[Diritto] Domanda sul rilascio di software foss
Simo Sorce
simo at softwarelibero.it
Mon Jun 7 13:20:19 UTC 2004
On Sun, 2004-06-06 at 16:39, Carmine Malice wrote:
> Ridurre l'esplicitezza dell'accettazione di una licenza alla pressione
> di un tasto virtuale e' ipotesi giuridica tutta da dimostrare e
> verificare, dato che in definitiva l'esplicitezza di una dichiarazione
> (manifestazione di volonta') e' sostanziata da una condotta tale da
> rilasciare tracce (solo in ipotesi documentali, comunque di interazione
> sociale) di un comportamento fondato in via principale sul conseguimento
> di uno speciale risultato (dichiarazione, manifestazione di volonta'):
> la pressione di un tasto virtuale non solo non lascia traccia di una
> consapevole ricezione dell'altrui dichiarazione (la licenza: cioe' non
> vi sono elementi di affidamento rispetto all'effettivita' di lettura ed
> apprendimento) ma in ipotesi nemmeno dimostrerebbe la volizione della
> pressione medesima (trattandosi di un atto veramente "minimale" potrebbe
> accadere in via del tutto accidentale), infatti la procedura in
> questione piu' che altro si basa su presunzioni.
Concordo pienamente, ma bisogna tenere conto del fatto che queste
licenze si basano non sulla legislazione italiana, ma sulla legislazione
statunitense nella quale è esplicitamente prevista la validità delle
cosiddette licenze shrink-wrap ovvero a strappo. Questo perchè fino a
poco tempo fa il software veniva venduto in sacchetti sigillati per cui
la legge statunitense afferma che l'apertura della confezione equivale
ad un'apposizione virtuale della firma sul contratto di licenza con
piena accettazione di tutte le clausole. (Se l'utente rifiuta il
contratto non deve aprire la confezione ma rimandarla al venditore per
ottenere rimborso). Con l'avvento del web questa legislazione è stata
estesa all'uso del click di accettazione su una interfaccia che presenti
la licenza durante l'accettazione. Interfaccia che non deve essere
oltrepassabile.
> Certo, se il soggetto giuridico Sun pone sull'acquisizione delle
> funzionalita' del suo JavaRE la condizione di un accoglimento del
> relativo regime giuridico informato ad una volonta' che si desidera
> quanto piu' palese possibile, ed al tal fine immagina risolutivo
> un'interruzione del processo di recepimento di dette funzionalita'
> causato dalla necessita' della pressione di un tasto virtuale, se ne
> deve tener conto.
Decisamente.
> > Tenendo conto quindi di questo, generalmente i programmi con licenza
> > libera (e in particolare la GPL) si ritengono utilizzabili senza
> > accettazione esplicita della licenza in quanto le varie legislazioni del
> > diritto d'autore sono ben chiare riguardo ai diritti/prerogative e tutti
> > (la legge non ammette ignoranza) sanno che per operare sul software è
> > necessaria una licenza. Infatti ciò è scirtto nella stessa licenza GPL,
> > che dice chiaramente che per il mero uso non è necessario accettare la
> > licenza, è invece necessario per tutti gli aspetti tutelati dall LdA
> > (modifica, distribuzione, ecc..).
> >
>
> Quando dici "nella stessa licenza GPL, che dice chiaramente che per il
> mero uso non è necessario accettare la licenza, è invece necessario per
> tutti gli aspetti tutelati dall LdA (modifica, distribuzione, ecc..)."
> posso solo immaginare che intendi "accettare *esplicitamente* la licenza".
Si come detto, quando diciamo "accettare la licenza" si intende un atto
formale di accettazione esplicita, come può esserlo quello di un click
sul sito web prima del download o in fase di installazione ecc...
> Cio' comunque non appare affatto vero ai sensi della GPL.
>
> Infatti:
>
> #1) Quando la GPL recita
> "0. [...] Activities other than copying, distribution and modification
> are not covered by this License; they are outside its scope. The act of
> running the Program is not restricted, and the output from the Program
> is covered only if its contents constitute a work based on the Program
> (independent of having been made by running the Program). Whether that
> is true depends on what the Program does."
