[Diritto] Re: Costituzione Europea e Proprieta' Immateriale
Alessandro Rubini
diritto@softwarelibero.it
Fri, 10 Oct 2003 12:11:44 +0200
> III, ove si utilizza l'espressione "proprieta` intellettuale". Tale
> espressione viene usata in senso generico, senza darne una migliore
> definizione e senza precisarne gli ambiti di applicazione. Può sembrare
> una questione di poco conto, specie per i "non addetti ai lavori",
Non e` affatto una questione di poco conto quando fai notare
che l'articolo precedente definisce esattamente cosa sia la proprieta`
privata e quando possa essere espropriata per il bene comune, mentre
l'articolo incriminato e` un postulato divino: "la proprieta` intellettuale
e` protetta"
Ecco il pezzo incriminato:
Articolo II-17: Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni
che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di
lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà
se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi
previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una
giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può
essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse
generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Fonte: http://european-convention.eu.int/docs/Treaty/cv00850.it03.pdf
/alessandro, che amerebbe un "sxwtotext" come "pdftotext".