[Diritto] reverse engineering e open source
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Thu Mar 25 15:47:48 CET 2004
Simo Sorce ha scritto:
> On Thu, 2004-03-25 at 13:16, Bud P. Bruegger wrote:
>
>>Non e' un reverse engineering l'intercettazione di operazioni?
>
>
> Come sempre si parla di reverse engineering con più accezioni, ma dal
> testo di legge mi sembra di capire che il legislatore intenda che il
> reverse engineering sia la decompilazione di codice oggetto con la
> conseguente trasformazione in codice sorgente leggibile all'uomo.
>
Non appare cosi' semplice.
> D'altra parte le operazioni via rete o le chiamate al sistema sono
> comunicazione "pubblica" e non vedo quindi come si possa impedire l'uso
> di informazioni già pubbliche ovvero che non sono circoscritte
> all'interno del programma in oggetto.
>
In un contesto dove l'interazione a livello macchina e' distinta
dall'interazione a livello umano *mediata* dalla (interazione a livello)
macchina la definizione "pubblicita'" non appare tanto scontata.
> Mi piacerebbe l'opinione di un giurista se fosse possibile. Mi rendo
> conto che per un giurista possa essere difficile visto che il livello
> tecnico della questione non è sempre di facile comprensione, purtroppo
> però questo è il fio da pagare quando si vuole regolamentare tutto :-)
>
>
>
>>Io ho sempre un dubbio sulla clausola che non si po communicare il trovato
>>a terzi. Appena che ho certezza su questo punto, rilascio il mio software
>>in open source.
>
>
> Anche qui credo che il tuo dubbio non possa che essere sciolto da una
> "consulenza legale", a me povero profano la legge pare chiara e
> ammettere la ridistribuzione di programmi indipendentmente se questi a
> causa della loro natura rivelino parte della informazione di cui si è
> venuti a conoscenza:
>
> 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le
> informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
> b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di
> consentire l'interoperabilità del programma creato
> autonomamente;
>
> Il paragrafo 2.b dice proprio questo, la comunicazione non va fatta a
> meno che non sia necessario per consentire l'interoperabilità del
> programma.
>
Il problema e': pare sia stabilita l'interoperabilita' *solo* fra il
programma licenziato ed il *singolo* programma creato personalmente dai
*singoli* licenziatari, o q.c. di analogo.
> Quindi l'unica cosa su cui stare attenti, eventualmente, è controllare
> che nel sorgente non vi siano commenti che spieghino cosa fa il
> programma proprietario originale in modo da rivelare cose che vadano
> oltre alle mere necessità di interoperabilità del tuo programma con
> quello. (Tutto ciò che è codice invece è implicitamente necessario
> all'interoperabilità e quindi ok)
>
>
> Simo.
>
P.S.: Mi mancano 3 esami alla laurea in Giurisprudenza, se questo puo'
servire a q.c. .
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