[Diritto] GPL e legge italiana

Andrea Rossato diritto@softwarelibero.it
Wed, 04 Sep 2002 18:56:03 +0200


Giuseppe Contissa wrote:
> Per concludere, SOLO nel caso (ma non mi pare che questo sia un caso 
> raro) che un programma per l'esecuzione richieda una qualsiasi attività 
> di riproduzione permanente/temporanea/totale/parziale, intendendosi con 
> questo che basta anche la mera riproduzione temporanea di parte del 
> software nella RAM :
> 
> 1) Questa operazione di esecuzione è "attività riservata" dell'autore;
> 
> 2) Nonostante ciò non c'è bisogno che l'utente chieda, con una clausola, 
> una autorizzazione per l'esecuzione, perchè la si ritiene 
> "automaticamente" concessa...

attenzione che queste due osservazioni si contraddicono: se una cosa è 
riservata non può passare automaticamente.

> 3) ...MA SALVO PATTO CONTRARIO: se l'autore inserisce una clausola per 
> cui limita l'esecuzione e l'utente l'accetta, allora l"automatismo" 
> della concessione salta, e l'utente può eseguire il programma SOLO nei 
> limiti della clausola che ha accettato.

il patto contrario serve per impedire il passaggio automatico del 
diritto di *riprodurre*, *tradurre* e *modificare* (i diritti di cui 
all'art. 64 bis lett. a e lett. b)- NON DI ESEGUIRE (che è presupposto!) 
- *in quanto necessari all'esecuzione*, il che vuol dire che essi 
(*riprodurre*, *tradurre* e *modificare*) rimangono in capo al detentore 
dei diritti di utilizzazione *economica* per la parte non necessaria 
all'esecuzione del programma (il che vuol dire che, ancora una volta, in 
generale un diritto riservato non può passare automaticamente!).
*le limitazioni all'esecuzione non sono disciplinate dalla legge ma SOLO 
dal contratto*

> 4) Comunque, non sono in ogni caso valide clausole che limitano la 
> possibilità di eseguire un programma al punto di impedirla del tutto: 
> quindi una clausola che limita l'esecuzione su una macchina è valida, 
> una che la vieta su qualsiasi macchina no.

possono essere entrambe valide (Fabrizio faceva l'esempio del 
distributore che non possa eseguire - anche se io farei difficoltà a 
chiamare il contratto che lega l'autore al distributore una licenza 
*d'uso*), ma la loro violazione è solo e comunque un inadempimento 
contrattuale. la violazione di un diritto riservato invece può essere un 
reato o un illecito civile ex art 158 (e consente la tutela inibitoria 
ex art. 156 LdA): una differenza che non mi pare irrilevante...

sulla copia di RAM solo 2 cosucce:
1. non esistono precedenti pubblicati - come invece esistono per gli usa 
- che considerino la copia di RAM una riproduzione. questo è, 
semplicemente, un fatto. (io temo che arriveranno, se anche gli avvocati 
piú aperti alla comprensione delle nuove tecnologie ritengono di poter 
individuare un diritto esclusivo di esecuzione riservato)
2.  l'art. 13 definisce la riproduzione: "Il diritto esclusivo di 
riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con 
qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la 
incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro 
procedimento di riproduzione." La copia in RAM è una moltiplicazione in 
copie? Io leggo cosí questo articolo: la riproduzione - una copia - deve 
disporre almeno di una caratteristica in comune con l'originale: essere 
riproducibile. la copia in RAM, salvo un Sorce od un Rubini non mi 
dicano il contrario, non lo è. (ma mi aspetto che un giudice infine 
affermerà, senza nemmeno aver pensato di dover ascoltare un Sorce o un 
Rubini, il contrario)
ciao,
andrea