[Diritto] reverse engineering e open source
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Fri Mar 26 16:45:51 CET 2004
Leonardo Boselli ha scritto:
> Il 26 Mar 2004 alle 12:14 Carmine Malice immise in rete
>
>>>Questo perché quasi tutti sono in grado di ascoltare della musica
>>>suonata, molti meno sono in grado di suonarsela, e quasi nessuno dio
>>>"ascoltarla" semplicemente leggendo la spartito, e quindi la
>>>frequenza con cui trovi l'ogetto sul mercato è proporzionale all'uso
>>>che se ne fa. Il pazzo musiacale si intende "pubblicato" anche se tu
>>>metti in vendita SOLO lo spartito . Il paragone non calza, ma anche
>>>se per assurdo calzasse, allora porterebbe l'acqua al mulino di chi
>>>dice che i parametri usati dalle chiamate a programmi esterni sono
>>>pubblici.
>>
>>Ti sfugge un aspetto: il diritto d'autore da' un *potere* al creatore
>>sulla sua opera, sta tutto a lui decidere *cosa* di essa rilasciare e
>>*se* a pagamento o meno: solo la traccia o anche lo spartito...
>
>
> In questo momento ti sei contraddetto ! prima dici che certe cose non
> sono pubbliche, e ora dici che quello che affermo non è vero.
???
Mi diresti dove si rinviene cio'?
Lo dico io che "tagliare" il piu' delle volte e' un brutto vizio...
Se la chiave di volta e' nel tuo "Il pazzo musiacale si intende
"pubblicato" anche se tu metti in vendita SOLO lo spartito ." allora qui
ci vuole l'ennesimo chiarimento, stavolta procedendo con un esempio:
1) io sono musicista e compongo una melodia;
2) concretizzo la mia creazione innanzitutto scrivendo uno spartito;
3) poi realizzo un determinata forma di utilita' della mia creazione: la
registro per la riproduzione;
4) stipulo *quanti* accordi voglio di sfruttamento economico e
specialmente *come* voglio: in ipotesi anche due soltanto;
5) il primo accordo di sfruttamento commerciale e' con una casa
discografica per la moltiplicazione, la vendita e la riproduzione della
registrazione;
6) il secondo accordo di sfruttamento commerciale e' con un agente (in
ipotesi la stessa SIAE) per la gestione delle riesecuzioni ed in ipotesi
riarrangiamenti della mia partitura: chi vuole il mio spartito per
suonare la mia melodia con la sua fisarmonica alla sagra paesana mi deve
pagare!
Quindi: la registrazione e' la forma del rilascio della mia creazione ai
fini della riproduzione, lo spartito e' la forma del rilascio della mia
creazione ai fini della riesecuzione ed in ipotesi riarrangiamenti
(rielaborazione? Reinterpretazione?).
...Come accade per programmi compilati e codici sorgenti!
> Voprresti dire che se io pubblico una partitura, e qualcun'oltro ne fa una
> esecuzione pubblica, costui non mi deve nulla [economicamente e/o
> moralmente] perché ho pubblicato prima ? E al contrario se tu fai una
> esecuzioine Live e qualcuno trascrive cio`che hai suonato, può vendere
> liberamente gli spartiti ?
>
La risposta e' data sopra, in maniera piu' organica.
Ecco perche' scrissi: "il diritto d'autore da' un *potere* al creatore
sulla sua opera, sta tutto a lui decidere *cosa* di essa rilasciare e
*se* a pagamento o meno: solo la traccia o anche lo spartito...".
>
>>>su questo non faccio contestazioni ma la mia contestazione era il
>>>paragonare spartito/musica [dati] con
>>>sorgente/api/programmaapplicativo [istruzioni] . Poteva essere
>>>pertinmente se si fosse trattato di pubblicare i dati contenuti in
>>>una smart-card ottenuti con un programma, non di pubblicare un
>>>programma che consente, al legittimo possessore dei dati, di
>>>trasferirli usando un sistema di sua scelta.
>>
>>Questo e' da studiare caso per caso: non c'e' una definizione netta...
>
>
> solo che è proprio questo il caso particolare di cui stiamo parlando !
> ed è molto più forte del caso DeCSS in quanto in quel caso si trattava del
> diritto di fruire di dati acquistati, in questo nostro caso di dati su cui si
> hanno diritti ben maggiori.
