[Diritto] reverse engineering e open source
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Mon Mar 29 17:05:05 CEST 2004
Alceste Scalas ha scritto:
> On Mon, Mar 29, 2004 at 11:22:10AM +0200, Carmine Malice wrote:
> > Alceste Scalas ha scritto:
> > >La legge italiana sul diritto d'autore (633/1941) definisce
> > >cosa siano le "opere protette":
> > >
> > >[...]
> > >
> > >Mi pare che l'"ingegnosa disposizione di dati" che sostanzia
> > >NTFS non rientri in alcun modo in questa definizione.
> > >
> > >Nell'articolo 2 si parla ancora di programmi per elaboratore:
> > >
> > >[...]
> > >
> > >Anche in questo paragrafo non rientra l'"ingegnosa
> > >disposizione di dati" che sostanzia NTFS...
> >
> > Una risposta puo' essere data qui per entrambe le norme, oltre
> > ulteriori specificazioni.
> >
> > La legge sul diritto d'autore e' una normativa alquanto
> > datata [...]
> >
> > [...] la legge non offre una definizione generale ed astratta
> > e quindi concettuale dell'oggetto "opera dell'ingegno" ma
> > procede per esemplificazione [...]
>
> Quindi, sintetizzando:
>
> 1. i protocolli "in quanto tali" *non* sono protetti
> dall'attuale legge italiana sul diritto d'autore, che si
> occupa di altre cose (elencate);
>
> 2. la legge e` vecchia, mal scritta, ecc. ecc;
>
> Direi che siamo d'accordo su entrambe le cose. I programmatori di
> Samba (e Bud P. Bruegger, che ha aperto questo thread) possono
> andare sul tranquillo.
>
No: non siamo d'accordo.
Perche' per la normativa civilista e' possibile l'interpretazione
estensiva ed analogica e come ho gia' illustrato gli ordinamenti attuali
tendono sempre piu' a ricomprendere nella propria disciplina gli aspetti
piu' articolati della societa'.
In diritto civile non vale la regola che cio' che non e' espressamente
citato non e' disciplinato [tu dici "diritto d'autore, che si occupa
di altre cose (elencate);"] pertanto mediante l'interpretazione e'
possibile operare una ricomprensione di fenomeni non ancora esistenti
all'epoca della promulgazione.
Questo e' un aspetto importantissimo e non e' una mia idea: il diritto
per i rapporti fra privati (diritto civile) non puo' permettersi il
lusso di tralasciare importanti fenomeni (fattispecie) e pertanto
accadra' sempre che avvocati e soprattutto giudici interpreteranno le
leggi per applicarle a fenomeni nuovi e cio' faranno anche appoggiandosi
all'operato di studiosi (dottrinari) che prima di loro avranno magari
gia' delineato la situazione; spesso le nuove leggi arriveranno
semplicemente a raccogliere dette indicazioni.
Tra l'altro queste tecniche giuridiche servono anche a rimediare a leggi
"vecchie e mal scritte" (se vogliamo dir cosi').
Sulla situazione di Bud P. Bruegger espressi gia' un mio parere.
>
> > Alcune osservazioni.
> >
> > a) Le disposizioni di legge non offrendo una
> > concettualizzazione astratta dell'oggetto della normativa
> > pongono il problema di operare una ricostruzione logica di
> > quella che e' la natura della "cosa" presa in considerazione
> > [...]
>
> Queste sono, ovviamente, tue opinioni e speculazioni su una
> *possibile* interpretazione (o meglio, revisione) della legge
> italiana sul diritto d'autore, alla luce del concetto generale
> Proprieta` Intellettuale(TM).
Io non scherzerei sul concetto "proprieta' intellettuale": non e' un
abuso delle "multinazionali", e' un concetto ed una categoria giuridica
di oramai antica determinazione e dignita' assunto nell'ordinamento e
direi inamovibile.
Non potete farci molto, a meno di una riforma direi di portata
costituzionale.
> Insomma: per interpretare
> "correttamente" la legge (specie nelle sue "lacune") si dovrebbe
> presupporre l'esistenza di un generale diritto al monopolio sullo
> sfruttamento economico delle proprie idee; e sulla base di questo si
> dovrebbero definire i vari casi (diritto d'autore, brevetto, ecc).
>
Quasi...
Il "monopolio" non e' sulle proprie "idee" come mi sono sforzato piu'
volte di illustrare, essendo le idee irriducibili all'oggetto (quid)
"opera dell'ingegno" oppure "invenzione", esso (volendo continuare con
la tua metafora) e' sul proprio lavoro creativo, sul frutto del proprio
lavoro intellettuale che per definizione e' immateriale.
> Fortunatamente (secondo me) questo concetto di Proprieta`
> Intellettuale(TM) *non* esiste e *non* e` definito nelle leggi
> italiane.
Nel diritto non e' sempre necessaria una definizione statuita per legge,
come puo' essere per le scienze naturali p.e. riguardo all'oggetto
"infezione virale" (fatemi passare l'esempio), essendo non solo
possibile ma addirittura auspicabile e comunque immanente alla scienza
giuridica la ricostruzione concettuale, deduttiva o induttiva: come mi
sono sforzato piu' volte di spiegare.
