[Diritto] GPL e legge italiana
Andrea Rossato
diritto@softwarelibero.it
Wed, 04 Sep 2002 12:25:22 +0200
Giuseppe Contissa wrote:
> Che ci piaccia o meno, le discipline del software e dei libri, dopo le
> modifiche alla legge d'autore operate dal d.lgs. 518/1992 in attuazione
> della direttiva 91/250/CEE, sono ormai abbastanza diverse.
> Ciò è accaduto in larga parte per colpa della fortissima pressione
> lobbistica operata prima a livello comunitario sul testo della direttiva,
> poi in Italia sul testo del decreto legislativo.
>
> L'art.64 bis, il quale introduce il famigerato concetto di "riproduzione
> temporanea" si applica al software, non ai libri.
> E con questo articolo, che effettivamente amplia in modo esagerato i diritti
> dell'autore del software, dobbiamo purtroppo farci i conti: hai ragione a
> dire che non è giusto, perchè per i libri e per le altre opere non è così
> che ci si regola, ma vallo a dire al Legislatore, non a Fabrizio Veutro.
tutto abbastanza condivisibile. ma distinguiamo:
vi è un'aspetto teorico, relativo alla genesi di ciò che qui prende il
nome di "diritto di esecuzione", con poche ricardute pratiche (seppur
ipotizzabili), cioè quando esso nasca (si costituisca). sulla cosa ho
già detto a sufficienza e non ci torno.
vi è una questione meno teorica - anche se intrecciata con la
precedente: la LdA riserva all'autore il diritto di esecuzione? la
ricaduta pratica di questo problema è presto detta: se una licenza non
statuisce che poi eseguire ciò significa che ti è impedito (cioè che in
mancanza di un esplicito atto di disposizione il diritto "si conserva" -
aderendo all'impostazione che lo vede nascere ab origine - in capo
all'autore?)?
#!/bin/sh
#Copyright Andrea Rossato 2002
#E' possibili riprodurre, modificare, e distribuire il presente programma.
#Tutti gli altri diritti, incluso quello di tradurre, sono riservati.
echo "L'utilizzo di questo software e' vietato dalla legge sul diritto
d'autore"
exit 0
Puoi eseguire questo software?
Rirpoduzione temporanea = esecuzione: ma allora come diavolo interpreti
l'art 64 bis lettera a) ("Nella misura in cui operazioni quali il
caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la
memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una
riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti;")
e come interpreti l'art. 64 ter comma 1 ("Salvo patto contrario, non
sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività
indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono
necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla
sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la
correzione degli errori."):
delle due l'una: o esecuzione e riproduzione sono concetti distinti
oppure 2 articoli della legge sul diritto d'autore non hanno alcun
significato logico compiuto: l'art. 64bis lett. a) starebbe a
significare che nella misura in cui una riproduzione richiede una
riproduzione questa deve essere autorizzata mentre l'art. 64 ter che non
serve esplicitamente autorizzare la riproduzione, che deve essere
esplicitamente autorizzata in base all'art. precedente - se essa è
necessaria alla rirpoduzione.
Io penso che incomba su chi afferma che esiste un "diritto esclusivo di
esecuzione riservato all'autore" o che un'esecuzione sia una
riproduzione temporanea, l'onere di spiegare cosa i due articoli da me
citati stiano a significare.
(a me pare che esista comunque una contraddizione tra i due articoli
anche nel caso riproduzione ed esecuzione siano correttamente tenute
distinte: il primo afferma che è necesssario autorizzare cio che il
secondo esclude sia necessario fare. questo mi parrebbe un argomento piú
intereessante da sviscerare)
andrea