[Diritto] Domanda sul rilascio di software foss
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Wed Jun 9 07:41:55 UTC 2004
"Rispondo a me stesso" perche' rileggendo l'ultima mia mi pare doveroso
un chiarimento a beneficio di chi e' poco avvezzo: un atto dispositivo
fra privati, salvo il caso straordinario e pressoche' impossibile che si
riduca ad un unica determinazione legale, e' composto (come del resto
qualsiasi atto giuridico, come le leggi) da un insieme di termini cioe'
un articolarsi piu' o meno conseguenziale di condizioni legali; per
questo motivo la vigenza di un tale atto puo' assumere forma
"residuale", cioe' ne valgono le sue condizioni sottratte pero' quelle
in ipotesi contrastanti con l'ordinamento (non e' sempre e
necessariamente cosi', ma qui devo semplificare).
Percio' quando si dice la GPL "vale" s'intende "vale eccezion fatta
per", e quando si dice "non vale" in realta' si sta dicendo "non vale
per quelle parti che": salvo i casi che non tratto per semplicita', un
atto come la GPL fa scaturire da se' tutte le situazioni giuridiche
risultanti anche dalla considerazione dell'ordinamento vigente, e quando
in ipotesi si crea la situazione di avversita' irriducibile ne
scaturisce la condizione legale subordinata "ai fini di... (generalmente
i diritti non "di esser riconosciuto autore") e' proibito..." e cioe' un
termine legale negativo.
La GPL "vale sempre" almeno nel senso di esprimere le volonta'
dell'autore: quando le volonta' dispositive di certe facolta' non
possono svilupparsi in un dato regime giuridico accade che la GPL assuma
valore "negativo" (di diniego) perche' il potere derivante dalla
paternita' e' insopprimibile e il contrasto fra le norme vigenti e la
volonta' dell'autore non puo' risolversi nel senso di realizzare
l'esatto contrario di tale volonta' bensi' si deve risolvere in una
sorta di situazione di neutralita' ovvero neutralizzazione, cioe' un
nulla di fatto dove pero' la GPL che si fonda sul (diritto ad esser
riconosciuto di) essere autore determina l'impossibilita' di soluzioni
diverse.
Nei discorsi fatti spesso s'e' usata la terminologia
"validita'/applicabilita' della GPL" intendendo
"validita'/applicabilita' delle tali disposizioni della GPL".
Carmine Malice ha scritto:
> Simo Sorce ha scritto:
>
>> On Sun, 2004-06-06 at 16:39, Carmine Malice wrote:
>>
>>
>>> Ridurre l'esplicitezza dell'accettazione di una licenza alla
>>> pressione di un tasto virtuale e' ipotesi giuridica tutta da
>>> dimostrare e verificare,
>>
>> [...]
>>
>>> Quando dici "nella stessa licenza GPL, che dice chiaramente che per
>>> il mero uso non è necessario accettare la licenza, è invece
>>> necessario per tutti gli aspetti tutelati dall LdA (modifica,
>>> distribuzione, ecc..)." posso solo immaginare che intendi "accettare
>>> *esplicitamente* la licenza".
>>
>>
>>
>> Si come detto, quando diciamo "accettare la licenza" si intende un atto
>> formale di accettazione esplicita, come può esserlo quello di un click
>> sul sito web prima del download o in fase di installazione ecc...
>>
>>
>>> Cio' comunque non appare affatto vero ai sensi della GPL.
>>>
>>> Infatti:
>>>
>>> #1) Quando la GPL recita
>>> "0. [...] Activities other than copying, distribution and
>>> modification are not covered by this License; they are outside its
>>> scope. The act of running the Program is not restricted, and the
>>> output from the Program is covered only if its contents constitute a
>>> work based on the Program (independent of having been made by running
>>> the Program). Whether that is true depends on what the Program does."
>>
>> [...]
>> Non ho però esempi di legislazioni che indichino che l'uso dell'opera
>> sia una privativa dell'autore, e anche una veloce scorsa della
>> convenzione di berna non ne fa menzione.
>>
>
> L'uso della creazione e' necessariamente esclusiva dell'autore perche'
> essa cade totalmente sotto l'imperio di lui: solo esercitando le proprie
> facolta' e calando delle condizioni legali d'uso (nel caso appellate
> "licenza") sulla propria creazione l'autore *concede* la stessa ai
> fruitori, in ipotesi meri utilizzatori ma magari anche potenziali coautori.
> Per il solo fatto di aver vergato le righe di "Guerra e pace" Leone
> Tolstoj era il padrone assoluto di tutte le utilita' derivanti da quel
> romanzo, in ipotesi il solo piacere della lettura: puo' sembrare strano,
> ma se Tolstoj desiderava privare il genere umano del compiacimento di
> quei racconti aveva il potere di farlo, non procedendo alla
> pubblicazione dell'opera e perseguendo chiunque la diffondesse
> indebitamente, anche se gratuitamente.
