[Diritto] reverse engineering e open source
Simo Sorce
simo.sorce at xsec.it
Thu Mar 25 18:01:50 CET 2004
On Thu, 2004-03-25 at 15:47, Carmine Malice wrote:
> Simo Sorce ha scritto:
> > On Thu, 2004-03-25 at 13:16, Bud P. Bruegger wrote:
> >
> >>Non e' un reverse engineering l'intercettazione di operazioni?
> >
> >
> > Come sempre si parla di reverse engineering con più accezioni, ma dal
> > testo di legge mi sembra di capire che il legislatore intenda che il
> > reverse engineering sia la decompilazione di codice oggetto con la
> > conseguente trasformazione in codice sorgente leggibile all'uomo.
> >
>
> Non appare cosi' semplice.
>
> > D'altra parte le operazioni via rete o le chiamate al sistema sono
> > comunicazione "pubblica" e non vedo quindi come si possa impedire l'uso
> > di informazioni già pubbliche ovvero che non sono circoscritte
> > all'interno del programma in oggetto.
> >
>
> In un contesto dove l'interazione a livello macchina e' distinta
> dall'interazione a livello umano *mediata* dalla (interazione a livello)
> macchina la definizione "pubblicita'" non appare tanto scontata.
Non ho capito cosa intendi.
Per me è pubblico tutto ciò che transita sulla rete (o nel mio sistema
operativo, o...), poco importa se per vedere ciò che transita mi servono
programmi ad hoc o se abitualmente non si guarda.
> Il problema e': pare sia stabilita l'interoperabilita' *solo* fra il
> programma licenziato ed il *singolo* programma creato personalmente dai
> *singoli* licenziatari, o q.c. di analogo.
Solo? In che senso? E dove sta scritto?
Io negli articoli di cui stiamo parlando non ho trovato questa
limitazione.
Simo.
--
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