[Diritto] reverse engineering e open source
Leonardo Boselli
leo at dicea.unifi.it
Thu Mar 25 14:51:10 CET 2004
Ecco come la interpreto io:
Il 64quater comma 2.b letto al contrario
" consente la comunicazione a terzi se necessario a assicurare la
interoperabilita` del programma creato autonomamente".
E quindi: se tu studi ex articolo 64ter la interfaccia, per potere ad
esempio leggere e scrivere la periferica col tuo programma, non sei
autorizzato a pubblicare tali e quali i risultati del tuo studio, se fini
a se stessi o a parlare della periferica,
ma se hai realizzato un programma che legge e scrive quella periferica e`
legittimo che tu , commentati nel sorgente o nel manuale descriva i
protocolli, in quanto questi dati sono necessari ad esempio a chi volesse
realizzare una interfaccia che parli con tuo programma ... e quindi ad
assicurarne la interoperabilita`.
On Thu, 25 Mar 2004, Carmine Malice wrote:
> >> il reverse engeneering
> >>generalmente e' vietato, la possibilita' di farlo costituisce
> >>l'eccezione:
> > Il reverse engineering è perfettamente legale se effettuato a scopo di
> > interoperabilità.
> Questa affermazione dovrebbe rifarsi agli art. 64-bis 64-ter e 64-quater
> della Legge n. 633/1941 anche in rapporto a quanto posto all'attenzione
> da Bud P. Bruegger.
> In particolare:
>
> "Art. 64-quater
> 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni
> ottenute in virtù della loro applicazione:
> a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento
> dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
> b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire
> l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
>
> Ora: se *pubblicizzo* oltre le dette misure il risultato della mia
> interpretazione deduttiva ricostruttiva e' ragionevolmente ipotizzabile
> che stia violando i diritti dell'autore, oltrepassando le mie facolta';
> e la GPL questo fa (sempre in relazione al tema del reverse engeneering).
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