[Diritto] FLA: una risposta ad Andrea Monti -rettifiche

Andrea Rossato diritto@softwarelibero.it
Wed, 02 Apr 2003 19:35:10 +0000


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sorry.
andrea





Andrea Rossato wrote:
> Ieri un amico mi ha segnalato un articolo di Andrea Monti su Fiduciary 
> License Agreement pubblicato su Linux&C e disponibile all'indirizzo 

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Fiduciary License Agreement: una risposta ad Andrea Monti

In un articolo apparso sulla rivista Linux&C. ma disponibile anche on-lin=
e[1], l'Avv.Andrea Monti ha attaccato, con un certo qual fare polemico, l=
'iniziata della Free Software Foundation Europe la quale ha recentmente p=
ubblicato il Fiduciary License Agreement. Il FLA =E8 un contratto che gli=
 sviluppatori di software libero sono incoraggiati a stipulare con la Fre=
e Software Foundation Europe al fine di cedere a quest'ultima la titolari=
t=E0 dei diritti di utilizzazione economica sulle opere da essi sviluppat=
e. Essa li amministrerebbe poi in maniera centralizzata.
Secondo la ricostruzione propostaci da Monti il FLA violerebbe la legisla=
zione italiana in materia di diritto d'autore tanto da essere nulla, dimi=
nuirebbe la libert=E0 del software libero, e compirebbe un'altra serie di=
 crimini e misfatti nelle rimanenti parti, vi =E8 da immaginare.
Urge correggere l'illustre giurista ed, al contempo, rendere note le ragi=
oni, relegate da costui in una noticella a pie' di pagina, relative alle =
funzioni che il FLA verrebbe a svolgere - esso, si scoprir=E0, non =E8 af=
fatto un'invenzione recente.
Ma si proceda con ordine. E si principi dalle inesattezze che ci par di s=
corgere nel pezzo del Monti.
Egli scrive: =ABL'art.3 definisce l'oggetto del contratto, che viene iden=
tificato in "tutti i programmi, le loro componenti proteggibili con il co=
pyright e le modifiche realizzate dal beneficiario". Viene inoltre specif=
icato che la definizione di software si applica sia alle opere gi=E0 real=
izzate, sia alle future modifiche e alle opere derivate. Ma, almeno per l=
'Italia, questa clausola viola l'art.120 della legge sul diritto d'autore=
 secondo il quale "=E8 nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le =
opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tem=
po".=BB Messa cos=ED pare invero incontestabile. Salvo che il citato art.=
 3 si riferisce "al software specificato nell'elenco seguente o elencato =
nell'allegato". L'art. 120 della L.d.A. non centra alcunch=E9, dato che s=
i riferisce solo ad opere non ancora create. Il contratto in oggetto si r=
iferisce invece ad opere gi=E0 create, mentre si applica, per le creazion=
i future, limitatamente agli sviluppi, correzioni e modificazioni dei pro=
grammi elencati, salvo esse non siano da considerarsi software originale =
ed indipendente.

Afferma l'avvocato nella nota 3 che =AB[q]uando si tratta di agire in giu=
dizio, la delega per l'esercizio di questo diritto deve essere conferita =
tramite un notaio. Questo serve  per garantire la massima tutela al "dele=
gante."=BB, Il che renderebbe nullo, immagino per mancanza di forma, il c=
ontratto e quindi tutto il meccanismo predisposto dalla FLA. Se egli aves=
se regione ci parrebbe difficile comprendere l'art.165 della L.d.A., il q=
uale afferma che =ABL'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazi=
one, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facolt=E0 di in=
tervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interes=
si.=BB Significa forse la norma che gli atti di cessione del software dev=
ono  essere compiuti di fronte ad un notaio affinch=E8 l'acquirente degli=
 stessi possa agire - in nome e conto propri - fatta salva la possibilit=E0=
 dell'autore di intervenire? Ovvio che no.

