[Diritto] Natura giuridica della GPL

Carmine Malice instarvega_capitanlug at yahoo.it
Fri Feb 6 19:14:28 CET 2004


Salute a tutti.

Sono un laureando in Giurisprudenza con l'hobby dell'informatica, hobby 
che ho potuto volgere in attivita' lavorativa come impiegato presso la 
mia Universita'in qualita' di assistente tecnico informatico nel settore 
informatico della Facolta'... di Economia!

Stanti i miei studi ho sempre avuta chiara la natura di contratto ex 
art. 1321 cod. civ. delle licenze d'uso dei programmi per elaboratore, 
tanto per quelle comuni a fini commerciali quanto per la General Public 
License.

Sono rimasto alquanto turbato dal fermo sostenimento da parte di un mio 
corrispondente presso altra lista di posta della tesi per la quale la 
GPL non ha natura di contratto bensi' e' "licenza" ed in quanto tale non 
e' contratto [sic]; ancor piu' scosso sono stato nel rilevare la 
teorizzazione di Moglen espressa per mezzo degli scritti rinvenibili in 
Internet presso
http://linuxtoday.com/developer/2001091801320OPLLo
http://www.gnu.org/philosophy/enforcing-gpl.html
http://www.groklaw.net/article.php?story=20031214210634851
secondo il quale la licenza e' "il permesso di fare cio' che altrimenti 
sarebbe proibito fare" e pertanto non ha natura di contratto bensi' e' 
giustappunto "licenza" [sic].

Non riesco a rinvenire alcun elemento di diritto ne' di ricostruzione 
concettuale che possa sottrarre le licenze sui programmi per elaboratore 
alla categoria giuridica ed alla natura di contratto, d'altra parte i 
miei sforzi di ricostruzione teorica possono condurmi al massimo a 
riportare l'istituto "licenza" cosi' come delineato da Moglen 
nell'ambito degli atti unilaterali, e pero' comunque cio' non mi 
esimerebbe da riconoscere un qualsiasi per quanto minimo contenuto 
patrimoniale e comunque un interesse suscettibile di valutazione 
economica in tale atto sicche' la sua disciplina sarebbe per quanto 
applicabile la stessa dei contratti (art. 1324 cod. civ.) sicche' la 
situazione (giuridica) non muterebbe sensibilmente.

Segnalo che ho perfetta coscienza che la licenza (atto-contratto) per i 
programmi per elaboratori e' istituto giuridico che interviene 
successivamente al riconoscimento dei diritti in capo al creatore come 
strumento per lo sfruttamento economico della propria creazione, sicche' 
in questa sede non rileva assolutamente la problematica se i programmi 
per elaboratore abbiano la natura di opere dell'ingegno soggette a 
diritto d'autore ovvero di invenzioni brevettabili dato che lo strumento 
licenza e' applicabile indifferentemente dal titolare di uno qualsiasi 
delle due situazioni giuridiche.

Preciso che non avendo sufficiente conoscenza degli ordinamenti di 
common law in questa occasione non mi interesso tanto alla sistemazione 
della GPL entro tali sistemi quanto piuttosto all'inquadramento cui e' 
suscettibile nel nostro ordinamento e magari piu' in generale negli 
ordinamenti di civil law la General Public License, con tutto quanto ne 
consegue.

Insomma: un cittadino Italiano che accolga la GPL cosa compie 
giuridicamente?

Ringrazio anticipatamente chiunque vorra' e potra' rispondermi.




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