[Diritto] Natura giuridica della GPL
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Fri Feb 6 19:14:28 CET 2004
Salute a tutti.
Sono un laureando in Giurisprudenza con l'hobby dell'informatica, hobby
che ho potuto volgere in attivita' lavorativa come impiegato presso la
mia Universita'in qualita' di assistente tecnico informatico nel settore
informatico della Facolta'... di Economia!
Stanti i miei studi ho sempre avuta chiara la natura di contratto ex
art. 1321 cod. civ. delle licenze d'uso dei programmi per elaboratore,
tanto per quelle comuni a fini commerciali quanto per la General Public
License.
Sono rimasto alquanto turbato dal fermo sostenimento da parte di un mio
corrispondente presso altra lista di posta della tesi per la quale la
GPL non ha natura di contratto bensi' e' "licenza" ed in quanto tale non
e' contratto [sic]; ancor piu' scosso sono stato nel rilevare la
teorizzazione di Moglen espressa per mezzo degli scritti rinvenibili in
Internet presso
http://linuxtoday.com/developer/2001091801320OPLLo
http://www.gnu.org/philosophy/enforcing-gpl.html
http://www.groklaw.net/article.php?story=20031214210634851
secondo il quale la licenza e' "il permesso di fare cio' che altrimenti
sarebbe proibito fare" e pertanto non ha natura di contratto bensi' e'
giustappunto "licenza" [sic].
Non riesco a rinvenire alcun elemento di diritto ne' di ricostruzione
concettuale che possa sottrarre le licenze sui programmi per elaboratore
alla categoria giuridica ed alla natura di contratto, d'altra parte i
miei sforzi di ricostruzione teorica possono condurmi al massimo a
riportare l'istituto "licenza" cosi' come delineato da Moglen
nell'ambito degli atti unilaterali, e pero' comunque cio' non mi
esimerebbe da riconoscere un qualsiasi per quanto minimo contenuto
patrimoniale e comunque un interesse suscettibile di valutazione
economica in tale atto sicche' la sua disciplina sarebbe per quanto
applicabile la stessa dei contratti (art. 1324 cod. civ.) sicche' la
situazione (giuridica) non muterebbe sensibilmente.
Segnalo che ho perfetta coscienza che la licenza (atto-contratto) per i
programmi per elaboratori e' istituto giuridico che interviene
successivamente al riconoscimento dei diritti in capo al creatore come
strumento per lo sfruttamento economico della propria creazione, sicche'
in questa sede non rileva assolutamente la problematica se i programmi
per elaboratore abbiano la natura di opere dell'ingegno soggette a
diritto d'autore ovvero di invenzioni brevettabili dato che lo strumento
licenza e' applicabile indifferentemente dal titolare di uno qualsiasi
delle due situazioni giuridiche.
Preciso che non avendo sufficiente conoscenza degli ordinamenti di
common law in questa occasione non mi interesso tanto alla sistemazione
della GPL entro tali sistemi quanto piuttosto all'inquadramento cui e'
suscettibile nel nostro ordinamento e magari piu' in generale negli
ordinamenti di civil law la General Public License, con tutto quanto ne
consegue.
Insomma: un cittadino Italiano che accolga la GPL cosa compie
giuridicamente?
Ringrazio anticipatamente chiunque vorra' e potra' rispondermi.
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