[Diritto] reverse engineering e open source

Carmine Malice instarvega_capitanlug at yahoo.it
Mon Mar 29 17:05:05 CEST 2004


Alceste Scalas ha scritto:
> On Mon, Mar 29, 2004 at 11:22:10AM +0200, Carmine Malice wrote:
>     > Alceste Scalas ha scritto:
>     > >La legge  italiana sul diritto  d'autore (633/1941) definisce
>     > >cosa siano le "opere protette":
>     > >
>     > >[...]
>     > >
>     > >Mi pare che l'"ingegnosa  disposizione di dati" che sostanzia
>     > >NTFS non rientri in alcun modo in questa definizione.
>     > >
>     > >Nell'articolo 2 si parla ancora di programmi per elaboratore:
>     > >
>     > >[...]
>     > >
>     > >Anche   in   questo   paragrafo  non   rientra   l'"ingegnosa
>     > >disposizione di dati" che sostanzia NTFS...
>     > 
>     > Una risposta puo' essere data qui per entrambe le norme, oltre
>     > ulteriori specificazioni.
>     > 
>     > La legge sul diritto d'autore e' una normativa alquanto
>     > datata [...]
>     > 
>     > [...] la legge non offre una definizione generale ed astratta
>     > e quindi concettuale dell'oggetto "opera dell'ingegno" ma
>     > procede per esemplificazione [...]
> 
> Quindi, sintetizzando:
> 
>     1. i   protocolli   "in  quanto   tali"   *non*  sono   protetti
>        dall'attuale  legge  italiana sul  diritto  d'autore, che  si
>        occupa di altre cose (elencate);
> 
>     2. la legge e` vecchia, mal scritta, ecc. ecc;
> 
> Direi che siamo  d'accordo su entrambe le cose.   I programmatori di
> Samba  (e Bud  P. Bruegger,  che  ha aperto  questo thread)  possono
> andare sul tranquillo.
> 

No: non siamo d'accordo.
Perche' per la normativa civilista e' possibile l'interpretazione 
estensiva ed analogica e come ho gia' illustrato gli ordinamenti attuali 
tendono sempre piu' a ricomprendere nella propria disciplina gli aspetti 
piu' articolati della societa'.

In diritto civile non vale la regola che cio' che non e' espressamente 
citato non e' disciplinato [tu dici "diritto  d'autore, che  si occupa 
di altre cose (elencate);"] pertanto mediante l'interpretazione e' 
possibile operare una ricomprensione di fenomeni non ancora esistenti 
all'epoca della promulgazione.

Questo e' un aspetto importantissimo e non e' una mia idea: il diritto 
per i rapporti fra privati (diritto civile) non puo' permettersi il 
lusso di tralasciare importanti fenomeni (fattispecie) e pertanto 
accadra' sempre che avvocati e soprattutto giudici interpreteranno le 
leggi per applicarle a fenomeni nuovi e cio' faranno anche appoggiandosi 
all'operato di studiosi (dottrinari) che prima di loro avranno magari 
gia' delineato la situazione; spesso le nuove leggi arriveranno 
semplicemente a raccogliere dette indicazioni.

Tra l'altro queste tecniche giuridiche servono anche a rimediare a leggi 
"vecchie e mal scritte" (se vogliamo dir cosi').

Sulla situazione di Bud P. Bruegger espressi gia' un mio parere.

> 
>     > Alcune osservazioni.
>     > 
>     > a) Le disposizioni di legge non offrendo una
>     > concettualizzazione astratta dell'oggetto della normativa
>     > pongono il problema di operare una ricostruzione logica di
>     > quella che e' la natura della "cosa" presa in considerazione
>     > [...]
> 
> Queste  sono,  ovviamente,  tue   opinioni  e  speculazioni  su  una
> *possibile*  interpretazione  (o   meglio,  revisione)  della  legge
> italiana  sul  diritto d'autore,  alla  luce  del concetto  generale
> Proprieta`    Intellettuale(TM).

Io non scherzerei sul concetto "proprieta' intellettuale": non e' un 
abuso delle "multinazionali", e' un concetto ed una categoria giuridica 
di oramai antica determinazione e dignita' assunto nell'ordinamento e 
direi inamovibile.
Non potete farci molto, a meno di una riforma direi di portata 
costituzionale.

>     Insomma:    per    interpretare
> "correttamente"  la legge  (specie nelle  sue "lacune")  si dovrebbe
> presupporre l'esistenza  di un  generale diritto al  monopolio sullo
> sfruttamento economico delle proprie idee; e sulla base di questo si
> dovrebbero definire i vari casi (diritto d'autore, brevetto, ecc).
> 

Quasi...
Il "monopolio" non e' sulle proprie "idee" come mi sono sforzato piu' 
volte di illustrare, essendo le idee irriducibili all'oggetto (quid) 
"opera dell'ingegno" oppure "invenzione", esso (volendo continuare con 
la tua metafora) e' sul proprio lavoro creativo, sul frutto del proprio 
lavoro intellettuale che per definizione e' immateriale.

