[Diritto] reverse engineering e open source
Leonardo Boselli
leo at dicea.unifi.it
Fri Mar 26 11:42:03 CET 2004
Il 26 Mar 2004 alle 11:07 Carmine Malice immise in rete
> > Occorre vedere anche a che livello si mnette l'"uomo" nessuno mi
> > impedisce di, anziché vedermi la presentazione sullo schermo o il
> > foglio stampato, di guardarmi i pacchetti che il sistema manda ai
> > driver di visualizzazione.
> Sai, dipende: dipende dalla licenza...
> I dischi con la colonna sonora di "Guerre Stellari" sono diffusissimi,
> eppure gli spartiti di John Williams sono introvabili: ovvero
> acquistabili pagando profumatamente...
Questo perché quasi tutti sono in grado di ascoltare della musica
suonata, molti meno sono in grado di suonarsela, e quasi nessuno dio
"ascoltarla" semplicemente leggendo la spartito, e quindi la frequenza
con cui trovi l'ogetto sul mercato è proporzionale all'uso che se ne fa.
Il pazzo musiacale si intende "pubblicato" anche se tu metti in vendita
SOLO lo spartito .
Il paragone non calza, ma anche se per assurdo calzasse, allora
porterebbe l'acqua al mulino di chi dice che i parametri usati dalle
chiamate a programmi esterni sono pubblici.
> >>Intendo dire che se con 'le operazioni via rete o le chiamate al
> >>sistema sono comunicazione "pubblica"' vuoi illustrare che e' facile
> >>intercettare ("sniffare"?) le comunicazioni cio' non implica che sia
> >>pubblicizzato il metodo ingegnosamente "trovato" per dare luogo a
> >>quelle comunicazioni. E' come per la musica: le vibrazioni dell'aere
> >>cui da' luogo una sonata sono agevolmente intercettabili ed
> >>interpretabili ma la relativa codificazione su spartito e' tutelata
> >>dal diritto d'autore (sempre forza Albano Carrisi).
> > L'esempio secondo me NON è felice.
> Invece lo trovo molto calzante: il codice sorgente sta al programma
> compilato come lo spartito sta alla sonata.
su questo non faccio contestazioni ma la mia contestazione era il
paragonare spartito/musica [dati] con sorgente/api/programmaapplicativo
[istruzioni] . Poteva essere pertinmente se si fosse trattato di pubblicare i
dati contenuti in una smart-card ottenuti con un programma, non di
pubblicare un programma che consente, al legittimo possessore dei dati,
di trasferirli usando un sistema di sua scelta.
Se vogliamo il paragone a te caro sarebbe come proibire di usare uno
strumento che ti permette di suonare un pezzo scritto per tromba col
violoncello !
> > il modo per trovare un modo di fare
> > quelle vibrazione (ossia costruire uno strumento) è sconnesso dalla
> > propietà intellettuale sul pezzo musicale.
> Il punto non e' costruire un produttore di vibrazioni: e' ricostruire
> l'esatta strutturazione delle vibrazioni (lunghezza ed ampiezza
> d'onda, frequenza ecc. ecc.).
Quello che descrivi tu è il timbro, e fa parte dello strumento, non del
pezzo musicale !
> > Una cosa sono l'HW, il FW e SW e un altra cosa sono i DATI.
> No, invece: dati sono sia le informazioni rese intellegibili agli
> umani sia le informazioni nel senso di istruzioni informatiche, poi
> bisogna intendersi su quali stiamo trattando. I dati informatici sono
> codice sorgente e binario, i dati musicali sono spartito e vibrazioni
> (sonata). (Scusami: HW=hardware, SW=software, FW=???)
Firmware, ossia quel sw a servizio specifico di una periferica, in genere
incorporato nella stessa. [bios MB, controller HD e video, DSP ecc.]
Quelli che chiami dati informatici sono in realtà istruzioni, i dati sono
diversi.
Per restare nel tuo campo io posso avere un Computer [HW] munito di
DSP e altoparlanti [HW] con adeguato SW che mi legge uno spartito
[dati musicali grezzi] e mi genera delle "vibrazioni" [dati musicali
processati] in base a certe regole.[corrispondenza tra note e suoni] e
parametri che gli do [volume, velocità, preferenze timbriche].
Il programma di bud potrebbe rappresentare le "regole"
(...)
> > Quello che dici non è chiaro, o meglio interpreta "ultra legis" : la
> > legge dice al comma 2b che è leciso se finalizzato a consentire la
> > interoperabilità del proprio programma. Non specifica se col
> > programma originario o con terzi programmi.
>
> Sta all'interpretazione: e chi piu' di un giudice...
quando uno arriva a questo punto significa che non si sento più troppo
sicuro ...
> > Se la interpretazione fosse restrittiva al secondo caso non potrebbe
> > essere impedito che la interoperabilità si possa riferire anche al
> > programma originario, visto che le specifiche di partenza sono le
> > stesse, se invece fosse solo al primo allora qualunque terzo
> > potrebbe app;licare la stessa norma sul nostro programma, e quindi
> > ransitivamente ottenere la interoperabilità sia col primo che col
> > secondo.
> Non sono sicuro di poter applicare proprieta' transitive (proprieta'
> transitive: dico bene?).
Io si, anche perché non si tratta di vedere se la legge si possa applicare
in maiera transitiva ma se informaticamente vale
se B è interoperante con A e C è interoperante con B allora
A e C sono interoperanti tra di loro.
--
Leonardo Boselli
Nucleo Informatico e Telematico del Dipartimento Ingegneria Civile
Universita` di Firenze , V. S. Marta 3 - I-50139 Firenze
tel +39 0554796431 cell +39 3488605348 fax +39 055495333
http://www.dicea.unifi.it/~leo
More information about the Diritto
mailing list