[Diritto] reverse engineering e open source
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Fri Mar 26 12:14:46 CET 2004
Leonardo Boselli ha scritto:
> Il 26 Mar 2004 alle 11:07 Carmine Malice immise in rete
>
>>>Occorre vedere anche a che livello si mnette l'"uomo" nessuno mi
>>>impedisce di, anziché vedermi la presentazione sullo schermo o il
>>>foglio stampato, di guardarmi i pacchetti che il sistema manda ai
>>>driver di visualizzazione.
>>
>>Sai, dipende: dipende dalla licenza...
>>I dischi con la colonna sonora di "Guerre Stellari" sono diffusissimi,
>>eppure gli spartiti di John Williams sono introvabili: ovvero
>>acquistabili pagando profumatamente...
>
> Questo perché quasi tutti sono in grado di ascoltare della musica
> suonata, molti meno sono in grado di suonarsela, e quasi nessuno dio
> "ascoltarla" semplicemente leggendo la spartito, e quindi la frequenza
> con cui trovi l'ogetto sul mercato è proporzionale all'uso che se ne fa.
> Il pazzo musiacale si intende "pubblicato" anche se tu metti in vendita
> SOLO lo spartito .
> Il paragone non calza, ma anche se per assurdo calzasse, allora
> porterebbe l'acqua al mulino di chi dice che i parametri usati dalle
> chiamate a programmi esterni sono pubblici.
>
Ti sfugge un aspetto: il diritto d'autore da' un *potere* al creatore
sulla sua opera, sta tutto a lui decidere *cosa* di essa rilasciare e
*se* a pagamento o meno: solo la traccia o anche lo spartito...
>
>>>>Intendo dire che se con 'le operazioni via rete o le chiamate al
>>>>sistema sono comunicazione "pubblica"' vuoi illustrare che e' facile
>>>>intercettare ("sniffare"?) le comunicazioni cio' non implica che sia
>>>>pubblicizzato il metodo ingegnosamente "trovato" per dare luogo a
>>>>quelle comunicazioni. E' come per la musica: le vibrazioni dell'aere
>>>>cui da' luogo una sonata sono agevolmente intercettabili ed
>>>>interpretabili ma la relativa codificazione su spartito e' tutelata
>>>>dal diritto d'autore (sempre forza Albano Carrisi).
>>>
>>>L'esempio secondo me NON è felice.
>>
>>Invece lo trovo molto calzante: il codice sorgente sta al programma
>>compilato come lo spartito sta alla sonata.
>
>
> su questo non faccio contestazioni ma la mia contestazione era il
> paragonare spartito/musica [dati] con sorgente/api/programmaapplicativo
> [istruzioni] . Poteva essere pertinmente se si fosse trattato di pubblicare i
> dati contenuti in una smart-card ottenuti con un programma, non di
> pubblicare un programma che consente, al legittimo possessore dei dati,
> di trasferirli usando un sistema di sua scelta.
Questo e' da studiare caso per caso: non c'e' una definizione netta...
> Se vogliamo il paragone a te caro sarebbe come proibire di usare uno
> strumento che ti permette di suonare un pezzo scritto per tromba col
> violoncello !
>
Non andavo in quella direzione.
>
>>>il modo per trovare un modo di fare
>>>quelle vibrazione (ossia costruire uno strumento) è sconnesso dalla
>>>propietà intellettuale sul pezzo musicale.
>>
>>Il punto non e' costruire un produttore di vibrazioni: e' ricostruire
>>l'esatta strutturazione delle vibrazioni (lunghezza ed ampiezza
>>d'onda, frequenza ecc. ecc.).
>
> Quello che descrivi tu è il timbro, e fa parte dello strumento, non del
> pezzo musicale !
>
Vabbe', se preferisci: ricostruire l'esatta strutturazione di
do-re-mi-fa-sol-la-si-do!
>
>>>Una cosa sono l'HW, il FW e SW e un altra cosa sono i DATI.