> essa intende che l'esercizio dei diritti derivanti dalla paternita' che
> essa stessa sostanzia (applicare condizioni giuridiche e' esercizio dei
> diritti originari) consiste nel delineare precise circostanze giuridiche
> per le attivita' di (ri)distribuzione ecc. *e* nel *rimandare* alla
> normativa vigente (derogabile) per le attivita' di uso ecc.: "not
> covered by this License" non puo' essere inteso se non nel senso di
> "rimandate alla normativa vigente (derogabile)", diversamente si avrebbe
> un non senso giuridico poiche' il *lasciare* fuori delle definizioni
> espresse ed *affidare* alle norme (derogabili) vigenti e' situazione
> giuridica sussistente solo nel caso in cui si e' riconosciuto, accettato
> e rispettato il regime giuridico instaurato dalla licenza, il che e'
> fenomeno giuridico scaturente da accettazione di questa mentre il
> rifiuto comporta perdita di diritti, anche di uso.
In realtà non credo sia così. O meglio, dobbiamo necessariamente
riferirci al contesto in cui è stata scritta la GPL per capire cosa essa
intenda. Le leggi americane sul copyright non riguardano l'uso del
programma, ma la sua distribuzione, modifica, copia. Le restrizioni
sull'uso che si trovano nelle licenze di software proprieatario infatti
non si rifanno alla legge sul copyright ma sono mere clausole
contrattuali tra i due contraenti. È per questo che le normali licenze
commerciali prevedono esplicita accettazione e la GPL invece asserisce
che questa esplicita accettazione non è necessaria per il solo uso.
Infatti chi deve accettare la licenza non è l'utente ma il distributore
(o colui che ha modificato o colui che ha copiato il programma).
Ora se altre legislazioni sul diritto d'autore invece specificano che
anche l'uso è un diritto che l'autore conferisce all'utente e che può
esercitare a suo piacimento, credo che la GPL andrebbe interpretata ed
intesa fornire la piena libertà d'uso senza alcuna restrizione,
coerentemente con le premesse e lo spirito della licenza stessa.
Non ho però esempi di legislazioni che indichino che l'uso dell'opera
sia una privativa dell'autore, e anche una veloce scorsa della
convenzione di berna non ne fa menzione.
> #2) Al punto 5 la GPL da un lato presenta una sorta di "eccesso di zelo"
> e dall'altro addirittura statuisce proprio la superfluita'
> dell'esplicitezza dell'accettazione delle condizioni per gli aspetti
> piu' pregnanti ([ri]distribuzione, modifica ecc.):
> "5. You are not required to accept this License, since you have not
> signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
> distribute the Program or its derivative works. These actions are
> prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
> modifying or distributing the Program (or any work based on the
> Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all
> its terms and conditions for copying, distributing or modifying the
> Program or works based on it."
> La frase "You are not required to accept this License, since you have
> not signed it." denunzia la soggezione dell'impianto concettuale della
> GPL alle suggestioni (laddove non trattasi si requisiti giuridici, ma di
> volta in volta legate all'ordinamento cui ci si sottopone) del common
> law (riguardo al quale non saro' mai abbastanza insistente nel rilevarne
> la specialita'), poiche' il fenomeno socio-giuridico illustrato
> (sottoscrizione, "signed it") raccoglie un elemento di formalismo (forma
> scritta) tipico del common law che tende a ricondurre gli istituti
> giuridici a fenomeni molto circoscritti (p.e. esso vede l'istituto del
> contratto solo laddove sussiste una sinallagmaticita' alquanto
> "ingessata") laddove rileva solo un determinato atteggiamento della
> condotta dei contraenti: il fatto (giuridico) che qui rileva e' solo
> l'espressione e cioe' l'esplicitezza della dichiarazione (manifestazione
> di volonta'), per cui "You are not required to accept this License,
> since you have not signed it." introduce in realta' la condizione "Non
> e' richiesta accettazione esplicita poiche' non e' esigita una
> dichiarazione espressamente emanata".
Esatto, ma teniamo conto anche del regime in cui è stata scritta questa
licenza che è ormai del 1991, anno in cui ancora le licenze shrink-wrap
non erano ancora valide con certezza di legge e per cui l'assegnazione
di diritti come quelli espressi dalla GPL avrebbe richiesto in casi
normali una firma. In realtà però questo avrebbe di fatto reso vano
l'intento stesso della GPL che è quello di rendere il software
liberamente distribuibile col minor numero di vincoli, lacci e lacciuoli
possibili. Quindi, visto che la normativa non era chiara su questi
punti, gli autori della licenza (tra cui Eben Moglen che non è certo uno
sprovveduto), hanno deciso di esplicitare e rendere ben chiaro che gli
autori si basano solo ed esclusiavamente sul copyright per la
distribuzione dei programmi basati su licenza GPL, che quindi non
utilizzano volontariamente la forma del contratto (per cui è richiesta
firma e accettazione esplicita), ma che nondimeno, la legge prevede
tutte e privative per gli autori e quindi è comunque necessario aderire
alle disposizione della GPL per tutte quelle operazioni che sono vietate
senza esplicito permesso dell'autore ai sensi della legge.