> Fortunatamente   (secondo   me)   questo  concetto   di   Proprieta`
> Intellettuale(TM)  *non*  esiste e  *non*  e`  definito nelle  leggi
> italiane.

Nel diritto non e' sempre necessaria una definizione statuita per legge, 
come puo' essere per le scienze naturali p.e. riguardo all'oggetto 
"infezione virale" (fatemi passare l'esempio), essendo non solo 
possibile ma addirittura auspicabile e comunque immanente alla scienza 
giuridica la ricostruzione concettuale, deduttiva o induttiva: come mi 
sono sforzato piu' volte di spiegare.
"Proprieta' intellettuale" e' un concetto ed una categoria giuridica che 
fa parte della scienza giuridica e che costituisce strumento dell'attore 
di diritto, dal mero soggetto giuridico (chiunque di noi) 
all'applicatore del diritto (magistrato).
La proprieta' intellettuale *gia'* esiste.

>  Esistono solo  diverse tipologie *separate* di proprieta`
> dell'immateriale (diritto d'autore, brevetto, ecc), che si applicano
> a *diversi* campi (opere dell'ingegno, processi industriali, ecc).
> 

Non sono "campi diversi", sono sottoinsiemi (per dir cosi') ovvero 
sottocategorie: come piu' volte ho detto sia l'opera dell'ingegno sia 
l'invenzione brevettabile sono frutto del lavoro intelletuale (creativo).
Non facciamo confusione coi "processi industriali", concetto vago e 
trasversale agitato da ideologi in mala fede ed il piu' delle volte 
trattato in un contesto di common law in ambiti tutti da chiarire: 
"oggetti" "industriali" possono ricadere nella categoria invenzione 
brevettabile (p.e. forme e modelli industriali) oppure nella categoria 
"patrimonio aziendale" (p.e. avviamento) o anche "segni distintivi 
dell'azienda" (p.e. marchio), c'e' eccessiva ampiezza.
A meno che non si stia trattando specificamente dei "processi per la 
produzione industriale"...

> E anche in ambito  giuridico *non* c'e` un accordo sull'opportunita`
> di  creare l'artificio  della Proprieta`  Intellettuale(TM), perche`
> non e` detto  che esso possa avere ricadute  positive sulla societa`
> (e questo dovrebbe essere il fattore discriminante che giustifica la
> creazione di *qualunque* artificio giuridico).  Un esempio di questo
> punto di vista si puo` leggere qui:
> 
>     LA NATURA DEL DIRITTO D'AUTORE
>     Giovanni Ramello e Francesco Silva
>     http://www.biblio.liuc.it:8080/biblio/liucpap/pdf/44.pdf

Ecco: si puo' dire che ci sono posizioni dottrinarie in contrasto.
Pero' in diritto e' nota la condizione di "posizione dottrinaria 
minoritaria"...
E non sto qui a dire in che direzione il piu' delle volte va il concreto 
atteggiarsi dell'ordinamento...
Ti ringrazio per la segnalazione del documento: l'ho subito scaricato, 
lo leggero'.

> 
> Quindi,  in estrema sintesi:  queste tue  speculazioni (piu`  o meno
> condivisibili)  all'atto   pratico  *non*  riguardano   il  caso  di
> reverse-engineering che ha aperto  questo thread (almeno, non con le
> leggi attuali).
> 

Rigurdao a quello gia' dissi... A questo punto spero che Bud P. Bruegger 
non si sia perso!

> 
>     > La portata del disposto puo' assumere dimensioni
>     > inimmaginabili: nel momento in cui la convenzione di Berna
>     > manca di una definizione esplicita di "programma per
>     > elaboratore" e si limita a ricondurre l'oggetto "programma per
>     > elaboratore" alla classe "opere letterarie" (ora pero' non ho
>     > a disposizione il testo!) quale "forma" assume o puo' assumere
>     > l'"oggetto" "programma per elaboratore"? Solo "partizionatore
>     > ed inizializzatore di NTFS"? O magari anche "strutturazione
>     > informatica che sostanzia l'ingegnosa disposizione di dati di
>     > NTFS"?
> 
> Questa e` una speculazione  abbastanza surreale (almeno dal punto di
> vista  informatico).  Se  si presuppone  che in  diritto  si possano
> ridefinire i  termini a proprio  piacimento, allora non si  puo` far
> altro  che vivere  nel terrore  di essere  denunciati per  il minimo
> cavillo  (non  che questo  non  accada,  per  carita`).  Tanto  vale
> spegnere  il  computer  (o  cessare  qualunque  altra  attivita`)  e
> chiudersi in una grotta.

Su questo punto ti rimando a quanto espresso sopra in tema di 
interpretazione del diritto.
Niente allarmismi...

> 
> 
>     > NTFS se non e' opera dell'ingegno e' invenzione: decidete voi,
>     > a me adesso qui poco mi cala.
> 
> Devi chiarire  a cosa ti riferisci  con "NTFS", perche`  mi pare che
> utilizzi il termine in modo fumoso.
> 
> Il  documento  contenente  le  specifiche  di  NTFS  e`  sicuramente
> un'opera d'ingegno tutelata da diritto d'autore.
> 

Giusto.