Relativamente all'affermazione secondo cui il =ABFLA contiene un meccanis=
mo che rischia di ridurre significativamente l'ampiezza dei diritti dell'=
autore di un software regolamentato con la GPL=BB, si deve ricordare che =
l'art. 4 stabilisce che =ABl'uso dei diritti e delle licenze trasferiti a=
vverr=E0 nel pieno rispetto delle regole poste dalle licenze libere, in p=
articolar modo la GNU GPL e - nella misura necessaria al perseguimento de=
gli scopi del software libero - la GNU LGPL=BB. L'autore, oltre al diritt=
o di utilizzare altre licenze - che non pregiudichino i diritti acquisiti=
 dalla FSF tramite il FLA (il che sarebbe in ogni caso, ricordiamo a noi =
stessi, una violazione degli impegni contrattuali) - godr=E0 quindi di tu=
tti i diritti garantiti dalle due licenze libere espressamente richiamate=
=2E La FSF non pu=F2 prendersi il software di un autore e licenziarlo con=
 strumenti contrattuali diversi.=20
Conviene forse, a questo punto, riflettere un istante sulle ragioni del m=
eccanismo che il FLA predispone.
I diritti di utilizzazione economica delle opere collettive appartengono =
ai loro singoli autori. A tale fenomeno di contitolarit=E0, prescrive l'a=
rt. 10 della L.d.A., si applicano le norme sulla comunione. Ci=F2 signifi=
ca che gli atti di amministrazione ordinaria devono essere compiuti con i=
l consenso della maggioranza, mentre gli atti di amministrazione straordi=
naria sono da deliberarsi ad opera dell'unanimit=E0. Si pu=F2 argomentare=
, ad esempio a partire dall'art. 320 c.c., che agire in giudizio per tute=
lare l'opera da un'abusiva utilizzazione  sia un atto di straordinaria am=
ministrazione. Certo lo =E8 la cessione del software, e quindi la scelta =
dell'atto tramite cui concedere in licenza; o modificare, per le versioni=
 a venire, i termini dell'atto; lo =E8 transigere in una controversia rel=
ativa ai diritti sul software.
Ora, si comprende che se una corte ritenesse applicabili le regole della =
comunione ad esempio al kernel Linux e imponesse un liticonsorzio necessa=
rio per agire contro chi distribuisca versioni proprietarie dello stesso,=
 ci=F2 starebbe a significare che la licenza del kernel non potrebbe esse=
re azionata in giudizio. Il problema pu=F2 sembrare banale, ma nel caso d=
i sviluppo distribuito del software in molte giurisdizioni ci=F2 potrebbe=
 comportare la non validit=E0 giuridica de facto di licenze quali la GPL.=

Chi =E8 addentro alle vicende del software libero conosce la storia del f=
ork tra EMACS e Xemacs, storia che qui non riproporremo. E' interessante =
notare che la FSF, titolare del copyright di Emacs, non utilizza codice p=
rodotto dagli sviluppatori di Xemacs, e che una ricomposizione del fork n=
on =E8 possibile per ragioni prevalentemente giuridiche. La FSF non inten=
de infatti "contaminare" Emacs con codice la cui titolarit=E0 dei diritti=
 di utilizzazione non le appartenga, in quanto essa giudica che l'azionab=
ilit=E0 della GPL, in caso di opere collettive, possa richiedere la compa=
rtecipazione di *tutti* gli autori.[2] Tutto il software GNU =E8 sviluppa=
to con il sistema dell'assegnazione dei diritti alla FSF.[3]
In ultima analisi la lettura di Monti ci pare frettolosa e l'affermazione=
 secondo quale il FLA =ABinghibbi=BB ci=F2 che =E8 nato geneticamente lib=
ero oltre che storicamente sbagliata non =E8 deducibile dalle argomentazi=
oni proposte.

Trento, 02 aprile 2003
Andrea Rossato
Dipartimento di Scienze giuridiche - Universit=E0 di Trento
andrea@black.gelso.untn.it

[1] All'indirizzo http://www.ictlaw.net/internal.php?sez=3Dart&IdT=3D4&Id=
TA=3D3&IdA=3D254&lang=3D1; Il testo del Fiduciary Licence Agreement =E8 d=
isponibile all'indirizzo:  http://www.fsfeurope.org/projects/fla/FLA-1.0.=
en.pdf.
[2] Una ricostruzione, con gli occhi degli sviluppatori di Xemacs: http:/=
/www.xemacs.org/About/XEmacsVsGNUemacs.html
[3] Si deva, distesamente, "Information For Maintainers of GNU Software",=
 http://www.gnu.org/prep/maintain_toc.html, in part. il =A7 4, e "GNU Cod=
ing Standards",=A7 2.2,  http://www.gnu.org/prep/standards_4.html#SEC4


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it=E0 sono permesse con qualsiasi mezzo, a condizione che questa nota sia=
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