[Diritto] FLA: una risposta ad Andrea Monti

Andrea Rossato diritto@softwarelibero.it
Wed, 02 Apr 2003 19:29:53 +0000


Ieri un amico mi ha segnalato un articolo di Andrea Monti su Fiduciary 
License Agreement pubblicato su Linux&C e disponibile all'indirizzo 
http://www.ictlaw.net/internal.php?sez=art&IdT=4&IdTA=3&IdA=254&lang=1 
sollecitando un mio parere. ne è nato un breve articolo. non avendo piú 
l'abito di inviare contributi non richiesti lo "pubblico" in questa 
lista... se qualcuno lo ritenesse adeguado anche ad altri luoghi, 
verbatim copies...

saerbbe interessabte sentire il parere d'altri.
un saluto,
andrea

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Fiduciary License Agreement: una risposta ad Andrea Monti

In un articolo apparso sulla rivista Linux&C. ma disponibile anche 
on-line, l'Avv.Andrea Monti ha attaccato, con un certo qual fare 
polemico, l'iniziata della Free Software Foundation Europe la quale ha 
recentmente pubblicato il Fiduciary License Agreement. Il FLA è un 
contratto che gli sviluppatori di software libero sono incoraggiati a 
stipulare con la Free Software Foundation Europe al fine di cedere a 
quest'ultima la titolarità dei diritti di utilizzazione economica sulle 
opere da essi sviluppate. Essa li amministrerebbe poi in maniera 
centralizzata.
Secondo la ricostruzione propostaci da Monti il FLA violerebbe la 
legislazione italiana in materia di diritto d'autore tanto da essere 
nulla, diminuirebbe la libertà del software libero, e compirebbe 
un'altra serie di crimini e misfatti nelle rimanenti parti, vi è da 
immaginare.
Urge correggere l'illustre giurista ed, al contempo, rendere note le 
ragioni, relegate da costui in una noticella a pie' di pagina, relative 
alle funzioni che il FLA verrebbe a svolgere - esso, si scoprirà, non è 
affatto un invenzione recente.
Ma si proceda con ordine. E si principi dalle inesattezze che ci par di 
scorgere nel pezzo del Monti.
Egli scrive: «L'art.3 definisce l'oggetto del contratto, che viene 
identificato in "tutti i programmi, le loro componenti proteggibili con 
il copyright e le modifiche realizzate dal beneficiario". Viene inoltre 
specificato che la definizione di software si applica sia alle opere già 
realizzate, sia alle future modifiche e alle opere derivate. Ma, almeno 
per l'Italia, questa clausola viola l'art.120 della legge sul diritto 
d'autore secondo il quale "è nullo il contratto che abbia per oggetto 
tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza 
limite di tempo".» Messa cosí pare invero incontestabile. Salvo che il 
citato art. 3 si riferisce "al software specificato nell'elenco seguente 
o elencato nell'allegato". L'art. 120 della L.d.A. non centra alcunché, 
dato che si riferisce solo ad opere non ancora create. Il contratto in 
oggetto si riferisce invece ad opere già create, mentre si applica, per 
le creazioni future, limitatamente agli sviluppi, correzioni e 
modificazioni dei programmi elencati, salvo esse non siano da 
considerarsi software originale ed indipendente.

Afferma l'avvocato nella nota 3 che «[q]uando si tratta di agire in 
giudizio, la delega per l'esercizio di questo diritto deve essere 
conferita tramite un notaio. Questo serve  per garantire la massima 
tutela al "delegante."», Il che renderebbe nullo, immagino per mancanza 
di forma, il contratto e quindi tutto il meccanismo predisposto dalla 
FLA. Se egli avesse regione ci parrebbe difficile comprendere l'art.165 
della L.d.A., il quale afferma che «L'autore dell'opera oggetto del 
diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha 
sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a 
tutela dei suoi interessi.» Significa forse la norma che gli atti di 
cessione del software devono  essere compiuti di fronte ad un notaio 
affinchè l'acquirente degli stessi possa agire - in nome e conto propri 
- fatta salva la possibilità dell'autore di intervenire? Ovvio che no.

