[Diritto] Compenso per distribuzione
Leonardo Boselli
diritto@softwarelibero.it
Fri, 9 May 2003 15:28:04 +0200
On 9 May 2003, at 13:33, Marco Bertani wrote:
> E' corretto secondo voi dire che il prezzo che eventualmente si paga per=
> ottenere un programma che sia software libero non =E8 relativo al diritt=
o
> di poter utilizzare il software, ma =E8 solo un compenso per la distribu=
zione?
> E' questo che si intende al punto 1 della GNU GPL quando si dice:
> "You may charge a fee for the physical act of transferring a copy," ?
Quello che scrive la GPL =E8 pi=F9 o meno quello che dici, ma con un
distinguo: La GPL dice che PUOI fare pagare per la distribuzione,
ma non che sia vietato fare pagare per il trasferimento del
programma stesso. il caso di scuola =E8 il programma fatto su
commissione: Assumiamo che A voglia un programma per una sua
applicazione. Che ci sia gi=E0 un programma sotto GPL: che possa
essere adattato alla bisogna con pesanti modifiche, ma pur sempre
pi=F9 leggere che scrivelrlo da zero.
Allora un programmatore potrebbe accettare di scrivere tale
programma, che dovrebbe avere la licenza GPL. Costui potrebbe
ben farsi pagare per cedere il programma modificato.
Quello che non puo`=E8 mettere limiti sulla successiva
redistribuzione. Se il committente vuole venderlo a qualcuno pu=F2
farlo, cos=EC come regalarlo e cos=EC ad libitum
--
Leonardo Boselli
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