"Proprieta' intellettuale" e' un concetto ed una categoria giuridica che
fa parte della scienza giuridica e che costituisce strumento dell'attore
di diritto, dal mero soggetto giuridico (chiunque di noi)
all'applicatore del diritto (magistrato).
La proprieta' intellettuale *gia'* esiste.
> Esistono solo diverse tipologie *separate* di proprieta`
> dell'immateriale (diritto d'autore, brevetto, ecc), che si applicano
> a *diversi* campi (opere dell'ingegno, processi industriali, ecc).
>
Non sono "campi diversi", sono sottoinsiemi (per dir cosi') ovvero
sottocategorie: come piu' volte ho detto sia l'opera dell'ingegno sia
l'invenzione brevettabile sono frutto del lavoro intelletuale (creativo).
Non facciamo confusione coi "processi industriali", concetto vago e
trasversale agitato da ideologi in mala fede ed il piu' delle volte
trattato in un contesto di common law in ambiti tutti da chiarire:
"oggetti" "industriali" possono ricadere nella categoria invenzione
brevettabile (p.e. forme e modelli industriali) oppure nella categoria
"patrimonio aziendale" (p.e. avviamento) o anche "segni distintivi
dell'azienda" (p.e. marchio), c'e' eccessiva ampiezza.
A meno che non si stia trattando specificamente dei "processi per la
produzione industriale"...
> E anche in ambito giuridico *non* c'e` un accordo sull'opportunita`
> di creare l'artificio della Proprieta` Intellettuale(TM), perche`
> non e` detto che esso possa avere ricadute positive sulla societa`
> (e questo dovrebbe essere il fattore discriminante che giustifica la
> creazione di *qualunque* artificio giuridico). Un esempio di questo
> punto di vista si puo` leggere qui:
>
> LA NATURA DEL DIRITTO D'AUTORE
> Giovanni Ramello e Francesco Silva
> http://www.biblio.liuc.it:8080/biblio/liucpap/pdf/44.pdf
Ecco: si puo' dire che ci sono posizioni dottrinarie in contrasto.
Pero' in diritto e' nota la condizione di "posizione dottrinaria
minoritaria"...
E non sto qui a dire in che direzione il piu' delle volte va il concreto
atteggiarsi dell'ordinamento...
Ti ringrazio per la segnalazione del documento: l'ho subito scaricato,
lo leggero'.
>
> Quindi, in estrema sintesi: queste tue speculazioni (piu` o meno
> condivisibili) all'atto pratico *non* riguardano il caso di
> reverse-engineering che ha aperto questo thread (almeno, non con le
> leggi attuali).
>
Rigurdao a quello gia' dissi... A questo punto spero che Bud P. Bruegger
non si sia perso!
>
> > La portata del disposto puo' assumere dimensioni
> > inimmaginabili: nel momento in cui la convenzione di Berna
> > manca di una definizione esplicita di "programma per
> > elaboratore" e si limita a ricondurre l'oggetto "programma per
> > elaboratore" alla classe "opere letterarie" (ora pero' non ho
> > a disposizione il testo!) quale "forma" assume o puo' assumere
> > l'"oggetto" "programma per elaboratore"? Solo "partizionatore
> > ed inizializzatore di NTFS"? O magari anche "strutturazione
> > informatica che sostanzia l'ingegnosa disposizione di dati di
> > NTFS"?
>
> Questa e` una speculazione abbastanza surreale (almeno dal punto di
> vista informatico). Se si presuppone che in diritto si possano
> ridefinire i termini a proprio piacimento, allora non si puo` far
> altro che vivere nel terrore di essere denunciati per il minimo
> cavillo (non che questo non accada, per carita`). Tanto vale
> spegnere il computer (o cessare qualunque altra attivita`) e
> chiudersi in una grotta.
Su questo punto ti rimando a quanto espresso sopra in tema di
interpretazione del diritto.
Niente allarmismi...
>
>
> > NTFS se non e' opera dell'ingegno e' invenzione: decidete voi,
> > a me adesso qui poco mi cala.
>
> Devi chiarire a cosa ti riferisci con "NTFS", perche` mi pare che
> utilizzi il termine in modo fumoso.
>
> Il documento contenente le specifiche di NTFS e` sicuramente
> un'opera d'ingegno tutelata da diritto d'autore.
>
Giusto.
> Il formato NTFS "in quanto tale" e` sicuramente una invenzione, che
> *non* puo` essere coperta da diritto d'autore, e che, quando
> implementata tramite programma per computer, *non* puo` essere
> neppure brevettata (come dicono esplicitamente le norme europee
> sulla brevettabilita`).
Eh, no! Qui c'e' un'incoerenza di fondo: se in virtu' delle categorie
giuridiche si assume che 'Il formato NTFS "in quanto tale" e`
sicuramente una invenzione' non si puo' poi affermare che esso non sia
brevettabile (sempre beninteso che non manchi di innovazione e profitto
economico).