Relativamente all'affermazione secondo cui il «FLA contiene un 
meccanismo che rischia di ridurre significativamente l'ampiezza dei 
diritti dell'autore di un software regolamentato con la GPL», si deve 
ricordare che l'art. 4 stabilisce che «l'uso dei diritti e delle licenze 
trasferiti avverrà nel pieno rispetto delle regole poste dalle licenze 
libere, in particolar modo la GNU GPL e - nella misura necessaria al 
perseguimento degli scopi del software libero - la GNU LGPL». L'autore, 
oltre al diritto di utilizzare altre licenze - che non pregiudichino i 
diritti acquisiti dalla FSF tramite il FLA (il che sarebbe in ogni caso, 
ricordiamo a noi stessi, una violazione degli impegni contrattuali) - 
godrà quindi di tutti i diritti garantiti dalle due licenze libere 
espressamente richiamate. La FSF non può prendersi il software di un 
autore e licenziarlo con strumenti contrattuali diversi.
Conviene forse, a questo punto, riflettere un istante sulle ragioni del 
meccanismo che il FLA predispone.
I diritti di utilizzazione economica delle opere collettive appartengono 
ai loro singoli autori. A tale fenomeno di contitolarità, prescrive 
l'art. 10 della L.d.A., si applicano le norme sulla comunione. Ciò 
significa che gli atti di amministrazione ordinaria devono essere 
compiuti con il consenso della maggioranza, mentre gli atti di 
amministrazione straordinaria sono da deliberarsi ad opera 
dell'unanimità. Si può argomentare, ad esempio a partire dall'art. 320 
c.c., che agire in giudizio per tutelare l'opera da un'abusiva 
utilizzazione  sia un atto di straordinaria amministrazione. Certo lo è 
la cessione del software, e quindi la scelta dell'atto tramite cui 
concedere in licenza; o modificare, per le versioni a venire, i termini 
dell'atto; lo è transigere in una controversia relativa ai diritti sul 
software.
Ora, si comprende che se una corte ritenesse applicabili le regole della 
comunione ad esempio al kernel Linux e imponesse un liticonsorzio 
necessario per agire contro chi distribuisca versioni proprietarie dello 
stesso, ciò starebbe a significare che la licenza del kernel non 
potrebbe essere azionata in giudizio. Il problema può sembrare banale, 
ma nel caso di sviluppo distribuito del software in molte giurisdizioni 
ciò potrebbe comportare la non validità giuridica de facto di licenze 
quali la GPL.
Chi è addentro alle vicende del software libero conosce la storia del 
fork tra EMACS e Xemacs, storia che qui non riproporremo. E' 
interessante notare che la FSF, titolare del copyright di Emacs, non 
utilizza codice prodotto dagli sviluppatori di Xemacs, e che una 
ricomposizione del fork non è possibile per ragioni prevalentemente 
giuridiche. La FSF non intende infatti "contaminare" Emacs con codice la 
cui titolarità dei diritti di utilizzazione non le appartenga, in quanto 
essa giudica che l'azionabilità della GPL, in caso di opere collettive, 
possa richiedere la compartecipazione di *tutti* gli autori.[2] Tutto il 
software GNU è sviluppato con il sistema dell'assegnazione dei diritti 
alla FSF.[3]
In ultima analisi la lettura di Monti ci pare frettolosa e 
l'affermazione secondo il FLA «inghibbi» ciò che è nato geneticamente 
libero oltre che storicamente sbagliata non è deducibile dalle 
argomentazioni proposte.

Trento, 02 aprile 2003
Andrea Rossato
Dipartimento di Scienze giuridiche - Università di Trento
andrea@black.gelso.untn.it

[1] All'indirizzo 
http://www.ictlaw.net/internal.php?sez=art&IdT=4&IdTA=3&IdA=254&lang=1
[2] Una ricostruzione, con gli occhi degli sviluppatori di Xemacs: 
http://www.xemacs.org/About/XEmacsVsGNUemacs.html
[3] Si deva, distesamente, "Information For Maintainers of GNU 
Software", http://www.gnu.org/prep/maintain_toc.html, in part. il § 4, e 
"GNU Coding Standards",§ 2.2,  http://www.gnu.org/prep/standards_4.html#SEC4


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