> Difatti, e nientemeno, di seguito la GPL declama "by modifying or
> distributing the Program (or any work based on the Program), you
> indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and
> conditions for copying, distributing or modifying the Program or works
> based on it." cioe' esattamente l'accoglimento senz'altro della forma
> implicita precisamente per gli elementi nucleari della licenza: qui si
> assiste anche ad un tratto caratteristico della GPL nella sua
> scaturigine anglosassone dato che esordendo con una "rinunzia
> all'esigire una accettazione perfino per iscritto" finisce poi col
> fissare la sussistenza di un'accettazione proprio per fatti concludenti
> cioe' implicita, mostrando quasi (e sottolineo quasi, rinvenendo
> piuttosto un "eccesso di zelo") una contraddizione.
Secondo me si tratta solo di "eccesso di zelo" e la contraddizione si
risolve tenendo ben presente che nel caso del common law, sistema in cui
è stata scritta la GPL, le licenze non sono necessariamente contratti.
> Pertanto: non e' vero che la GPL "dice chiaramente che per il mero uso
> non è necessario accettare [esplicitamente?, n.d.r.] la licenza, è
> invece necessario per tutti gli aspetti tutelati dall LdA (modifica,
> distribuzione, ecc..)".
Beh qui non posso che dissentire, per me è chiaro che è così, ma a
questo punto si tratta di opinioni, devo dire che però la prassi ma mi
da ragione per cui, fino a prova contraria, riterrò valida la mia
posizione.
> #3) Infine la GPL nello statuire
> "8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
> certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
> original copyright holder who places the Program under this License may
> add an explicit geographical distribution limitation excluding those
> countries, so that distribution is permitted only in or among countries
> not thus excluded. In such case, this License incorporates the
> limitation as if written in the body of this License."
> nientemeno non fa altro che definire espressamente che i termini d'uso
> del prodotto derivano proprio dall'imperio su di esso della GPL stessa
> che si preoccupa di accogliere le disposizioni inderogabili
> dell'ordinamento cui ci si sottopone ed addirittura le considera come
> facenti parte di se' stessa medesima ("this License incorporates the
> limitation as if written in the body of this License").
No, no, no.
Attenzione, leggiamo bene.
La licenza GPL non dice assolutamente che essa si piega a qualsiasi
ordinamento a cui si sottopone, anzi dice che nella GPL si può
aggiungere una clusola che ne vieta l'utilizzo in quei paesi che hanno
legislazioni contrastanti con lo spirito della GPL.
Lungi dal piegarsi all'ordinamento di un paese, la GPL permete il
divieto di utilizzare il programma nei paesi in cui l'ordinamento
snaturerebbe la licenza stessa.
> Percio', ancora una volta, non e' vero che la GPL "dice chiaramente che
> per il mero uso non è necessario accettare [esplicitamente?, n.d.r.] la
> licenza, è invece necessario per tutti gli aspetti tutelati dall LdA
> (modifica, distribuzione, ecc..)"
Siamo totalmente d'accordo sul secondo punto (è necessario accettare per
la modifica, redistribuzione e copia), non vedo invece la connessione
tra la spiegazione soprastante (a mio parere errata) e la conseguenza
che questa avrebbe sul fatto che la licenza GPL esplicitamente asserisce
che non è necessario accettare (in questo caso non si sottintende
esplicitamente) la licenza per il mero uso.
> Inoltre: dagli episodi affrontati sopra appare proprio come banalizzando
> il contesto si forviano le cose.
A volte può essere, ma dipende sempre da qual'è l'obbiettivo, non si può
sempre fare un trattato di giurisprudenza per dare due consigli pratici.
> Di nuovo si invita a riesaminare i presupposti giuridici, tutti.
Io invece inviterei a spiegarsi in modo più comprensibile a tutti, è
possibile anche senza direi castronerie in senso legale.
saluti,
Simo.
--
Simo Sorce
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