[Diritto] [era] Violazione licenza GPL. Cosa fare?

Paolo Redaelli diritto@softwarelibero.it
11 Apr 2003 12:52:47 +0200


Giro la lettera anche nella lista di Diritto..... continuiamo lí...

Il ven, 2003-04-11 alle 12:31, kikko ha scritto:

> Il preambolo nella versione 
> in italiano, a mio modo di vedere, denuncia il fatto che i traduttori hanno 
> preso in considerazione il fatto che alcuni passi della traduzione stessa 
> potrebbero non avere significato in Italia o , quantomeno, potrebbero indurre 
> in errore l'autore del software.. 
Il preambolo della traduzione è stato **ESPRESSAMENTE** richiesto dalla
Free Software Foundation che NON vuole redarre la licenza in lingue
diverse da quella inglese, precisamente per l'estrema difficoltá nel
curare una traduzione corretta e fedele; 

> insomma mi sa di scaricabarile... "usa pure 
> la licenza... ma se usi la versione italiana ed hai problemi son affari 
> tuoi". [vorrei ricordare che io parlo sempre dall'alto della IMHO... ok?? =) 
> ). La versione italiana può benissimo essere utilizzata come griglia su cui 
> costruire il proprio contratto di licenza software... ma non si potrà 
> chiamare GPL. Questo è il punto. 

> > A me risulta che chi scrive un programma riceve
> > automaticamente tutti i diritti d'autore per il solo fatto d'averlo
> > creato.
> 
> Non vorrei sembrarti pedante... ma la licenza di contratto software ha poco a 
> che fare con il diritto d'autore. Nessun dubbio sul fatto che il diritto 
> nasca al momento della creazione dell'opera... non ho mai detto il contrario!
Invece ha molta attinenza; è solo il fatto di detenere i diritti
d'autore che dá alla GPL valore.

> > > Quando va in tribunale per difendersi
> > > adducendo la GPL non sa bene a quali rischi va incontro. Il fatto che un
> > > giudice rilevi delle incongruenze nella "licenza" potrebbe portargli
> > > degli svantaggi piuttosto che dei vantaggi.
> > A quali svantaggi pensavi?
> Se usa la versione italiana (e quindi non può dire di usare la GPL) va 
> incontro ad eventuali incongruenze del contratto di licenza dovute a passaggi 
> poco chiari o di difficile "interpretazione"
La Free Software Foundation sconsiglia  di usare le traduzioni.
A questo punto urge una domanda: hai sviscerato il sito della Free
Software Foundation? Esso contiene numerosi documenti che potrebbero
aiutarti a chiarire le idee...

> Non ho approfondito... ma in alcuni passi ho visto usati termini che secondo 
> me non ci facevano nulla... e che son termini tecnici che da noi son usati 
> con altre valenze. Che dire poi del termine "copyright"... se lo si 
> traducesse con "diritto d'autore" si commetterebbe un errore abbastanza 
> grave!
E come va tradotto copyright? Alessandro Rubini che, membro sia di FSF
che di FSFE, programmatore del kernel e "giurista a tempo perso" lo
traduce cosí. Giurista a tempo perso vuol dire che si è preso la briga
di studiare il codice civile nella parte riguardante il diritto
d'autore.

> Se usa la versione americana (e quindi può dire di usare la GPL) va incontro 
> ad una "ritraduzione" (che nella mente il giudice compie ovviamente secondo 
> la legge italiana) che potrebbe non costituire e fornire all'autore del 
> software lo stesso tipo di tutela quale l'hanno intesa i redattori della GPL.
Una piccola nota: la GPL e tutti i documenti, i contratti di licenza e
quant'altro abbia attinenza legale nei siti della Free Software
Foundation sono stati redatti dal professor  Eben Moglen docente
ordinario presso Yale. (cito:  Eben Moglen holds a PhD. in history and a
J.D. from Yale University. Moglen is currently a professor of law and
legal history at Columbia University Law School, and serves as general
counsel for the Free Software Foundation.).

Credo che la maggioranza dei tuoi dubbi verrá chiarita con una lettura
approfondita ed estensiva di gnu.org, sia nella parte in italiano che
soprattutto di quella in inglese

