[Diritto] brevetti Ue: ci siamo o no?
Marco Ciurcina
diritto@softwarelibero.it
Sun, 12 Oct 2003 17:06:06 +0200
Il sab, 2003-10-11 alle 16:39, Giovanni Biscuolo ha scritto:
> On Fri, 10 Oct 2003 17:51:20 +0200
> Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> wrote:
>
> [...]
> > > Insomma, sostanzialmente, il software in quanto tale (secondo la
> > > bozza di direttiva uscita del parlamento europeo) non è brevettabile
> > > nemmeno con tutti gli artifici tecnico-legal-linguistici di cui sono
> > > capaci le migliori menti "brevettuali" :-P
> > non sono d'accordo
>
> Su quale parola esattamente: sostanzialmente?
> Non è che potresti spiegarmi in che modo si potrebbe brevettare software
> in quanto tale non contravvenendo alla bozza di direttiva? :-)
Non so cosa spiegarti più di quanto abbia già detto nelle precedenti email.
Cito:
"L'EPO ed alcuni giudici nazionali europei ammettono i brevetti di
software già ora, partendo da una norma che "claris verbis" la vieta.
Questo fatto non va dimenticato: nonostante tutto questo testo di
direttiva costituisce un cambiamento di prospettiva: il punto di
partenza non è più una norma che vieta, bensì una direttiva che ammette
positivamente, entro certi termini, la brevettabilità delle invenzioni
attuate per mezzo di programmi per elaboratore.
La complessa serie di puntualizzazioni che sono previste nel testo della
direttiva non costituiscono un cambiamento rivoluzionario rispetto alla
precedente giurisprudenza dell'EPO, ma, in linea di massima, ne
confermano l'impianto logico e concettuale."
Questo a me sembra un argomento logico, che assumevo tu avessi letto.
Sei tu che esprimi una posizione senza argomentarla.
Se fornisci argomenti logici a supporto della tua opinione, volentieri
ribatto.
Senno' non so cos'altro dire se non:
"non sono d'accordo".
> > > Tra l'altro, tanto per mettere la "cigliegina sulla torta" vorrei
> > > ricordare che:
> > > ---
> > > 5d. Gli Stati membri assicurano che, qualora una rivendicazione di
> > > brevetto menzioni caratteristiche che implicano l'uso di un
> > > programma per elaboratore, un'applicazione di riferimento, ben
> > > funzionante e ben documentata, di tale programma sia pubblicata come
> > > parte della descrizione senza condizioni di licenza restrittive.
> > > ---
> > per me questo conferma che si può brevettare del software...
>
> No, no, no, no, no, no: alt.
> Si può brevettare una "invenzione attuata per mezzo di elaboratori
> elettronici", non il software.
Eh. Vabbe'. Se ti fa piacere e ti rende più comprensibile la frase
leggila pure:
"per me questo conferma che si possono brevettare invenzioni attuate per
mezzo di elaboratori elettronici...".
Ti ricordo, comunque, che nemmeno oggi si può brevettare il software "in
quanto tale"...
Quindi, secondo la tua logica, oggi NON esistono 30.000 brevetti di
software, ma 30.000 brevetti di "invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici".
Se proprio ci tieni; si, si, si, si, si, si...
> Occorre considerare il contesto
> nel quale gli articoli che ho citato sono inseriti, altrimenti dalle mie
> parti si dice "cent cö, cent crap [omissis]" (traduzione "cento teste,
> cento idee [omissis]" :-)
> Le definizioni chiariscono molto bene di cosa stiamo parlando.
>
> Tra le altre, vorrei evidenziare che la definizione 2c esclude che si
> possano brevettare "la produzione, la manipolazione, il trattamento, la
> distribuzione e la presentazione dell'informazione [omissis], anche se a
> tali fini sono utilizzati dispositivi tecnici."
>
> [...]
> > > Quindi coloro che volessero "fare i furbi" brevettando una
> > > invenzione"finta" per brevettare in realtà il software attraverso la
> > > quale viene attuata si... fregherebbero da soli: devono _pubblicare_
> > > il software(credo il sorgente, no!?!)
> > non direi. non c'è scritto.
>
> Certo che non c'è scritto sorgente, ma allora cosa significa che una
> applicazione di riferimento ben documentata e ben funzionante
> _deve_ essere pubblicata come parte della _descrizione_ del
> brevetto? Pubblicano nella descrizione i codici esadecimali? ;-)
Fai tu.
Questo problema sarà certamente oggetto di ampio dibattito in seguito,
quando si dovrà dare attuazione alla direttiva.
Certo, chi riterrà di non dover depositare il codice sorgente ha dalla
sua ottimi argomenti letterali: non c'è scritto.
Ciao,
m.c.
> Ciao.
> Giovanni.
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