISEGNO DI LEGGE
> d'iniziativa del senatore: FIORELLO CORTIANA
>=20
>=20
> Recante: "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la
> diffusione del software libero e sulla portabilita' dei documenti
> informatici nella Pubblica Amministrazione".
>=20
> Onorevoli Colleghi,
>=20
>=20
> Provate ad immaginare come sar=E0 la casa di tutti i cittadini del mondo
> (almeno della parte che se lo potr=E0 permettere) fra - poniamo - 5 o 10 =
anni.
> Ogni famiglia avr=E0 il proprio computer collegato ad internet, rendendo
> possibile un'era di comunicazione e di scambio di informazione come mai
> prima.
>=20
> La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si sta
> profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita
> della cosiddetta New Economy.
>=20
> Ebbene. Dalle attuali indicazioni di mercato =E8 legittimo ritenere che q=
uasi
> tutti questi computer funzioneranno con lo stesso sistema operativo (Wind=
ows
> o qualche successore) di propriet=E0 di una sola azienda, tra l'altro non
> europea. Di questo sistema operativo non sar=E0 possibile sapere esattame=
nte
> cosa far=E0 e come (per mancata messa a disposizione del codice sorgente)=
.
> Attualmente =E8 esattamente cos=EC.
>=20
> Questo =E8 il punto di partenza per capire l=92importanza di una futura
> diffusione di uno o pi=F9 sistemi operativi liberi, cio=E8 la cui proprie=
t=E0 non
> sia di una singola azienda ma governata da una licenza d=92uso che ne
> garantisca la possibilit=E0 del libero utilizzo, scambio, studio e
> modificabilit=E0 (GPL=3D General Public Licence).
>=20
> Questa alternativa =E8 gi=E0 esistente da alcuni anni e la punta pi=F9 av=
anzata =E8
> rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazione che girano=
su
> di esso. Non ci riferiamo ad un sistema di quella o quest'altra azienda, =
ci
> riferiamo ad un sistema operativo efficace e molto pi=F9 sicuro dei siste=
mi
> proprietari, costruito da una comunit=E0 globale di programmatori, intorn=
o al
> quale comincia a svilupparsi una nuova economia. Il software proprietario=
=E8
> prodotto con un codice sorgente ignoto agli utenti, con la conseguenza ch=
e
> non =E8 permesso sapere esattamente cosa faccia (ad esempio non vi =E8 ce=
rtezza
> che non abbia una funzione che invii informazioni sull'utente verso qualc=
un
> altro, ipotesi gi=E0 verificata su alcuni software proprietari).
>=20
> Se tutto ci=F2 pu=F2 essere inquietante per l'utente casalingo e fa pensa=
re a
> possibili futuri scenari orwelliani di controllo sulle nostre vite, =E8
> addirittura essenziale per la Pubblica Amministrazione che ha il dovere d=
i
> difendere la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Al contrario
> computers con dati essenziali di ministeri, polizia, banche, anagrafi ecc=
.
> girano tranquillamente con sistemi operativi proprietari.
>=20
> L'assunzione di questo sistema operativo, pi=F9 economico, pi=F9 efficace=
, pi=F9
> sicuro nell'ambito della Pubblica Amministrazione non =E8 una scelta
> amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di modificar=
e
> la dinamica dello sviluppo del nostro Paese.=20
>=20
> Infine =E8 estremamente interessante osservare come il software libero si=
a una
> delle pi=F9 imponenti opere di ingegno (30 Megabyte di codice sorgente!) =
mai
> prodotte: un sistema operativo e software collegato interamente prodotto =
da
> migliaia di programmatori volontari in rete al servizio di un grande
> progetto ideale. E questo sforzo =E8 in atto tuttora.=20
>=20
>=20
>=20
>=20
> CAPO I=96 PRINCIPI GENERALI
>=20
>=20
>=20
> Art. 1
>=20
> (finalit=E0 della legge)
>=20
> 1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e l=
a
> liberta' di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche,
> eliminando altresi' ogni barriera dovuta a diversita' di standard.
>=20
> 2. =C8 favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali
> programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b)=
,
> c), e) dell'art.2 della presente legge, in considerazione delle sue posit=
ive
> ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del
> mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Pubbl=
ica
> Amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andame=
nto
> e di quello di economicit=E0 dell'attivit=E0 amministrativa, di cui all'a=
rt. 1,
> comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software
> libero.
>=20
> 3. Alla cessione di software libero non si applica quanto stabilito dall
> articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, cos=EC come modifica=
to
> dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.
>=20
> Art. 2
>=20
> (Definizioni)
>=20
>=20
> Ai fini della presente legge si intende per:
>=20
> a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un
> programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, ol=
tre
> all'uso del programma medesimo: la possibilit=E0 di accedere al codice
> sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalit=E0; il diri=
tto
> di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di
> apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire
> pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza =
di
> software libero non puo' impedire che chiunque riceva una copia del
> programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibil=
ita
> di chi fornisce la copia.
>=20
> b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuit=
o
> con una licenza di software libero come definita nell'articolo 2, comma 1
> del presente testo di legge.
>=20
> c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per
> elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile a=
ll
> utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
>=20
> d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con
> licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2 comm=
a 1
> della presente legge.
