[Diritto] FLA: una risposta ad Andrea Monti
Andrea Rossato
diritto@softwarelibero.it
Wed, 02 Apr 2003 19:29:53 +0000
Ieri un amico mi ha segnalato un articolo di Andrea Monti su Fiduciary
License Agreement pubblicato su Linux&C e disponibile all'indirizzo
http://www.ictlaw.net/internal.php?sez=art&IdT=4&IdTA=3&IdA=254&lang=1
sollecitando un mio parere. ne è nato un breve articolo. non avendo piú
l'abito di inviare contributi non richiesti lo "pubblico" in questa
lista... se qualcuno lo ritenesse adeguado anche ad altri luoghi,
verbatim copies...
saerbbe interessabte sentire il parere d'altri.
un saluto,
andrea
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Fiduciary License Agreement: una risposta ad Andrea Monti
In un articolo apparso sulla rivista Linux&C. ma disponibile anche
on-line, l'Avv.Andrea Monti ha attaccato, con un certo qual fare
polemico, l'iniziata della Free Software Foundation Europe la quale ha
recentmente pubblicato il Fiduciary License Agreement. Il FLA è un
contratto che gli sviluppatori di software libero sono incoraggiati a
stipulare con la Free Software Foundation Europe al fine di cedere a
quest'ultima la titolarità dei diritti di utilizzazione economica sulle
opere da essi sviluppate. Essa li amministrerebbe poi in maniera
centralizzata.
Secondo la ricostruzione propostaci da Monti il FLA violerebbe la
legislazione italiana in materia di diritto d'autore tanto da essere
nulla, diminuirebbe la libertà del software libero, e compirebbe
un'altra serie di crimini e misfatti nelle rimanenti parti, vi è da
immaginare.
Urge correggere l'illustre giurista ed, al contempo, rendere note le
ragioni, relegate da costui in una noticella a pie' di pagina, relative
alle funzioni che il FLA verrebbe a svolgere - esso, si scoprirà, non è
affatto un invenzione recente.
Ma si proceda con ordine. E si principi dalle inesattezze che ci par di
scorgere nel pezzo del Monti.
Egli scrive: «L'art.3 definisce l'oggetto del contratto, che viene
identificato in "tutti i programmi, le loro componenti proteggibili con
il copyright e le modifiche realizzate dal beneficiario". Viene inoltre
specificato che la definizione di software si applica sia alle opere già
realizzate, sia alle future modifiche e alle opere derivate. Ma, almeno
per l'Italia, questa clausola viola l'art.120 della legge sul diritto
d'autore secondo il quale "è nullo il contratto che abbia per oggetto
tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza
limite di tempo".» Messa cosí pare invero incontestabile. Salvo che il
citato art. 3 si riferisce "al software specificato nell'elenco seguente
o elencato nell'allegato". L'art. 120 della L.d.A. non centra alcunché,
dato che si riferisce solo ad opere non ancora create. Il contratto in
oggetto si riferisce invece ad opere già create, mentre si applica, per
le creazioni future, limitatamente agli sviluppi, correzioni e
modificazioni dei programmi elencati, salvo esse non siano da
considerarsi software originale ed indipendente.
Afferma l'avvocato nella nota 3 che «[q]uando si tratta di agire in
giudizio, la delega per l'esercizio di questo diritto deve essere
conferita tramite un notaio. Questo serve per garantire la massima
tutela al "delegante."», Il che renderebbe nullo, immagino per mancanza
di forma, il contratto e quindi tutto il meccanismo predisposto dalla
FLA. Se egli avesse regione ci parrebbe difficile comprendere l'art.165
della L.d.A., il quale afferma che «L'autore dell'opera oggetto del
diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha
sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a
tutela dei suoi interessi.» Significa forse la norma che gli atti di
cessione del software devono essere compiuti di fronte ad un notaio
affinchè l'acquirente degli stessi possa agire - in nome e conto propri
- fatta salva la possibilità dell'autore di intervenire? Ovvio che no.
