[Diritto] GPL e legge italiana

Andrea Rossato diritto@softwarelibero.it
Wed, 04 Sep 2002 12:25:22 +0200


Giuseppe Contissa wrote:
> Che ci piaccia o meno, le discipline del software e dei libri, dopo le
> modifiche alla legge d'autore operate dal d.lgs. 518/1992 in attuazione
> della direttiva 91/250/CEE, sono ormai abbastanza diverse.
> Ciò è accaduto in larga parte per colpa della fortissima pressione
> lobbistica operata prima a livello comunitario sul testo della direttiva,
> poi in Italia sul testo del decreto legislativo.
> 
> L'art.64 bis, il quale introduce il famigerato concetto di "riproduzione
> temporanea" si applica al software, non ai libri.
> E con questo articolo, che effettivamente amplia in modo esagerato i diritti
> dell'autore del software, dobbiamo purtroppo farci i conti: hai ragione a
> dire che non è giusto, perchè per i libri e per le altre opere non è così
> che ci si regola, ma vallo a dire al Legislatore, non a Fabrizio Veutro.

tutto abbastanza condivisibile. ma distinguiamo:
vi è un'aspetto teorico, relativo alla genesi di ciò che qui prende il 
nome di  "diritto di esecuzione", con poche ricardute pratiche (seppur 
ipotizzabili), cioè quando esso nasca (si costituisca). sulla cosa ho 
già detto a sufficienza e non ci torno.
vi è una questione meno teorica - anche se intrecciata con la 
precedente: la LdA riserva all'autore il diritto di esecuzione? la 
ricaduta pratica di questo problema è presto detta: se una licenza non 
statuisce che poi eseguire ciò significa che ti è impedito (cioè che in 
mancanza di un esplicito atto di disposizione il diritto "si conserva" - 
aderendo all'impostazione che lo vede nascere ab origine - in capo 
all'autore?)?

#!/bin/sh
#Copyright Andrea Rossato 2002
#E' possibili riprodurre, modificare, e distribuire il presente programma.
#Tutti gli altri diritti, incluso quello di tradurre, sono riservati.

echo "L'utilizzo di questo software e' vietato dalla legge sul diritto 
d'autore"
exit 0

Puoi eseguire questo software?

Rirpoduzione temporanea = esecuzione: ma allora come diavolo interpreti 
l'art 64 bis lettera a) ("Nella misura in cui operazioni quali il 
caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la 
memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una 
riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del 
titolare dei diritti;")
e come interpreti l'art. 64 ter comma 1 ("Salvo patto contrario, non 
sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività 
indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono 
necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla 
sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la 
correzione degli errori."):
delle due l'una: o esecuzione e riproduzione sono concetti distinti 
oppure 2 articoli della legge sul diritto d'autore non hanno alcun 
significato logico compiuto: l'art. 64bis lett. a) starebbe a 
significare che nella misura in cui una riproduzione richiede una 
riproduzione questa deve essere autorizzata mentre l'art. 64 ter che non 
serve esplicitamente autorizzare la riproduzione, che deve essere 
esplicitamente autorizzata in base all'art. precedente - se essa è 
necessaria alla rirpoduzione.

Io penso che incomba su chi afferma che esiste un "diritto esclusivo di 
esecuzione riservato all'autore" o che un'esecuzione sia una 
riproduzione temporanea, l'onere di spiegare cosa i due articoli da me 
citati stiano a significare.

(a me pare che esista comunque una contraddizione tra i due articoli 
anche nel caso riproduzione ed esecuzione siano correttamente tenute 
distinte: il primo afferma che è necesssario autorizzare cio che il 
secondo esclude sia necessario fare. questo mi parrebbe un argomento piú 
intereessante da sviscerare)

andrea