[Diritto] Domanda sul rilascio di software foss
Simo Sorce
simo at softwarelibero.it
Thu Jun 10 14:37:08 UTC 2004
On Mon, 2004-06-07 at 17:08, Carmine Malice wrote:
> L'uso della creazione e' necessariamente esclusiva dell'autore perche'
> essa cade totalmente sotto l'imperio di lui: solo esercitando le proprie
> facolta' e calando delle condizioni legali d'uso (nel caso appellate
> "licenza") sulla propria creazione l'autore *concede* la stessa ai
> fruitori, in ipotesi meri utilizzatori ma magari anche potenziali coautori.
> Per il solo fatto di aver vergato le righe di "Guerra e pace" Leone
> Tolstoj era il padrone assoluto di tutte le utilita' derivanti da quel
> romanzo, in ipotesi il solo piacere della lettura: puo' sembrare strano,
> ma se Tolstoj desiderava privare il genere umano del compiacimento di
> quei racconti aveva il potere di farlo, non procedendo alla
> pubblicazione dell'opera e perseguendo chiunque la diffondesse
> indebitamente, anche se gratuitamente.
Diffondesse appunto, non usasse, infatti non si può parlare di uso
indebito dell'opera ai sensi della LdA.
Una volta trasferita l'opera, l'acquirente ha il diritto di usare
l'opera come meglio crede e preferisce. Non c'è un "diritto esclusivo di
utilizzo", ma solo diritti esclusivi che riguardano distribuzione di
opere intere o modificate, diffusione al pubblico ecc..
In questo senso la GPL dice che l'uso non è coperto, nel senso che esso
non viene limitato in alcun modo attraverso le leggi sul diritto
d'autore, ed è per questo che, nel caso di software proprietario per
limitare l'uso (ad esempio limiti sul numero di CPU o potenza delle
stesse) si ricorre a forme contrattuali vere e proprie.
> Per i programmi per elaboratore e' la medesima cosa.
> Fra l'altro cio' dimostra pure come la tutela del diritto d'autore sui
> programmi sia terribilmente piu' potente e tirannica di quanto sarebbe
> quella derivante dal brevetto: in regime di brevettabilita' l'inventore
> "arrivato secondo" puo' brevettare l'invenzione che sia stata tenuta
> *segreta* dall'inventore "arrivato primo", e quest'ultimo non potrebbe
> perseguirlo come invece *puo'* fare l'illustre romanziere (cioe' *anche*
> se l'opera fu tenuta segreta).
Questo è puro non senso.
Il brevetto compre un processo, non un'espressione, tranne che per
scritti banali (per cui non si applica protezione mancando originalità),
è praticamente impossibile che due autori scrivano la stessa opera,
l'espressione sarà differente anche se parlano della stessa cosa, mentre
nel caso dei brevetti, l'espressione/realizzazione non conta, ed è
quindi molto semplice "pestarsi i piedi".
In regime brevettuale si può impedire di creare qualunque programma
simile anche se l'espressione è di molto differente, col diritto
d'autore vivadio no.
Non mischiamo le pere con le banane per favore e dimentichiamo il
discorso brevetti in questa sede, si parlava d'altro.
> > La licenza GPL non dice assolutamente che essa si piega a qualsiasi
> > ordinamento a cui si sottopone, anzi dice che nella GPL si può
> > aggiungere una clusola che ne vieta l'utilizzo in quei paesi che hanno
> > legislazioni contrastanti con lo spirito della GPL.
>
> No.
> Io leggo bene: "If the distribution and/or use of the Program is
> restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
> interfaces,".
> "use of the Program": "of the Program".
> Il limite riguarda l'uso del programma (oltre eventualmente la
> distribuzione).
> Mi meraviglio, gli esempi sono sotto gli occhi di tutti.
> Il piu' famoso e' il limite posto negli USA all'uso degli strumenti di
> crittografia perche' sono equiparati alle armi: i vari programmi
> "liberi" di crittografia continuano a giacere sotto il regime della GPL
> ma ne e' vietata l'esportazione.
Bel discorso, ma non c'entra nulla con quello che ho detto.
> Il processo e' palese:
> 1) il programma e' sotto GPL;
> 2) il programma sotto GPL non e' esportabile;
> 3) se il programma sotto GPL non e' esportabile e se fosse valido il
> discorso di S. Sorce il siffatto programma una volta esportato sarebbe
> sottratto all'imperio della GPL e cosi' non si potrebbe piu' agire a
> tutela in virtu' delle condizioni di licenza, ma e' evidente che il
> trasgressore e' perseguibile proprio in forza della GPL che allora vige
> anche in quegli altri contesti: solo che li' ha valore negativo.
non sequitur
non vedo relazione tra quello che ho detto e questa conclusione.
Ho detto che l'autore originale ha facoltà di ecludere le nazioni che
hanno legislazioni contrarie alla GPL.
Ovvero se l'autore vuole può inserire una clausola nella GPL che dice:
"Negli Stati Uniti d'America questo software non è distribuibile, perchè
le leggi di questo stato pongono restirizioni alla libertà di
distribuzione del programma".
Punto e basta, questa è l'unica cosa che ti concede di fare la GPL ed è
opzionoale, ovvero non sei obbligato a farlo.