>>
>>No, invece: dati sono sia le informazioni rese intellegibili agli
>>umani sia le informazioni nel senso di istruzioni informatiche, poi
>>bisogna intendersi su quali stiamo trattando. I dati informatici sono
>>codice sorgente e binario, i dati musicali sono spartito e vibrazioni
>>(sonata). (Scusami: HW=hardware, SW=software, FW=???)
>
> Firmware, ossia quel sw a servizio specifico di una periferica, in genere
> incorporato nella stessa. [bios MB, controller HD e video, DSP ecc.]
Ah! Si'! Una "tipologia" di BIOS. Sono poco avvezzo agli acronimi.
> Quelli che chiami dati informatici sono in realtà istruzioni, i dati sono
> diversi.
Il problema puo' essere proprio che le istruzioni sono assoggettate al
diritto d'autore.
> Per restare nel tuo campo io posso avere un Computer [HW] munito di
> DSP e altoparlanti [HW] con adeguato SW che mi legge uno spartito
> [dati musicali grezzi] e mi genera delle "vibrazioni" [dati musicali
> processati] in base a certe regole.[corrispondenza tra note e suoni] e
> parametri che gli do [volume, velocità, preferenze timbriche].
> Il programma di bud potrebbe rappresentare le "regole"
>
Anche qui osservo che questo e' da studiare caso per caso: non c'e' una
definizione (definibilita') netta...
> (...)
>
>
>>>Quello che dici non è chiaro, o meglio interpreta "ultra legis" : la
>>>legge dice al comma 2b che è leciso se finalizzato a consentire la
>>>interoperabilità del proprio programma. Non specifica se col
>>>programma originario o con terzi programmi.
>>
>>Sta all'interpretazione: e chi piu' di un giudice...
>
>
> quando uno arriva a questo punto significa che non si sento più troppo
> sicuro ...
No, no! La tematica e' proprio che le leggi lasciano necessariamente un
certo margine di interpretabilita' e pertanto "flessibilita'"!
E poi: gli avvocati in definitiva stanno proprio per portare i giudici
verso la propria interpretazione!
>
>
>>>Se la interpretazione fosse restrittiva al secondo caso non potrebbe
>>>essere impedito che la interoperabilità si possa riferire anche al
>>>programma originario, visto che le specifiche di partenza sono le
>>>stesse, se invece fosse solo al primo allora qualunque terzo
>>>potrebbe app;licare la stessa norma sul nostro programma, e quindi
>>>ransitivamente ottenere la interoperabilità sia col primo che col
>>>secondo.
>>
>>Non sono sicuro di poter applicare proprieta' transitive (proprieta'
>>transitive: dico bene?).
>
>
> Io si, anche perché non si tratta di vedere se la legge si possa applicare
> in maiera transitiva ma se informaticamente vale
> se B è interoperante con A e C è interoperante con B allora
> A e C sono interoperanti tra di loro.
>
Eh, no! Non sempre la legge ubbidisce alle "leggi naturali", anche nel
senso di "applicarle" pedissequamente!
> --
> Leonardo Boselli
> Nucleo Informatico e Telematico del Dipartimento Ingegneria Civile
> Universita` di Firenze , V. S. Marta 3 - I-50139 Firenze
> tel +39 0554796431 cell +39 3488605348 fax +39 055495333
> http://www.dicea.unifi.it/~leo
>
Tutto questo comunque indica la complessita' della materia.
Forse e' il caso di osservare che in questo campo c'e' tanta incertezza
a differenza p.e. del campo della musica perche' e' un campo "giovane":
insomma, banalmente si e' poco avvezzi all'articolarsi dell'oggetto
"programma per elaboratore" a differenza di come oramai si e'
ultrasicurissimi anche da parte dei giudici nei confronti dell'oggetto
"pompa d'iniezione" (invenzione) o "film cinematrografico" (opera
dell'ingegno), ma non pensate che poi le definizioni legislative e
giurisprudenziali (nonche' dottrinarie) andranno nella direzione che
piu' vi aspettate...
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