[Diritto] GPL e legge italiana
Giuseppe Contissa
diritto@softwarelibero.it
Wed, 04 Sep 2002 16:07:07 +0000
Andrea Rossato wrote:
> tutto abbastanza condivisibile. ma distinguiamo:
> vi è un'aspetto teorico, relativo alla genesi di ciò che qui prende il
> nome di "diritto di esecuzione", con poche ricardute pratiche (seppur
> ipotizzabili), cioè quando esso nasca (si costituisca). sulla cosa ho
> già detto a sufficienza e non ci torno.
> vi è una questione meno teorica - anche se intrecciata con la
> precedente: la LdA riserva all'autore il diritto di esecuzione? la
> ricaduta pratica di questo problema è presto detta: se una licenza non
> statuisce che poi eseguire ciò significa che ti è impedito (cioè che
> in mancanza di un esplicito atto di disposizione il diritto "si
> conserva" - aderendo all'impostazione che lo vede nascere ab origine -
> in capo all'autore?)?
>
> #!/bin/sh
> #Copyright Andrea Rossato 2002
> #E' possibili riprodurre, modificare, e distribuire il presente
> programma.
> #Tutti gli altri diritti, incluso quello di tradurre, sono riservati.
>
> echo "L'utilizzo di questo software e' vietato dalla legge sul diritto
> d'autore"
> exit 0
>
> Puoi eseguire questo software?
>
> Rirpoduzione temporanea = esecuzione: ma allora come diavolo
> interpreti l'art 64 bis lettera a) ("Nella misura in cui operazioni
> quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
> trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore
> richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette
> all'autorizzazione del titolare dei diritti;")
> e come interpreti l'art. 64 ter comma 1 ("Salvo patto contrario, non
> sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività
> indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività
> sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente
> alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la
> correzione degli errori."):
> delle due l'una: o esecuzione e riproduzione sono concetti distinti
> oppure 2 articoli della legge sul diritto d'autore non hanno alcun
> significato logico compiuto: l'art. 64bis lett. a) starebbe a
> significare che nella misura in cui una riproduzione richiede una
> riproduzione questa deve essere autorizzata mentre l'art. 64 ter che
> non serve esplicitamente autorizzare la riproduzione, che deve essere
> esplicitamente autorizzata in base all'art. precedente - se essa è
> necessaria alla rirpoduzione.
>
> Io penso che incomba su chi afferma che esiste un "diritto esclusivo
> di esecuzione riservato all'autore" o che un'esecuzione sia una
> riproduzione temporanea, l'onere di spiegare cosa i due articoli da me
> citati stiano a significare.
>
> (a me pare che esista comunque una contraddizione tra i due articoli
> anche nel caso riproduzione ed esecuzione siano correttamente tenute
> distinte: il primo afferma che è necesssario autorizzare cio che il
> secondo esclude sia necessario fare. questo mi parrebbe un argomento
> piú intereessante da sviscerare)
>
> andrea
>
>
>
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E' tutto come dici tu (tranne una piccola precisazione):
l'art. 64 bis: effettivamente non dice che riproduzione temporanea è un
modo per dire esecuzione, ma che se l'esecuzione richiede la
riproduzione temporanea (anche nella RAM) allora in quel caso anche
l'esecuzione è una attività riservata al titolare dei diritti.
Non possiamo insomma dire, e qui hai ragione tu, che SEMPRE l'esecuzione
sia una attività riservata al titolare, ma comunque credo (da non
tecnico) che non raramente si presenti il caso di un programma che, per
essere eseguito, richieda la copia almeno parziale del software in RAM.
L'art 64 ter: dice, come hai riportato tu, che non sono soggette ad una
autorizzazione esplicita quelle attività riservate, che dovrebbero
essere esplicitamente autorizzate in base all'art. precedente, qualora
esse siano "necessarie per l'uso del programma per elaboratore
conformemente alla sua destinazione".
Quindi, essendo l'attività di esecuzione sempre necessaria per l'uso del
programma, essa non ha bisogno mai di autorizzazione.
Fin qui tutto bene, ma purtroppo l'articolo contiene anche una
condizione che tu non hai riportato: che tutto questo è vero "SALVO
PATTO CONTRARIO"!.
Per concludere, SOLO nel caso (ma non mi pare che questo sia un caso
raro) che un programma per l'esecuzione richieda una qualsiasi attività
di riproduzione permanente/temporanea/totale/parziale, intendendosi con
questo che basta anche la mera riproduzione temporanea di parte del
software nella RAM :
1) Questa operazione di esecuzione è "attività riservata" dell'autore;
2) Nonostante ciò non c'è bisogno che l'utente chieda, con una clausola,
una autorizzazione per l'esecuzione, perchè la si ritiene
"automaticamente" concessa...
3) ...MA SALVO PATTO CONTRARIO: se l'autore inserisce una clausola per
cui limita l'esecuzione e l'utente l'accetta, allora l"automatismo"
della concessione salta, e l'utente può eseguire il programma SOLO nei
limiti della clausola che ha accettato.
4) Comunque, non sono in ogni caso valide clausole che limitano la
possibilità di eseguire un programma al punto di impedirla del tutto:
quindi una clausola che limita l'esecuzione su una macchina è valida,
una che la vieta su qualsiasi macchina no.
Ciao
Giuseppe