>=20
> e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di da=
ti
> informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a
> disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi
> consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito=
in
> modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di
> leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e=
le
> specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni=
di
> alcun tipo all'uso di tali formati di dati.
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
> CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA=20
>=20
>=20
> Art. 3
>=20
> (Diritto allo sviluppo portabile)
>=20
> Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software
> originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di
> salvataggio di un altro software, anche proprietario.
>=20
>=20
> Art. 4
>=20
> (Documenti)
>=20
> 1. Chiunque, nell'ambito di una attivit=E0 lecita, effettui la
> pubblicizzazione di dati in formato elettronico =E8 tenuto a garantirne l
> accesso, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi=
.
>=20
> 2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba ess=
ere
> garantita la pubblicit=E0, nonch=E9 l'adempimento, mediante scambio di da=
ti in
> forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22 e successivi
> della Legge 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica
> Amministrazione si applica quanto disposto al comma 1 del presente artico=
lo
> e nel rispetto dell'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
>=20
> 3. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, la Pubblica
> Amministrazione =E8 tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attra=
verso
> il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della Legge 7 agosto 1=
990
> n. 241, dettagliando i motivi per cui =E8 impossibile convertire gli ste=
ssi
> dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione =E8 tenuta a rendere
> disponibile, anche una versione pi=F9 vicina possibile agli stessi dati, =
in
> formato libero.
>=20
>=20
> Art. 5
>=20
> (Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)
>=20
>=20
> 1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio =
di
> mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 31 dicembre 1996, n.
> 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati
> possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, =E8 tenuto, in qu=
esta
> attivit=E0, ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto.
>=20
>=20
> 2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati=
da
> parte della Pubblica Amministrazione per il trattamento di dati personali=
e
> sensibili secondo la legge legge n. 675 del 31 dicembre 1996 devono esser=
e
> conservati dalla Pubblica Amministrazione stessa per permetterne future
> verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.
>=20
> 3. Le denominazioni e le modalit=E0 di reperimento del codice sorgente de=
i
> vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali
> mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da
> rendersi all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge 31
> dicembre 1996, n. 675.
>=20
>=20
>=20
>=20
> CAPO III =96 SOFTWARE LIBERO
>=20
>=20
> Art. 6
>=20
> (Obblighi per la pubblica amministrazione)
>=20
>=20
> 1. La Pubblica Amministrazione =E8 tenuta ad utilizzare, nella propria
> attivit=E0, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il co=
dice
> sorgente.
>=20
> 2La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore
> elettronico necessari alla propria attivit=E0, privilegia programmi
> appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codi=
ce
> sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente
> aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi aggiuntivi per l
> amministrazione consentire la modificabilita' del sorgente. La disponibil=
it=E0
> del codice sorgente =E8 posta in relazione anche alla opportunit=E0 per l=
a
> Pubblica Amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore =
in
> modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
>=20
> 3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software non
> libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.
>=20
> 4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso contra=
rio
> non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimen=
to
> di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
>=20
>=20
>=20
>=20
> CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO
>=20
>=20
> Art. 7
>=20
> (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
>=20
>=20
> 1. Il Ministero dell'Istruzione, Universit=E0 e della Ricerca Scientifica
> elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero
> per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo svilup=
po
> di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libe=
ro.
>=20
>=20
> Art. 8
>=20
> (Istruzione scolastica)
>=20
>=20
> 1. Il Ministero della Pubblica Istruzione =E8 tenuto a recepire il conten=
uto
> ed i principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei
> programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione della
> scuola. Gli ordinamenti didattici nazionali riconoscono il particolare
> valore formativo del software libero e lo privilegiano nell'insegnamento.
>=20
>=20
>=20
>=20
> CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
>=20
>=20
> Art. 9
>=20
> (Regolamenti attuativi)
>=20
>=20
> 1. ai sensi dell=92articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro =
180
> giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo, sentite le
> associazioni di categoria maggiormente rappresentative, =E8 tenuto ad ema=
nare
> i regolamenti attuativi necessari.
>=20
> 2. ai sensi dell=92articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro =
180
> giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo =E8 tenuto ad
> emanare un regolamento che definisca gli indirizzi per l'impiego ottimale
> del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di
> valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da
> adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libe=
ro,
> da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e de=
gli
> enti pubblici non economici nazionali. Le norme regolamentari non hanno
> impegni di spesa.
>=20
>=20
>=20
>=20
> Art. 10
>=20
> (Norma transitoria)
>=20
> 1. Entro anni tre dall'approvazione della presente legge gli enti della
> Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri program=
mi
> di formazione del personale secondo quanto previsto all'art. 6 della
> presente legge.
>=20
> 2. Entro mesi dodici dall'approvazione della presente legge gli enti dell=
a
> Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture secondo quanto
> previsto all'articolo 5.=20
>=20
> 3. Entro mesi sei dall'approvazione della presente legge gli enti della
> Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture secondo quanto
> previsto all'articolo 4.=20
>=20
> 4. E' costituito un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare l'a=
ttuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua appro=
vazione.
--=20
Simo Sorce
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