[Diritto] Software libero sviluppato da dipendenti delle PA

Giovanni Biscuolo diritto@softwarelibero.it
05 May 2002 16:32:25 +0200


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Il sab, 2002-05-04 alle 21:27, Pierluigi Perri ha scritto:
>=20
> > > No...=E8 valida anche per la ricerca farmaceutica ad es. :-)
> >
> >Cio=E8 i titolari del diritto di sfruttamento economico sugli gli artico=
li
> >che scrivono gli scienziati sono dei rispettivi datori di lavoro???
>=20
> Dipende da diversi fattori.
> Dipende soprattutto dal tipo di articolo e dal suo contenuto.

Su questo mi piacerebbe avere qualche delucidazione, perch=E8 la legge sul
diritto d'autore parla anche di opere scientifiche (art. 2) i cui
titolari dei diritti sono coloro che creano l'opera (art. 6).
In che senso quindi "dipende"?

> >Non mi pare che i farmaci siano opere creative oggetto di tutela ;-P
>=20
> Sono oggetto di brevetto.

Appunto.

> > > Premessa fondamentale: stiamo parlando dei diritti patrimoniali.
> > > E' ingiustificato perch=E8 nasce da uno sfruttamento non consentito d=
elle
> > > risorse che il datore di lavoro mette a disposizione, ed =E8 ingiusti=
ficato
> > > perch=E8 significa che sono state indebitamente sottratte ore lavorat=
ive per
> > > curarsi i fatti propri.
> >
> >Non pensiamo *solo* ai programmi sviluppati "indebitamente sottraendo
> >ore di lavoro", ci sono anche dipendenti onesti ;-)
> >Pensiamo ad un software sviluppato da *un* dipendente per il suo datore
> >di lavoro su richiesta del datore di lavoro stesso.
> >
> >Insisto di nuovo sul fatto che all'interno della normativa sul diritto
> >d'autore l'art. 12-bis =E8 una *notevole* eccezione che non si riscontra
> >per nessuna altra opera oggetto di tutela.
>=20
> Saggia obiezione.
> Credo comunque che bisogna rifarsi alla natura specifica del software, ch=
e=20
> =E8 un'opera dell'ingegno totalmente sui generis.

Su questo potremmo discutere per ore ed ore, comunque lunghe discussioni
a livello giurisprudenziale hanno concluso che i programmi per
elaboratore sono protette come opere letterarie. Sui generis, secondo
me, c'=E8 solo il fatto che troppo spesso si considera programma per
elaboratore la forma eseguibile dello stesso, invece di quella sorgente.
Perch=E8 nessun legislatore abbia sentito l'esigenza di *distinguere* le
forme dei programmi per elaboratore, magari distinguando le forme di
protezione dell'una e dell'altra, ancora mi =E8 misterioso.

> In effetti, se ci pensi, girare lo stesso discorso su un quadro o su un=20
> libro fa abbastanza ridere :)
> In genere infatti i libri =E8 lo stesso autore a scriverli, cos=EC come i=
=20
> quadri =E8 lo stesso pittore a dipingerli.

Effettivamente non mi viene in mente nessun caso di autori di romanzi o
di pittori o scultori dipendenti, ma le opere su commissione sono
tutt'ora molto frequenti ed appositamente regolamentate dalla legge.

> Ci=F2 non toglie che nel multiforme mondo del diritto potrebbero venire a=
=20
> crearsi le situazioni per cui il suddetto articolo sarebbe applicabile=20
> anche ad altre opere dell'ingegno.

Una cosa simile succede gi=E0 ora con le fotografie, ma i diritti
esclusivi trasferiti al datore di lavoro sono _solo_ quelli di
riproduzione, diffusione e stampa e _solo_ entro il limiti dell'oggetto
e delle finalit=E0 del contratto. (art. 88)

> > > Non per niente quando si sviluppa un lavoro per commissione, poi i di=
ritti
> > > patrimoniali passano in capo al committente mentre i diritti morali
> > > rimangono in capo al commissionario.
> >
> >
> >No. Non in automatico. La trasmissione dei diritti di utilizzazione
> >*deve* essere provata per iscritto (art. 110). Le modalit=E0 per la
> >trasmissione dei diritti di utilizzazione dipendono dal tipo di opera e
> >sono strettamente regolamentati dagli art. 107-155, che pongono vincoli
> >a ci=F2 che pu=F2 essere oggetto di contrattazione. Alcuni esempi:
> >- comma 1 art. 120: =E8 nullo il contratto (di edizione, N.d.R.) che abb=
ia
> >per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa
> >creare, senza limite di tempo
> >- Art. 130: il compenso spettante all'autore =E8 costituito da una
> >partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base ad una
> >percentuiale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti...
>=20
> E chi ha parlato di automatismi? :)

L'art. 12-bis parla di automatismo nel trasferimento del diritto.

Mi pareva che anche tu intendessi che i diritti patrimoniali passano
automaticamente al committente nel caso di lavori su commissione, ma
probabilmente ho capito male.

> >Curiosit=E0: non esiste nessun articolo della LdA che stabilisca norme
> >particolari per la trasmissione dei diritti di utilizzazione dei
> >programmi per elaboratore. Possiamo ritenere applicabili "per logica"
> >quelli relativi ai contratti di edizione (art 118-135)?
>=20
> Cosa intendi per utilizzazione? Esecuzione del programma, visione dei=20
> sorgenti, utilizzazione del codice sorgente?

Intendevo "diritti di utilizzazione economica" del programma per
elaboratore :-)

> Sicuro che l'art. 64 bis non faccia al caso tuo?

No, mi ero spiegato male.

>=20
> Ciao
>=20
> Pierluigi

Ciao.

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Art and science are free and free is their teaching [IT Const., art.33]
Associazione Culturale MiLUG       | Xelera - servizi GNU/Linux=20
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mailto:giovanni.biscuolo@milug.org | mailto:g@xelera.it          =20

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Comment: Per informazioni si veda http://www.gnupg.org

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