[Diritto] reverse engineering e open source
Leonardo Boselli
leo at dicea.unifi.it
Fri Mar 26 10:48:49 CET 2004
Il 26 Mar 2004 alle 10:07 Carmine Malice immise in rete
> >>>On Thu, 2004-03-25 at 13:16, Bud P. Bruegger wrote:
> >>>>Non e' un reverse engineering l'intercettazione di operazioni?
> >>>Come sempre si parla di reverse engineering con più accezioni, ma
> >>>dal testo di legge mi sembra di capire che il legislatore intenda
> >>>che il reverse engineering sia la decompilazione di codice oggetto
> >>>con la conseguente trasformazione in codice sorgente leggibile
> >>>all'uomo.
forse si ...
> >>>D'altra parte le operazioni via rete o le chiamate al sistema sono
> >>>comunicazione "pubblica" e non vedo quindi come si possa impedire
> >>>l'uso di informazioni già pubbliche ovvero che non sono
> >>>circoscritte all'interno del programma in oggetto.
> >>In un contesto dove l'interazione a livello macchina e' distinta
> >>dall'interazione a livello umano *mediata* dalla (interazione a
> >>livello) macchina la definizione "pubblicita'" non appare tanto
> >>scontata.
Occorre vedere anche a che livello si mnette l'"uomo" nessuno mi
impedisce di, anziché vedermi la presentazione sullo schermo o il foglio
stampato, di guardarmi i pacchetti che il sistema manda ai driver di
visualizzazione.
> > Non ho capito cosa intendi.
> Intendo dire che se con 'le operazioni via rete o le chiamate al
> sistema sono comunicazione "pubblica"' vuoi illustrare che e' facile
> intercettare ("sniffare"?) le comunicazioni cio' non implica che sia
> pubblicizzato il metodo ingegnosamente "trovato" per dare luogo a
> quelle comunicazioni. E' come per la musica: le vibrazioni dell'aere
> cui da' luogo una sonata sono agevolmente intercettabili ed
> interpretabili ma la relativa codificazione su spartito e' tutelata
> dal diritto d'autore (sempre forza Albano Carrisi).
L'esempio secondo me NON è felice. il modo per trovare un modo di fare
quelle vibrazione (ossia costruire uno strumento) è sconnesso dalla
propietà intellettuale sul pezzo musicale.
Una cosa sono l'HW, il FW e SW e un altra cosa sono i DATI.
> > Per me è pubblico tutto ciò che transita sulla rete (o nel mio
> > sistema operativo, o...), poco importa se per vedere ciò che
> > transita mi servono programmi ad hoc o se abitualmente non si
> > guarda.
Concordo, con l'avvertenza importante che "pubblica" va inteso "esterno
al programma" . Così come una variabile public su una libreria, che fa
parte della interfaccia.
E quindi il 64q ne consente la pubblicazione non in quanto "bene
pubblico" ma in quanto essenziale per la interoperabilità.
> >>Il problema e': pare sia stabilita l'interoperabilita' *solo* fra il
> >> programma licenziato ed il *singolo* programma creato personalmente
> >>dai *singoli* licenziatari, o q.c. di analogo.
> > Solo? In che senso? E dove sta scritto?
> > Io negli articoli di cui stiamo parlando non ho trovato questa
> > limitazione.
neanche io ...
> Eccola:
>
> "Art. 64-quater (...)
> 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non é richiesta qualora
> la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la
> traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b),
> compiute al fine di modificare la forma del codice, siano
> indispensabili per ottenere le informazioni necessarie <<<per conseguire
> l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per
> elaboratore creato autonomamente>>> purché siano soddisfatte le seguenti
> condizioni: (...)
> c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale
> necessarie per conseguire l'interoperabilità.
> 2. Le disposizioni di
> cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù
> della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dal
> conseguimento dell'interoperabilità del programma creato
> autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità
> di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
> c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
> commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente
> simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi
> il diritto di autore. [...]"
> Effettivamente laddove si dice "Le disposizioni [...] non consentono
> che le informazioni [...] siano comunicate a terzi, fatta salva la
> necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato
> autonomamente" parrebbe rinvenirsi una possibilita' di applicare la
> GPL (ecc. ecc.) *solo nel caso in cui* l'interoperabilita' fosse da
> concepirsi fra il programma creato autonomamente e terzi programmi (in
> pratica, la catena [programma licenziato]<-[programma creato
> autonomamente]<-[terzi programmi]), mentre tale possibilita' sarebbe
> esclusa qualora l'interoperabilita' presa in considerazione fosse solo
> quella fra programma licenziato e programma creato autonomamente (in
> pratica, la catena [programma licenziato]<-[programma creato
> autonomamente]<-[terzi *utenti*]); inoltre precedentemente si dice "le
> predette attività siano limitate alle parti del programma originale
> necessarie per conseguire l'interoperabilità" che sembra moncare
> notevolmente l'operazione detta in gergo "reverse engennering".
Quello che dici non è chiaro, o meglio interpreta "ultra legis" :
la legge dice al comma 2b che è leciso se finalizzato a consentire la
interoperabilità del proprio programma. Non specifica se col programma
originario o con terzi programmi.
Se la interpretazione fosse restrittiva al secondo caso non potrebbe
essere impedito che la interoperabilità si possa riferire anche al
programma originario, visto che le specifiche di partenza sono le stesse,
se invece fosse solo al primo allora qualunque terzo potrebbe app;licare
la stessa norma sul nostro programma, e quindi ransitivamente ottenere
la interoperabilità sia col primo che col secondo. Da cui si dimostra che
la interoperabilità va intesa in senso generale.
Parlando del caso particolre, ossia del programma di bud, che dovrebbe
essere inteso come un driver di periferica la cosa mi pare ancora più
tranquilla, visto che sembra trattarsi di un caso diverso:
le api sono pubbliche, ma per i parametri ha dovuto andare a razzolare.
Nel caso in questione i parametri sono relativi a quella particolare
applicazione, in termini informatici "privati", ma di fatto fanno parte delle
chiavi per l'accesso ai dati, dati che sono di proprietà dell'utente della
smart-card (o comunque questi ha diritto all'uso di questi), e quindi
palesemente indispensabili per la interoperabilità.
Applicando estensivamente un'altra norma si potrebbe dire che non puoi
pubblicare questi dati, se non per coloro che hanno titolo ad usarli, d'altra
parte coloro che non hanno titolo ad usarli (non avendo smart card) non
sanno che farsene, essendo gli indirizzi dati "privati" a quella periferica.
--
Leonardo Boselli
Nucleo Informatico e Telematico del Dipartimento Ingegneria Civile
Universita` di Firenze , V. S. Marta 3 - I-50139 Firenze
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