> Per i programmi per elaboratore e' la medesima cosa.
> Fra l'altro cio' dimostra pure come la tutela del diritto d'autore sui
> programmi sia terribilmente piu' potente e tirannica di quanto sarebbe
> quella derivante dal brevetto: in regime di brevettabilita' l'inventore
> "arrivato secondo" puo' brevettare l'invenzione che sia stata tenuta
> *segreta* dall'inventore "arrivato primo", e quest'ultimo non potrebbe
> perseguirlo come invece *puo'* fare l'illustre romanziere (cioe' *anche*
> se l'opera fu tenuta segreta).
>
>>
>>> #2) Al punto 5 la GPL da un lato presenta una sorta di "eccesso di
>>> zelo" e dall'altro addirittura statuisce proprio la superfluita'
>>> dell'esplicitezza dell'accettazione delle condizioni per gli aspetti
>>> piu' pregnanti ([ri]distribuzione, modifica ecc.):
>>> "5. You are not required to accept this License, since you have not
>>> signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
>>> distribute the Program or its derivative works. These actions are
>>> prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
>>> modifying or distributing the Program (or any work based on the
>>> Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and
>>> all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
>>> the Program or works based on it."
>>
>> [...]
>> Esatto, ma teniamo conto anche del regime in cui è stata scritta questa
>> licenza che è ormai del 1991, anno in cui ancora le licenze shrink-wrap
>> non erano ancora valide con certezza di legge e per cui l'assegnazione
>> di diritti come quelli espressi dalla GPL avrebbe richiesto in casi
>> normali una firma. [...]
>>
>>> Pertanto: non e' vero che la GPL "dice chiaramente che per il mero
>>> uso non è necessario accettare [esplicitamente?, n.d.r.] la licenza,
>>> è invece necessario per tutti gli aspetti tutelati dall LdA
>>> (modifica, distribuzione, ecc..)".
>>
>>
>>
>> Beh qui non posso che dissentire, per me è chiaro che è così, ma a
>> questo punto si tratta di opinioni, devo dire che però la prassi ma mi
>> da ragione per cui, fino a prova contraria, riterrò valida la mia
>> posizione.
>
>
> Vedasi sopra.
>
> Riguardo alla premura per le disposizioni di common law: un ordinamento
> basato sul "precedente" e sulla "tradizione" e tanto attento alle prassi
> come e' il common law finisce necessariamente con l'accettare pratiche
> valide come quella da me ricostruita del "monito" (e non esclusivamente
> dell'atto interruttivo di un altro atto), e poi tu stesso riconosci che
> "ancora le licenze shrink-wrap non erano ancora valide con certezza di
> legge" ma poi lo sono diventate!!!
>
>>
>>
>>> #3) Infine la GPL nello statuire
>>> "8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
>>> certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
>>> original copyright holder who places the Program under this License
>>> may add an explicit geographical distribution limitation excluding
>>> those countries, so that distribution is permitted only in or among
>>> countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
>>> the limitation as if written in the body of this License."
>>> nientemeno non fa altro che definire espressamente che i termini
>>> d'uso del prodotto derivano proprio dall'imperio su di esso della GPL
>>> stessa che si preoccupa di accogliere le disposizioni inderogabili
>>> dell'ordinamento cui ci si sottopone ed addirittura le considera come
>>> facenti parte di se' stessa medesima ("this License incorporates the
>>> limitation as if written in the body of this License").
>>
>>
>>
>> No, no, no.
>> Attenzione, leggiamo bene.
>>
>> La licenza GPL non dice assolutamente che essa si piega a qualsiasi
>> ordinamento a cui si sottopone, anzi dice che nella GPL si può
>> aggiungere una clusola che ne vieta l'utilizzo in quei paesi che hanno
>> legislazioni contrastanti con lo spirito della GPL.
>
>
> No.
> Io leggo bene: "If the distribution and/or use of the Program is
> restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
> interfaces,".
> "use of the Program": "of the Program".
> Il limite riguarda l'uso del programma (oltre eventualmente la
> distribuzione).
> Mi meraviglio, gli esempi sono sotto gli occhi di tutti.
> Il piu' famoso e' il limite posto negli USA all'uso degli strumenti di
> crittografia perche' sono equiparati alle armi: i vari programmi
> "liberi" di crittografia continuano a giacere sotto il regime della GPL
> ma ne e' vietata l'esportazione.
