[Diritto] reverse engineering e open source
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Mon Mar 29 13:18:12 CEST 2004
Andrea Rossato ha scritto:
> Carmine Malice wrote:
>
>> Non affermerei con tanta certezza che il permesso debba essere
>> *esplicito*: anzi mi pare che proprio nella nostra legge sul diritto
>> d'autore non si faccia menzione di esplicitezza.
>
>
> Art. 110 LdA: «La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere
> provata per iscritto.»
>
> ciao
> andrea
Art. 110 della Legge n. 633/1941: "La trasmissione dei diritti di
utilizzazione deve essere *provata* per iscritto."
*Provata*.
L'ordinamento puo' richiedere la prova scritta per due ragioni: la
validita' dell'atto (ad substantiam) oppure la prova dell'atto (ad
probationem).
Quando un atto per il quale e' richiesta la forma scritta per la sua
validita' non e' compiuto in forma scritta si ha la nullita' dello stesso.
Quando un atto per il quale e' richiesta la forma scritta per la sua
prova non e' compiuto in forma scritta si ha come conseguenza una
posizione di debolezza di uno o entrambi i contraenti: si e' costretti a
produrre in giudizio altre prove per suffragare la propria posizione di
diritto ed in ipotesi altri soggetti potrebbero prevaricare tali
posizioni se sono in grado di produrre prove piu' convincenti.
Il diritto va studiato.
Senno' si fanno brutte figure.
Allenamento alle brutte figure?
Ciao, ne'!
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