>
Purtroppo il diritto puo' lasciare molto spazio all'interpretazione
specifica merce' uno studio del caso.
>
>>>Se vogliamo il paragone a te caro sarebbe come proibire di usare uno
>>>strumento che ti permette di suonare un pezzo scritto per tromba col
>>>violoncello !
>>
>>Non andavo in quella direzione.
>
>
> Nel momento in cui limiti certe producioni rischi di arrivare a questo
> punto !
>
E' da vedere.
>
>>>Quelli che chiami dati informatici sono in realtà istruzioni, i dati
>>>sono diversi.
>>
>>Il problema puo' essere proprio che le istruzioni sono assoggettate al
>>diritto d'autore.
>
>
> non le istruzioni in se, quanto la loro "composizione".
>
Chiaro: non il "goto" in se', ma una determinata stringa (scusatemi, ma
le mie abilita' di programmatore si fermano ai file batch del DOS ed ai
rudimenti del bash scripting).
Il "goto" in se' e' sotto il diritto d'autore ("proprieta'
intelletuale", anche se cio' vi fa inorridire: ma e' un concetto
giuridico di antica dignita') del creatore del tale linguaggio di
programmazione.
>
>>>Per restare nel tuo campo io posso avere un Computer [HW] munito di
>>>DSP e altoparlanti [HW] con adeguato SW che mi legge uno spartito
>>>[dati musicali grezzi] e mi genera delle "vibrazioni" [dati musicali
>>>processati] in base a certe regole.[corrispondenza tra note e suoni]
>>>e parametri che gli do [volume, velocità, preferenze timbriche]. Il
>>>programma di bud potrebbe rappresentare le "regole"
>>
>>Anche qui osservo che questo e' da studiare caso per caso: non c'e'
>>una definizione (definibilita') netta...
>
>
> Ogni volta che si va sul caso particolre tu cominci a dir "studiamo caso
> per caso"... HAI il caso !
>
Il dottrinario, l'avvocato, il giudice - come dici tu - HANNO il caso
appena gli atti gli arrivano sulla scrivania, ma il parere, l'arringa,
la sentenza arrivano anche dopo mesi: perche' ci vuole molto studio.
Non pretenderai che io adesso qui per posta elettronica arrivi ad avere
perfettamente delineato e sviscerato il fenomeno cui ha dato luogo Bud
P. Bruegger oppure il tuo arido caso di scuola (ammesso che sia).
>
>>No, no! La tematica e' proprio che le leggi lasciano necessariamente
>>un certo margine di interpretabilita' e pertanto "flessibilita'"! E
>>poi: gli avvocati in definitiva stanno proprio per portare i giudici
>>verso la propria interpretazione!
>
> ma allora deve essere certo il leguleio, non ïncerto"....
>
Solo dopo un approfondito studio del caso.
>
>
>>>>Non sono sicuro di poter applicare proprieta' transitive (proprieta'
>>>>transitive: dico bene?).
>>>
>>>Io si, anche perché non si tratta di vedere se la legge si possa
>>>applicare in maiera transitiva ma se informaticamente vale se B è
>>>interoperante con A e C è interoperante con B allora
>>> A e C sono interoperanti tra di loro.
>>
>>Eh, no! Non sempre la legge ubbidisce alle "leggi naturali", anche nel
>>senso di "applicarle" pedissequamente!
>
>
> diciamo che per non ubbidirgli occorre che la cosa sia prevista caso per
> caso, altrimenti sarebbe un assurdo ....
Infatti il punto potrebbe essere che la legge non ha voluto
ricomprendere l'ipotesi di interoperabilita' fra il programma creato
autonomamente ed i programmi terzi, ma per statuire cio' essa puo'
semplicemente limitarsi a non contemplarlo e non necessitare di vietarlo
espressamente.
Io ho offerto un argomento di analisi: il senso della legge va
ricostruito con la c.d. interpretazione.
> --
> Leonardo Boselli
> Nucleo Informatico e Telematico del Dipartimento Ingegneria Civile
> Universita` di Firenze , V. S. Marta 3 - I-50139 Firenze
> tel +39 0554796431 cell +39 3488605348 fax +39 055495333
> http://www.dicea.unifi.it/~leo
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