> > > Dire poi che una "licenza" ha valore legale non è corretto... =) si può
> > > violare la GP"L" solo se la si accetta (quindi non ha valore legale ma
> > > ... crea un vincolo contrattuale) infatti chi usa il software GPL non sta
> > > accettando la GPL (ma non perchè non firma... come erroneamente (per il
> > > nostro ordinamento) c'è scritto nella GPL) ma perchè l'accettazione del
> > > contratto "pubblico GNU" si ha solo al momento (quindi tacitamente) in
> > > cui si copia, distribuisce o modifica (copying, distribution and
> > > modification) il soft coperto da tale contratto di licenza.
> >
> > A questo proposito cito dalla traduzione italiana (per comoditá) che
> > trovi su http://www.softwarelibero.it/gnudoc/gpl.it.txt :
> > ===========
> >   5.   L'acquirente   non  è  tenuto  ad  accettare   questa  Licenza,
> > poiché  non  l'ha  firmata.   D'altra  parte  nessun  altro  documento
> > garantisce il  permesso di modificare  o distribuire il Programma  o i
> > lavori derivati da esso.  Queste  azioni sono proibite dalla legge per
> > chi non accetta questa  Licenza; perciò, modificando o distribuendo il
> > Programma o  un'opera  basata  sul programma,  si indica nel  fare ciò
> > l'accettazione di questa Licenza e quindi di tutti i suoi termini e le
> > condizioni  poste sulla  copia,  la distribuzione  e  la modifica  del
> > Programma o di lavori basati su di esso.
> > =========== fine citazione
> 
> Sono specificazioni inutili (L'acquirente   non  è  tenuto  ad  accettare   
> questa  Licenza, poiché  non  l'ha  firmata) in caso contrario credo che 
> potrebbe trattarsi di clausola vessatoria... . Sembra avere solamente un 
> valore descrittivo... Nel nostro ordinamento sarebbe così lo stesso...  
E allora con quale diritto uno modifica il codice coperto da GPL? Uno lo
puó fare alle condizioni dettate dal contratto di licenza. Ok non lo ha
firmato, ma niente altro gli dá il diritto di farlo. Quindi o accetta
quelle condizioni oppure non lo puó fare. Altrimenti bisognerebbe
richiedere che tutti quelli che usano il programma mandino una copia
firmata per accettazione della licenza d'uso.

> (stiamo parlando della versione italiana della "GPL").
Ripeto, la versione italiana non ha valore alcuno.

> Quando si parla di contratto... si deve vedere anche il momento in cui questo 
> contratto si perfeziona... ovvero il momento in cui il contratto è idoneo a 
> produrre i suoi effetti. In questo caso l'accordo secondo il primo comma 
> dell'art. 1327 del codice civile dovrebbe considerarsi raggiunto nel momento 
> in cui taluno distribuisca, modifichi o copi il software suddetto. Ma mi 
> viene un dubbio... cosa dice la "GPL italiana" a proposito di un eventuale 
> comunicazione che chi distribuisce copia o modifica il software deve fare 
> all'autore del programma???
Non esiste la gpl italiana.

> Non per niente... solo perchè il secondo comma del 1327 stabilisce che nel 
> momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto (al momento in cui cioè 
> modifica distribuisce o copia il programma) dovrebbe darne informazione 
> all'autore... a pena di un risarcimento dell'eventuale danno che dovesse 
> essere rilevato in sede civile.
> 
> > > > Hanno cancellato l'autore originale, non riconoscendo la paternitá
> > > > dell'opera, sostituendo al suo nome il loro: faccio fatica ad
> > > > immaginere una violazione delle normative sul diritto d'autore ....
> > > Si, violazione del diritto d'autore d'accordo... ma il diritto d'autore
> > > non dipende dalla GPL...
> > > Il diritto d'autore sarebbe tutelato anche senza GPL... la GPL stabilisce
> > > le modalità di copia modifica e distribuzione del software...
> >
> > E quella ditta lá li ha violati entrambi gpl E diritto d'autore.
> > Concordi?
> 
> Concordo sulla violazione del diritto d'autore ma per quanto riguarda la 
> violazione della GPL... i miei dubbi riguardano... l'atto pratico. Cosa 
> farebbe un giudice in questo caso... (il diritto d'autore l'ho studiato in 
> diritto commerciale... in cui era trattato in maniera sommaria... avrei 
> bisogno di fonti di informazione ulteriori... tipo sentenze (magari ce ne 
> fossero) opinioni dottrinali... insomma pareri da tecnici.... non so se 
> merendo! =)
Per pareri tecnici intendi pareri di avvocati, giustisti, giudici? In
questa lista quando si parla di tecnico si intende tecnico informatico.

> Se è stato intelligente (l'autore del soft) si è sicuramente premunito di un 
> documento attestante (con data certa... vedi una mia mail precedente) una 
> data (non è detto che sia quella della creazione del software) comunque 
> antecedente a quella in cui la società dimostri di aver creato il software...
> (anche se c'è stata una ammissione di responsabilità di colpe da parte della 
> società si dovrebbe considerare il valore probatorio che il giudice può dare 
> ad un mezzo come l'e-mail).

> Vorrei specificare che non ho alcun intento flammatico (flame) nè di spirito 
> di contraddizione... cerco solo di capire meglio il nuovo sistema dei diritti 
> del produttore di software =)... 
Ok ok.... il tuo contributo è ben accetto, anzi, necessario! Persone con
competenze giuridiche saranno sempre piú necessarie alla comunitá del
software libero.... 

> In pratica ho fame di sapere!
> non si sa mai... penso di non fare l'avvocato (non mi piace come lavoro) ma se 
> così fosse (se occuperò il posto che mi hanno riservato per la pratica in uno 
> studio)... capire anche di tali questioni può darti una marcia in più 
> rispetto agli altri avvocati (che ignorano persino l'esistenza di GNU/Linux).
> nespà?
Esattamente!


Paolo Redaelli paolo.redaelli@poste.it, paolo.redaelli@libero.it Eiffel
makes the best way to do something also the easiest way. -- Patrick
Doyle, Aug. 98