> In verita' mi potevo risparmiare l'esempio appena fatto e limitarmi a
> rilevare che S. Sorce ha appena enunciato un assurdo giuridico, ovvero
> un concetto impossibile.
S. Sorce ha ragionato prima di aprir bocca.
> Analizziamo la frase:
> "La licenza GPL non dice assolutamente che essa si piega a qualsiasi
> ordinamento a cui si sottopone, anzi dice che nella GPL si può
> aggiungere una clusola che ne vieta l'utilizzo in quei paesi che hanno
> legislazioni contrastanti con lo spirito della GPL."
> cioe':
> "La GPL non accetta e non accoglie come vigenti norme inderogabili
> dell'ordinamento statale contraddicenti le sue disposizioni"
> e
> "la GPL dispone che essa non e' applicabile negli ordinamenti statali
> che non consentono la validita' delle sue statuizioni".
> Ora:
> 1) un accordo fra privati puo' derogare solo alle norme statali che non
> siano cogenti (forzose, inderogabili), e questo e' un principio presente
> in tutti gli ordinamenti statali (senno' cesserebbero di esistere), per
> cui la frase "La licenza GPL non dice assolutamente che essa si piega a
> qualsiasi ordinamento a cui si sottopone" e' un'assurdita' ed e'
> impossibile;
No è possibilissimo.
Perchè non ho detto che la GPL ha la forza di andare contro alle leggi
di uno stato, ma di annichilirsi se le leggi dello stato ne prevaricano
lo spirito e non in maniera automatica ma sempre e comunque per atto
volontario dell'autore originale.
Stai costruendo un castello sulle nuvole.
> 2) "anzi dice che nella GPL si può aggiungere una clusola che ne vieta
> l'utilizzo in quei paesi che hanno legislazioni contrastanti con lo
> spirito della GPL" e' proprio l'affermazione che la GPL riconosce (e non
> potrebbe essere diversamente) la superiore forza e validita'
> dell'ordinamento statale, rilevando l'inapplicabilita' di essa stessa in
> quei casi, ragion per cui la prima frase del periodo e' in
> contraddizione con la seconda frase del medesimo periodo;
Non vedo alcuna contraddizione procediamo con ordine:
A) Una legge dello stato contrasta con lo spirito della GPL.
B) L'autore può decidere di vietare la distribuzione del programma sotto
GPL in quello stato scrivendolo nella licenza.
Dove sta la contraddizione?
> 3) la seconda frase e' lapalissiana, e' una petizione di principio,
> infatti dice "la GPL e' inapplicabile negli ordinamenti dove e'
> inapplicabile la GPL", ragion per cui e' una frase che non ha senso o
> per lo meno non ha rilevanza (anche grammaticale, oltre che giuridica)!
Se dicesse quello concorderi, siccome ho detto altro ti stai solamente
inalberando in una discussione senza senso dove te la fai e te la canti.
> Non mi pare si stia assistendo ad un problema di opinioni.
No solo ad un problema di comprendonio. :-)
> > Lungi dal piegarsi all'ordinamento di un paese, la GPL permete il
> > divieto di utilizzare il programma nei paesi in cui l'ordinamento
> > snaturerebbe la licenza stessa.
>
> Cioe': la GPL permette all'autore di vietarla in quegli ordinamenti dove
> e' vietata?
No, ho detto snaturata non vietata, sai cogliere la differenza?
Ripeto la GPL permette di aggiungere esclusioni alla distribuzione su
base geografica, ok?
> E' la GPL che permette il divieto, non l'ordinamento statale?
La GPl non solo è una licenza, ma anche un testo posto sotto diritto
d'autore la cui modifica non è permessa. Questa specifica esclusione (e
altre) alla modifica del testo della GPL serve a permettere all'autore
di apportare alcune modiifiche al testo della licenza i cui diritti sono
della Free Software Foundation.
La modifica della licenza GPL non è normalmente permessa eccetto per le
esplicite esclusioni in essa stessa permesse.
Se all'autore non sta bene la GPL, non può cambiarne 3 clausole e
dichiarare ancora che essa sia la GNU GPL della Free Software
Foundation, devee prendere e riscriversi da capo la licenza e chiamarla
con un'altro nome, nel tuo caso la chiamerai "Licenza Generica Pubblica
di Carmine Malice".
> E se la GPL non avesse avuto quella clausola (beninteso: quella che *tu*
> dici esistere), cosa sarebbe successo? La GPL avrebbe avuto validita'
> negli ordinamenti che ne proibivano la validita'?
Ma di che stai parlando?
> > A volte può essere, ma dipende sempre da qual'è l'obbiettivo, non si può
> > sempre fare un trattato di giurisprudenza per dare due consigli pratici.
> >
>
> Infatti ne vediamo le conseguenze.
Già a furia di arrovellarsi a contraddire a tutti i costi ci si fuma il
cervello e ci si inerpica in voli pindarci senza senso e fondamento.
Riconfermo ciò che ho gia detto a Sciabarrà.
La GPL non richiede che l'utente accetti esplicitamente con un click o
con una firma la licenza per poter _usare_ il programma.
Ma in virtù della Legge su diritto d'Autore nessuno, tranne l'autore,
può distribuire, modificare o diffondere al pubblico il programma senza
accettare i termini di licenza posti dalla GPL.
Questo era il succo del problema, e il consiglio era corretto.
Simo.
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Simo Sorce
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