[Diritto] Software libero sviluppato da dipendenti delle PA

Pierluigi Perri diritto@softwarelibero.it
Sat, 04 May 2002 21:27:29 +0200


> > No...=E8 valida anche per la ricerca farmaceutica ad es. :-)
>
>Cio=E8 i titolari del diritto di sfruttamento economico sugli gli articoli
>che scrivono gli scienziati sono dei rispettivi datori di lavoro???

Dipende da diversi fattori.
Dipende soprattutto dal tipo di articolo e dal suo contenuto.

>Non mi pare che i farmaci siano opere creative oggetto di tutela ;-P

Sono oggetto di brevetto.

> > Premessa fondamentale: stiamo parlando dei diritti patrimoniali.
> > E' ingiustificato perch=E8 nasce da uno sfruttamento non consentito=
 delle
> > risorse che il datore di lavoro mette a disposizione, ed =E8=
 ingiustificato
> > perch=E8 significa che sono state indebitamente sottratte ore lavorative=
 per
> > curarsi i fatti propri.
>
>Non pensiamo *solo* ai programmi sviluppati "indebitamente sottraendo
>ore di lavoro", ci sono anche dipendenti onesti ;-)
>Pensiamo ad un software sviluppato da *un* dipendente per il suo datore
>di lavoro su richiesta del datore di lavoro stesso.
>
>Insisto di nuovo sul fatto che all'interno della normativa sul diritto
>d'autore l'art. 12-bis =E8 una *notevole* eccezione che non si riscontra
>per nessuna altra opera oggetto di tutela.

Saggia obiezione.
Credo comunque che bisogna rifarsi alla natura specifica del software, che=
=20
=E8 un'opera dell'ingegno totalmente sui generis.
In effetti, se ci pensi, girare lo stesso discorso su un quadro o su un=20
libro fa abbastanza ridere :)
In genere infatti i libri =E8 lo stesso autore a scriverli, cos=EC come i=20
quadri =E8 lo stesso pittore a dipingerli.
Ci=F2 non toglie che nel multiforme mondo del diritto potrebbero venire a=20
crearsi le situazioni per cui il suddetto articolo sarebbe applicabile=20
anche ad altre opere dell'ingegno.


> > Non per niente quando si sviluppa un lavoro per commissione, poi i=
 diritti
> > patrimoniali passano in capo al committente mentre i diritti morali
> > rimangono in capo al commissionario.
>
>
>No. Non in automatico. La trasmissione dei diritti di utilizzazione
>*deve* essere provata per iscritto (art. 110). Le modalit=E0 per la
>trasmissione dei diritti di utilizzazione dipendono dal tipo di opera e
>sono strettamente regolamentati dagli art. 107-155, che pongono vincoli
>a ci=F2 che pu=F2 essere oggetto di contrattazione. Alcuni esempi:
>- comma 1 art. 120: =E8 nullo il contratto (di edizione, N.d.R.) che abbia
>per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa
>creare, senza limite di tempo
>- Art. 130: il compenso spettante all'autore =E8 costituito da una
>partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base ad una
>percentuiale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti...

E chi ha parlato di automatismi? :)

>Curiosit=E0: non esiste nessun articolo della LdA che stabilisca norme
>particolari per la trasmissione dei diritti di utilizzazione dei
>programmi per elaboratore. Possiamo ritenere applicabili "per logica"
>quelli relativi ai contratti di edizione (art 118-135)?

Cosa intendi per utilizzazione? Esecuzione del programma, visione dei=20
sorgenti, utilizzazione del codice sorgente?
Sicuro che l'art. 64 bis non faccia al caso tuo?

Ciao

Pierluigi