[Diritto] Compenso per distribuzione

Leonardo Boselli diritto@softwarelibero.it
Fri, 9 May 2003 15:28:04 +0200


On 9 May 2003, at 13:33, Marco Bertani wrote:
> E' corretto secondo voi dire che il prezzo che eventualmente si paga per=
 
> ottenere un programma che sia software libero non =E8 relativo al diritt=
o 
> di poter utilizzare il software, ma =E8 solo un compenso per la distribu=
zione?
> E' questo che si intende al punto 1 della GNU GPL quando si dice:
> "You may charge a fee for the physical act of transferring a copy," ?
Quello che scrive la GPL =E8 pi=F9 o meno quello che dici, ma con un 
distinguo: La GPL dice che PUOI fare pagare per la distribuzione, 
ma non che sia vietato fare pagare per il trasferimento del 
programma stesso. il caso di scuola =E8 il programma fatto su 
commissione: Assumiamo che A voglia un programma per una sua 
applicazione. Che ci sia gi=E0 un programma sotto GPL: che possa 
essere adattato alla bisogna con pesanti modifiche, ma pur sempre 
pi=F9 leggere che scrivelrlo da zero.
Allora un programmatore potrebbe accettare di scrivere tale 
programma, che dovrebbe avere la licenza GPL. Costui potrebbe 
ben farsi pagare per cedere il programma modificato.
Quello che non puo`=E8 mettere limiti sulla successiva 
redistribuzione. Se il committente vuole venderlo a qualcuno pu=F2 
farlo, cos=EC come regalarlo e cos=EC ad libitum
 
--
Leonardo Boselli
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