Ho inteso che il tuo ragionamento e' "NTFS non ha forma di opera
dell'ingegno, ha forma di invenzione ma siccome la normativa europea
dice che i programmi non sostanziano [o "danno luogo": mo' non ho tempo
di andare a vedere la normativa per trovare l'espressione piu' adatta,
se si preferisce si puo' usare "implementano"] invenzioni brevettabili
allora non e' brevettabile", ma questo percorso e' erroneo.
I punti sono:
1) in generale la normativa vigente assume i programmi per elaboratori
come opere dell'ingegno;
2) in generale la normativa vigente vieta che i programmi per
elaboratori e loro "prodotti" (anche qui non ho tempo di rilevare la
terminologia usata: insomma, intendiamoci: quando la legge parla dei
processi risultanti, no?) siano invenzioni brevettabili: ed in verita'
qui si deve solo rinvenire un ribadire di quanto sopra;
3) ho NTFS che e' un "oggetto informatico sostanziante un lavoro
creativo": che roba e'?
4) non potendo essere un'invenzione brevettabile ma avendo chiaramente
forma di "risultante di un lavoro creativo" NTFS e' un'opera dell'ingegno.
Un'ipotesi residuale ed alternativa sarebbe: la normativa vigente
statuisce *espressamente* che l'"oggetto informatico sostanziante un
lavoro creativo" (mo' senza andare nei particolari...) NTFS e'
un'invenzione (ha natura di invenzione) *ma* *non* brevettabile.
Cioe' la legge pone una norma eccezionale per riconoscere la natura di
invenzione di un tale oggetto ma per vietarne specificamente la
brevettabilita' pur avendo innovazione e sfruttabilita' economica: p.e.
fa cio' per motivi di progresso per la collettivita' e sicurezza per lo
Stato.
Si badi: non sto dicendo che la legge deve citare "NTFS" o "ext3", sto
dicendo che dovrebbe delineare un quadro specifico ecc. ecc.!
Ma quest'ipotesi non mi pare accoglibile: perche' in questo ambito del
diritto civile mancando tale norma eccezionale (e mi pare mi manchi, non
essendo sufficienti quelle altre...) si verifica un'intervento della
disciplina giuridica come da me ricostruita in virtu' della capacita'
"espansiva" dell'ordinamento (interpretazione estensiva ed analogica ecc.).
>
>
> > Riguardo l'inciso della norma "Restano esclusi dalla tutela
> > accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno
> > alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi
> > quelli alla base delle sue interfacce." a mio parere la sua
> > portata e' alquanto limitata e collaterale: esemplificando, si
> > escludono le "trovate" "interfaccia a finestre" oppure
> > "interazione punta e clicca" oppure "emulazione a schermo di
> > un foglio dove scrivere" (cioe' l'"idea" "elaboratore di
> > testi").
> >
> > Insomma, non si fa che ribadire un concetto gia' sedimentato:
> > le "idee" non possono essere oggetto di opera dell'ingegno ne'
> > di brevetto (e difatti si dice "le idee"...) .
>
> ...ma la legge dice anche che "le idee i principi" alla base del
> programma possono essere ricavati ricorrendo (anche senza il
> permesso dell'autore) al reverse-engineering (art. 64-ter).
>
> Quindi, se la definizione di "idee e principi" fosse davvero
> restrittiva come tu la intendi, allora l'art. 64-ter sarebbe privo
> di senso: esso fornirebbe il diritto al reverse-engineering per
> ricavare elementi banali, facilmente osservabili anche senza
> disassemblare, studiare o addirittura eseguire il software
> (basterebbe vedere di sfuggita una schermata statica...).
>
Purtroppo i termini nella legge non hanno un significato univoco come i
termini di una formula matematica: il loro senso va ricostruito volta
per volta in relazione a vari elementi come p.e. il contesto.
Non esagero ne' scherzo ne' tiro l'acqua al mio mulino: il diritto e' cosi'.
Li' ci sono accezioni diverse...
>
> > >Ovviamente potrei sbagliarmi, dato che non sono un legale ---
> > >pero` gradirei sapere quali articoli di legge smentiscono le
> > >mie ipotesi.
> >
> > Questi aspeti sono stati gia' trattati in precedenti lettere.
>
> Fino ad ora non ho trovato riferimenti ad articoli di legge, ma solo
> le tue opinioni dal punto di vista della Proprieta`
> Intellettuale(TM) (che, come gia` appurato, non sono formalizzate in
> nessuna legge, e dunque non riguardano il caso specifico che ha
> aperto questo thread).
>
> O forse mi sono perso qualcosa? A quali tue e-mail ti riferisci?
>
Mi riferisco proprio alle mie ricostruzioni, ed io mi baso sul materiale
di studio (leggi, manuali, lezioni, saggi qunidi "dottrina", poi ci sono
le sentenze) di cui dispongo.
In riferimento a cio' vale quanto scritto in questa.
> Ciao,
> alceste
Ciao
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