[Diritto] reverse engineering e open source
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Fri Mar 26 10:07:49 CET 2004
Simo Sorce ha scritto:
> On Thu, 2004-03-25 at 15:47, Carmine Malice wrote:
>
>>Simo Sorce ha scritto:
>>
>>>On Thu, 2004-03-25 at 13:16, Bud P. Bruegger wrote:
>>>
>>>
>>>>Non e' un reverse engineering l'intercettazione di operazioni?
>>>
>>>
>>>Come sempre si parla di reverse engineering con più accezioni, ma dal
>>>testo di legge mi sembra di capire che il legislatore intenda che il
>>>reverse engineering sia la decompilazione di codice oggetto con la
>>>conseguente trasformazione in codice sorgente leggibile all'uomo.
>>>
>>
>>Non appare cosi' semplice.
>>
>>
>>>D'altra parte le operazioni via rete o le chiamate al sistema sono
>>>comunicazione "pubblica" e non vedo quindi come si possa impedire l'uso
>>>di informazioni già pubbliche ovvero che non sono circoscritte
>>>all'interno del programma in oggetto.
>>>
>>
>>In un contesto dove l'interazione a livello macchina e' distinta
>>dall'interazione a livello umano *mediata* dalla (interazione a livello)
>>macchina la definizione "pubblicita'" non appare tanto scontata.
>
>
> Non ho capito cosa intendi.
Intendo dire che se con 'le operazioni via rete o le chiamate al sistema
sono comunicazione "pubblica"' vuoi illustrare che e' facile
intercettare ("sniffare"?) le comunicazioni cio' non implica che sia
pubblicizzato il metodo ingegnosamente "trovato" per dare luogo a quelle
comunicazioni.
E' come per la musica: le vibrazioni dell'aere cui da' luogo una sonata
sono agevolmente intercettabili ed interpretabili ma la relativa
codificazione su spartito e' tutelata dal diritto d'autore (sempre forza
Albano Carrisi).
>
> Per me è pubblico tutto ciò che transita sulla rete (o nel mio sistema
> operativo, o...), poco importa se per vedere ciò che transita mi servono
> programmi ad hoc o se abitualmente non si guarda.
>
Eh no!
Penso proprio che l'esempio della musica funga allo scopo (vai Albano!).
>
>>Il problema e': pare sia stabilita l'interoperabilita' *solo* fra il
>>programma licenziato ed il *singolo* programma creato personalmente dai
>>*singoli* licenziatari, o q.c. di analogo.
>
>
> Solo? In che senso? E dove sta scritto?
> Io negli articoli di cui stiamo parlando non ho trovato questa
> limitazione.
Eccola:
"Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non é richiesta qualora la
riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione
della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al
fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per
ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità,
con altri programmi, di un programma per elaboratore creato
autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che
abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro
conto, da chi é autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non
siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla
lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma
originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni
ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento
dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire
l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente
simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi
il diritto di autore.
[...]"
Effettivamente laddove si dice "Le disposizioni [...] non consentono che
le informazioni [...] siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità
di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente"
parrebbe rinvenirsi una possibilita' di applicare la GPL (ecc. ecc.)
*solo nel caso in cui* l'interoperabilita' fosse da concepirsi fra il
programma creato autonomamente e terzi programmi (in pratica, la catena
[programma licenziato]<-[programma creato autonomamente]<-[terzi
programmi]), mentre tale possibilita' sarebbe esclusa qualora
l'interoperabilita' presa in considerazione fosse solo quella fra
programma licenziato e programma creato autonomamente (in pratica, la
catena [programma licenziato]<-[programma creato autonomamente]<-[terzi
*utenti*]); inoltre precedentemente si dice "le predette attività siano
limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire
l'interoperabilità" che sembra moncare notevolmente l'operazione detta
in gergo "reverse engennering".
>
> Simo.
>
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