[Diritto] reverse engineering e open source

Carmine Malice instarvega_capitanlug at yahoo.it
Fri Mar 26 12:14:46 CET 2004


Leonardo Boselli ha scritto:

> Il 26 Mar 2004 alle 11:07 Carmine Malice immise in rete
> 
>>>Occorre vedere anche a che livello si mnette l'"uomo" nessuno mi
>>>impedisce di, anziché vedermi la presentazione sullo schermo o il
>>>foglio stampato, di guardarmi i pacchetti che il sistema manda ai
>>>driver di visualizzazione.  
>>
>>Sai, dipende: dipende dalla licenza...
>>I dischi con la colonna sonora di "Guerre Stellari" sono diffusissimi,
>>eppure gli spartiti di John Williams sono introvabili: ovvero
>>acquistabili pagando profumatamente...
> 
> Questo perché quasi tutti sono in grado di ascoltare della musica 
> suonata, molti meno sono in grado di suonarsela, e quasi nessuno dio 
> "ascoltarla" semplicemente leggendo la spartito, e quindi la frequenza 
> con cui trovi l'ogetto sul mercato è proporzionale all'uso che se ne fa.
> Il pazzo musiacale si intende "pubblicato" anche se tu metti in vendita 
> SOLO lo spartito .
> Il paragone non calza, ma anche se per assurdo calzasse, allora 
> porterebbe l'acqua al mulino di chi dice che i parametri usati dalle 
> chiamate a programmi esterni sono pubblici.
>  

Ti sfugge un aspetto: il diritto d'autore da' un *potere* al creatore 
sulla sua opera, sta tutto a lui decidere *cosa* di essa rilasciare e 
*se* a pagamento o meno: solo la traccia o anche lo spartito...

> 
>>>>Intendo dire che se con 'le operazioni via rete o le chiamate al
>>>>sistema sono comunicazione "pubblica"' vuoi illustrare che e' facile
>>>>intercettare ("sniffare"?) le comunicazioni cio' non implica che sia
>>>>pubblicizzato il metodo ingegnosamente "trovato" per dare luogo a
>>>>quelle comunicazioni. E' come per la musica: le vibrazioni dell'aere
>>>>cui da' luogo una sonata sono agevolmente intercettabili ed
>>>>interpretabili ma la relativa codificazione su spartito e' tutelata
>>>>dal diritto d'autore (sempre forza Albano Carrisi).
>>>
>>>L'esempio secondo me NON è felice.
>>
>>Invece lo trovo molto calzante: il codice sorgente sta al programma
>>compilato come lo spartito sta alla sonata.
> 
> 
> su questo non faccio contestazioni ma la mia contestazione era il 
> paragonare spartito/musica [dati] con sorgente/api/programmaapplicativo 
> [istruzioni] . Poteva essere pertinmente se si fosse trattato di pubblicare i 
> dati contenuti in una smart-card ottenuti con un programma, non di 
> pubblicare un programma che consente, al legittimo possessore dei dati, 
> di trasferirli usando un sistema di sua scelta.

Questo e' da studiare caso per caso: non c'e' una definizione netta...

> Se vogliamo il paragone a te caro sarebbe come proibire di usare uno 
> strumento che ti permette di suonare un pezzo scritto per tromba col 
> violoncello !
>  

Non andavo in quella direzione.

> 
>>>il modo per trovare un modo di fare 
>>>quelle vibrazione (ossia costruire uno strumento) è sconnesso dalla
>>>propietà intellettuale sul pezzo musicale.
>>
>>Il punto non e' costruire un produttore di vibrazioni: e' ricostruire
>>l'esatta strutturazione delle vibrazioni (lunghezza ed ampiezza
>>d'onda, frequenza ecc. ecc.).
> 
> Quello che descrivi tu è il timbro, e fa parte dello strumento, non del 
> pezzo musicale !
>  

Vabbe', se preferisci: ricostruire l'esatta strutturazione di 
do-re-mi-fa-sol-la-si-do!

