[Diritto] reverse engineering e open source

Carmine Malice instarvega_capitanlug at yahoo.it
Mon Mar 29 13:18:12 CEST 2004


Andrea Rossato ha scritto:

> Carmine Malice wrote:
> 
>> Non affermerei con tanta certezza che il permesso debba essere 
>> *esplicito*: anzi mi pare che proprio nella nostra legge sul diritto 
>> d'autore non si faccia menzione di esplicitezza.
> 
> 
> Art. 110 LdA: «La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere
> provata per iscritto.»
> 
> ciao
> andrea

Art. 110 della Legge n. 633/1941: "La trasmissione dei diritti di 
utilizzazione deve essere *provata* per iscritto."

*Provata*.

L'ordinamento puo' richiedere la prova scritta per due ragioni: la 
validita' dell'atto (ad substantiam) oppure la prova dell'atto (ad 
probationem).

Quando un atto per il quale e' richiesta la forma scritta per la sua 
validita' non e' compiuto in forma scritta si ha la nullita' dello stesso.

Quando un atto per il quale e' richiesta la forma scritta per la sua 
prova non e' compiuto in forma scritta si ha come conseguenza una 
posizione di debolezza di uno o entrambi i contraenti: si e' costretti a 
produrre in giudizio altre prove per suffragare la propria posizione di 
diritto ed in ipotesi altri soggetti potrebbero prevaricare tali 
posizioni se sono in grado di produrre prove piu' convincenti.

Il diritto va studiato.

Senno' si fanno brutte figure.

Allenamento alle brutte figure?

Ciao, ne'!


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