> Il processo e' palese:
> 1) il programma e' sotto GPL;
> 2) il programma sotto GPL non e' esportabile;
> 3) se il programma sotto GPL non e' esportabile e se fosse valido il
> discorso di S. Sorce il siffatto programma una volta esportato sarebbe
> sottratto all'imperio della GPL e cosi' non si potrebbe piu' agire a
> tutela in virtu' delle condizioni di licenza, ma e' evidente che il
> trasgressore e' perseguibile proprio in forza della GPL che allora vige
> anche in quegli altri contesti: solo che li' ha valore negativo.
>
> In verita' mi potevo risparmiare l'esempio appena fatto e limitarmi a
> rilevare che S. Sorce ha appena enunciato un assurdo giuridico, ovvero
> un concetto impossibile.
>
> Analizziamo la frase:
> "La licenza GPL non dice assolutamente che essa si piega a qualsiasi
> ordinamento a cui si sottopone, anzi dice che nella GPL si può
> aggiungere una clusola che ne vieta l'utilizzo in quei paesi che hanno
> legislazioni contrastanti con lo spirito della GPL."
> cioe':
> "La GPL non accetta e non accoglie come vigenti norme inderogabili
> dell'ordinamento statale contraddicenti le sue disposizioni"
> e
> "la GPL dispone che essa non e' applicabile negli ordinamenti statali
> che non consentono la validita' delle sue statuizioni".
> Ora:
> 1) un accordo fra privati puo' derogare solo alle norme statali che non
> siano cogenti (forzose, inderogabili), e questo e' un principio presente
> in tutti gli ordinamenti statali (senno' cesserebbero di esistere), per
> cui la frase "La licenza GPL non dice assolutamente che essa si piega a
> qualsiasi ordinamento a cui si sottopone" e' un'assurdita' ed e'
> impossibile;
> 2) "anzi dice che nella GPL si può aggiungere una clusola che ne vieta
> l'utilizzo in quei paesi che hanno legislazioni contrastanti con lo
> spirito della GPL" e' proprio l'affermazione che la GPL riconosce (e non
> potrebbe essere diversamente) la superiore forza e validita'
> dell'ordinamento statale, rilevando l'inapplicabilita' di essa stessa in
> quei casi, ragion per cui la prima frase del periodo e' in
> contraddizione con la seconda frase del medesimo periodo;
> 3) la seconda frase e' lapalissiana, e' una petizione di principio,
> infatti dice "la GPL e' inapplicabile negli ordinamenti dove e'
> inapplicabile la GPL", ragion per cui e' una frase che non ha senso o
> per lo meno non ha rilevanza (anche grammaticale, oltre che giuridica)!
>
> Non mi pare si stia assistendo ad un problema di opinioni.
>
>>
>> Lungi dal piegarsi all'ordinamento di un paese, la GPL permete il
>> divieto di utilizzare il programma nei paesi in cui l'ordinamento
>> snaturerebbe la licenza stessa.
>
>
> Cioe': la GPL permette all'autore di vietarla in quegli ordinamenti dove
> e' vietata?
> E' la GPL che permette il divieto, non l'ordinamento statale?
> E se la GPL non avesse avuto quella clausola (beninteso: quella che *tu*
> dici esistere), cosa sarebbe successo? La GPL avrebbe avuto validita'
> negli ordinamenti che ne proibivano la validita'?
>
> E' anche qui un problema di opinioni?
>
>>
>>
>>> Percio', ancora una volta, non e' vero che la GPL "dice chiaramente
>>> che per il mero uso non è necessario accettare [esplicitamente?,
>>> n.d.r.] la licenza, è invece necessario per tutti gli aspetti
>>> tutelati dall LdA (modifica, distribuzione, ecc..)"
>>
>>
>>
>> Siamo totalmente d'accordo sul secondo punto (è necessario accettare per
>> la modifica, redistribuzione e copia), non vedo invece la connessione
>> tra la spiegazione soprastante (a mio parere errata) e la conseguenza
>> che questa avrebbe sul fatto che la licenza GPL esplicitamente asserisce
>> che non è necessario accettare (in questo caso non si sottintende
>> esplicitamente) la licenza per il mero uso.
>>
>
> Rileggi sopra...
>
>>
>>> Inoltre: dagli episodi affrontati sopra appare proprio come
>>> banalizzando il contesto si forviano le cose.
>>
>>
>>
>> A volte può essere, ma dipende sempre da qual'è l'obbiettivo, non si può
>> sempre fare un trattato di giurisprudenza per dare due consigli pratici.
>>
>
> Infatti ne vediamo le conseguenze.
>
>>
>>> Di nuovo si invita a riesaminare i presupposti giuridici, tutti.
>>
>>
>>
>> Io invece inviterei a spiegarsi in modo più comprensibile a tutti, è
>> possibile anche senza direi castronerie in senso legale.
>
>
> Mah!...
>
>>
>> saluti,
>> Simo.
>>
>
> Ciao.
>
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