> 
>>>Una cosa sono l'HW, il FW e SW e un altra cosa sono i DATI.
>>
>>No, invece: dati sono sia le informazioni rese intellegibili agli
>>umani sia le informazioni nel senso di istruzioni informatiche, poi
>>bisogna intendersi su quali stiamo trattando. I dati informatici sono
>>codice sorgente e binario, i dati musicali sono spartito e vibrazioni
>>(sonata). (Scusami: HW=hardware, SW=software, FW=???)
> 
> Firmware, ossia quel sw a servizio specifico di una periferica, in genere 
> incorporato nella stessa. [bios MB,  controller HD e video, DSP ecc.] 

Ah! Si'! Una "tipologia" di BIOS. Sono poco avvezzo agli acronimi.

> Quelli che chiami dati informatici sono in realtà istruzioni, i dati sono 
> diversi.

Il problema puo' essere proprio che le istruzioni sono assoggettate al 
diritto d'autore.

> Per restare nel tuo campo io posso avere un Computer [HW] munito di 
> DSP e altoparlanti [HW] con adeguato SW che mi legge uno spartito 
> [dati musicali grezzi] e mi genera delle "vibrazioni" [dati musicali 
> processati] in base a certe regole.[corrispondenza tra note e suoni] e 
> parametri che gli do [volume, velocità, preferenze timbriche].
> Il programma di bud potrebbe rappresentare le "regole" 
> 

Anche qui osservo che questo e' da studiare caso per caso: non c'e' una 
definizione (definibilita') netta...

> (...)
> 
> 
>>>Quello che dici non è chiaro, o meglio interpreta "ultra legis" : la
>>>legge dice al comma 2b che è leciso se finalizzato a consentire la
>>>interoperabilità del proprio programma. Non specifica se col
>>>programma originario o con terzi programmi.
>>
>>Sta all'interpretazione: e chi piu' di un giudice...
> 
> 
> quando uno arriva a questo punto significa che non si sento più troppo 
> sicuro ...

No, no! La tematica e' proprio che le leggi lasciano necessariamente un 
certo margine di interpretabilita' e pertanto "flessibilita'"!
E poi: gli avvocati in definitiva stanno proprio per portare i giudici 
verso la propria interpretazione!

>  
> 
>>>Se la interpretazione fosse restrittiva al secondo caso non potrebbe
>>>essere impedito che la interoperabilità si possa riferire anche al
>>>programma originario, visto che le specifiche di partenza sono le
>>>stesse, se invece fosse solo al primo allora qualunque terzo
>>>potrebbe app;licare la stessa norma sul nostro programma, e quindi
>>>ransitivamente ottenere la interoperabilità sia col primo che col
>>>secondo.
>>
>>Non sono sicuro di poter applicare proprieta' transitive (proprieta'
>>transitive: dico bene?).
> 
> 
> Io si, anche perché non si tratta di vedere se la legge si possa applicare 
> in maiera transitiva ma se informaticamente vale
> se B è interoperante con A e C è interoperante con B allora 
>  A e C sono interoperanti tra di loro.
> 

Eh, no! Non sempre la legge ubbidisce alle "leggi naturali", anche nel 
senso di "applicarle" pedissequamente!

> --
> Leonardo Boselli
> Nucleo Informatico e Telematico del Dipartimento Ingegneria Civile
> Universita` di Firenze , V. S. Marta 3 - I-50139 Firenze
> tel +39 0554796431 cell +39 3488605348 fax +39 055495333
> http://www.dicea.unifi.it/~leo
> 

Tutto questo comunque indica la complessita' della materia.

Forse e' il caso di osservare che in questo campo c'e' tanta incertezza 
a differenza p.e. del campo della musica perche' e' un campo "giovane": 
insomma, banalmente si e' poco avvezzi all'articolarsi dell'oggetto 
"programma per elaboratore" a differenza di come oramai si e' 
ultrasicurissimi anche da parte dei giudici nei confronti dell'oggetto 
"pompa d'iniezione" (invenzione) o "film cinematrografico" (opera 
dell'ingegno), ma non pensate che poi le definizioni legislative e 
giurisprudenziali (nonche' dottrinarie) andranno nella direzione che 
piu' vi aspettate...


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