[Diritto] brevetti Ue: ci siamo o no?
Giovanni Biscuolo
diritto@softwarelibero.it
Sat, 11 Oct 2003 16:39:31 +0200
On Fri, 10 Oct 2003 17:51:20 +0200
Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> wrote:
[...]
> > Insomma, sostanzialmente, il software in quanto tale (secondo la
> > bozza di direttiva uscita del parlamento europeo) non è brevettabile
> > nemmeno con tutti gli artifici tecnico-legal-linguistici di cui sono
> > capaci le migliori menti "brevettuali" :-P
> non sono d'accordo
Su quale parola esattamente: sostanzialmente?
Non è che potresti spiegarmi in che modo si potrebbe brevettare software
in quanto tale non contravvenendo alla bozza di direttiva? :-)
> > Tra l'altro, tanto per mettere la "cigliegina sulla torta" vorrei
> > ricordare che:
> > ---
> > 5d. Gli Stati membri assicurano che, qualora una rivendicazione di
> > brevetto menzioni caratteristiche che implicano l'uso di un
> > programma per elaboratore, un'applicazione di riferimento, ben
> > funzionante e ben documentata, di tale programma sia pubblicata come
> > parte della descrizione senza condizioni di licenza restrittive.
> > ---
> per me questo conferma che si può brevettare del software...
No, no, no, no, no, no: alt.
Si può brevettare una "invenzione attuata per mezzo di elaboratori
elettronici", non il software. Occorre considerare il contesto
nel quale gli articoli che ho citato sono inseriti, altrimenti dalle mie
parti si dice "cent cö, cent crap [omissis]" (traduzione "cento teste,
cento idee [omissis]" :-)
Le definizioni chiariscono molto bene di cosa stiamo parlando.
Tra le altre, vorrei evidenziare che la definizione 2c esclude che si
possano brevettare "la produzione, la manipolazione, il trattamento, la
distribuzione e la presentazione dell'informazione [omissis], anche se a
tali fini sono utilizzati dispositivi tecnici."
[...]
> > Quindi coloro che volessero "fare i furbi" brevettando una
> > invenzione"finta" per brevettare in realtà il software attraverso la
> > quale viene attuata si... fregherebbero da soli: devono _pubblicare_
> > il software(credo il sorgente, no!?!)
> non direi. non c'è scritto.
Certo che non c'è scritto sorgente, ma allora cosa significa che una
applicazione di riferimento ben documentata e ben funzionante
_deve_ essere pubblicata come parte della _descrizione_ del
brevetto? Pubblicano nella descrizione i codici esadecimali? ;-)
Ciao.
Giovanni.