Relativamente all'affermazione secondo cui il «FLA contiene un
meccanismo che rischia di ridurre significativamente l'ampiezza dei
diritti dell'autore di un software regolamentato con la GPL», si deve
ricordare che l'art. 4 stabilisce che «l'uso dei diritti e delle licenze
trasferiti avverrà nel pieno rispetto delle regole poste dalle licenze
libere, in particolar modo la GNU GPL e - nella misura necessaria al
perseguimento degli scopi del software libero - la GNU LGPL». L'autore,
oltre al diritto di utilizzare altre licenze - che non pregiudichino i
diritti acquisiti dalla FSF tramite il FLA (il che sarebbe in ogni caso,
ricordiamo a noi stessi, una violazione degli impegni contrattuali) -
godrà quindi di tutti i diritti garantiti dalle due licenze libere
espressamente richiamate. La FSF non può prendersi il software di un
autore e licenziarlo con strumenti contrattuali diversi.
Conviene forse, a questo punto, riflettere un istante sulle ragioni del
meccanismo che il FLA predispone.
I diritti di utilizzazione economica delle opere collettive appartengono
ai loro singoli autori. A tale fenomeno di contitolarità, prescrive
l'art. 10 della L.d.A., si applicano le norme sulla comunione. Ciò
significa che gli atti di amministrazione ordinaria devono essere
compiuti con il consenso della maggioranza, mentre gli atti di
amministrazione straordinaria sono da deliberarsi ad opera
dell'unanimità. Si può argomentare, ad esempio a partire dall'art. 320
c.c., che agire in giudizio per tutelare l'opera da un'abusiva
utilizzazione sia un atto di straordinaria amministrazione. Certo lo è
la cessione del software, e quindi la scelta dell'atto tramite cui
concedere in licenza; o modificare, per le versioni a venire, i termini
dell'atto; lo è transigere in una controversia relativa ai diritti sul
software.
Ora, si comprende che se una corte ritenesse applicabili le regole della
comunione ad esempio al kernel Linux e imponesse un liticonsorzio
necessario per agire contro chi distribuisca versioni proprietarie dello
stesso, ciò starebbe a significare che la licenza del kernel non
potrebbe essere azionata in giudizio. Il problema può sembrare banale,
ma nel caso di sviluppo distribuito del software in molte giurisdizioni
ciò potrebbe comportare la non validità giuridica de facto di licenze
quali la GPL.
Chi è addentro alle vicende del software libero conosce la storia del
fork tra EMACS e Xemacs, storia che qui non riproporremo. E'
interessante notare che la FSF, titolare del copyright di Emacs, non
utilizza codice prodotto dagli sviluppatori di Xemacs, e che una
ricomposizione del fork non è possibile per ragioni prevalentemente
giuridiche. La FSF non intende infatti "contaminare" Emacs con codice la
cui titolarità dei diritti di utilizzazione non le appartenga, in quanto
essa giudica che l'azionabilità della GPL, in caso di opere collettive,
possa richiedere la compartecipazione di *tutti* gli autori.[2] Tutto il
software GNU è sviluppato con il sistema dell'assegnazione dei diritti
alla FSF.[3]
In ultima analisi la lettura di Monti ci pare frettolosa e
l'affermazione secondo il FLA «inghibbi» ciò che è nato geneticamente
libero oltre che storicamente sbagliata non è deducibile dalle
argomentazioni proposte.
Trento, 02 aprile 2003
Andrea Rossato
Dipartimento di Scienze giuridiche - Università di Trento
andrea@black.gelso.untn.it
[1] All'indirizzo
http://www.ictlaw.net/internal.php?sez=art&IdT=4&IdTA=3&IdA=254&lang=1
[2] Una ricostruzione, con gli occhi degli sviluppatori di Xemacs:
http://www.xemacs.org/About/XEmacsVsGNUemacs.html
[3] Si deva, distesamente, "Information For Maintainers of GNU
Software", http://www.gnu.org/prep/maintain_toc.html, in part. il § 4, e
"GNU Coding Standards",§ 2.2, http://www.gnu.org/prep/standards_4.html#SEC4
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