> Il formato NTFS "in quanto  tale" e` sicuramente una invenzione, che
> *non*  puo`  essere  coperta  da  diritto d'autore,  e  che,  quando
> implementata  tramite  programma  per  computer, *non*  puo`  essere
> neppure  brevettata  (come dicono  esplicitamente  le norme  europee
> sulla brevettabilita`).

Eh, no! Qui c'e' un'incoerenza di fondo: se in virtu' delle categorie 
giuridiche si assume che 'Il formato NTFS "in quanto  tale" e` 
sicuramente una invenzione' non si puo' poi affermare che esso non sia 
brevettabile (sempre beninteso che non manchi di innovazione e profitto 
economico).

Ho inteso che il tuo ragionamento e' "NTFS non ha forma di opera 
dell'ingegno, ha forma di invenzione ma siccome la normativa europea 
dice che i programmi non sostanziano [o "danno luogo": mo' non ho tempo 
di andare a vedere la normativa per trovare l'espressione piu' adatta, 
se si preferisce si puo' usare "implementano"] invenzioni brevettabili 
allora non e' brevettabile", ma questo percorso e' erroneo.

I punti sono:
1) in generale la normativa vigente assume i programmi per elaboratori 
come opere dell'ingegno;
2) in generale la normativa vigente vieta che i programmi per 
elaboratori e loro "prodotti" (anche qui non ho tempo di rilevare la 
terminologia usata: insomma, intendiamoci: quando la legge parla dei 
processi risultanti, no?) siano invenzioni brevettabili: ed in verita' 
qui si deve solo rinvenire un ribadire di quanto sopra;
3) ho NTFS che e' un "oggetto informatico sostanziante un lavoro 
creativo": che roba e'?
4) non potendo essere un'invenzione brevettabile ma avendo chiaramente 
forma di "risultante di un lavoro creativo" NTFS e' un'opera dell'ingegno.

Un'ipotesi residuale ed alternativa sarebbe: la normativa vigente 
statuisce *espressamente* che l'"oggetto informatico sostanziante un 
lavoro creativo" (mo' senza andare nei particolari...) NTFS e' 
un'invenzione (ha natura di invenzione) *ma* *non* brevettabile.
Cioe' la legge pone una norma eccezionale per riconoscere la natura di 
invenzione di un tale oggetto ma per vietarne specificamente la 
brevettabilita' pur avendo innovazione e sfruttabilita' economica: p.e. 
fa cio' per motivi di progresso per la collettivita' e sicurezza per lo 
Stato.
Si badi: non sto dicendo che la legge deve citare "NTFS" o "ext3", sto 
dicendo che dovrebbe delineare un quadro specifico ecc. ecc.!

Ma quest'ipotesi non mi pare accoglibile: perche' in questo ambito del 
diritto civile mancando tale norma eccezionale (e mi pare mi manchi, non 
essendo sufficienti quelle altre...) si verifica un'intervento della 
disciplina giuridica come da me ricostruita in virtu' della capacita' 
"espansiva" dell'ordinamento (interpretazione estensiva ed analogica ecc.).

> 
> 
>     > Riguardo l'inciso della norma "Restano esclusi dalla tutela
>     > accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno
>     > alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi
>     > quelli alla base delle sue interfacce." a mio parere la sua
>     > portata e' alquanto limitata e collaterale: esemplificando, si
>     > escludono le "trovate" "interfaccia a finestre" oppure
>     > "interazione punta e clicca" oppure "emulazione a schermo di
>     > un foglio dove scrivere" (cioe' l'"idea" "elaboratore di
>     > testi").
>     >
>     > Insomma, non si fa che ribadire un concetto gia' sedimentato:
>     > le "idee" non possono essere oggetto di opera dell'ingegno ne'
>     > di brevetto (e difatti si dice "le idee"...) .
> 
> ...ma la  legge dice anche  che "le idee  i principi" alla  base del
> programma  possono  essere   ricavati  ricorrendo  (anche  senza  il
> permesso dell'autore) al reverse-engineering (art. 64-ter).
> 
> Quindi,  se  la  definizione  di  "idee e  principi"  fosse  davvero
> restrittiva come tu la  intendi, allora l'art.  64-ter sarebbe privo
> di  senso: esso  fornirebbe  il diritto  al reverse-engineering  per
> ricavare  elementi   banali,  facilmente  osservabili   anche  senza
> disassemblare,   studiare  o   addirittura   eseguire  il   software
> (basterebbe vedere di sfuggita una schermata statica...). 
> 

Purtroppo i termini nella legge non hanno un significato univoco come i 
termini di una formula matematica: il loro senso va ricostruito volta 
per volta in relazione a vari elementi come p.e. il contesto.
Non esagero ne' scherzo ne' tiro l'acqua al mio mulino: il diritto e' cosi'.
Li' ci sono accezioni diverse...

> 
>     > >Ovviamente potrei sbagliarmi, dato che non sono un legale ---
>     > >pero` gradirei sapere quali  articoli di legge smentiscono le
>     > >mie ipotesi.
>     > 
>     > Questi aspeti sono stati gia' trattati in precedenti lettere.
> 
> Fino ad ora non ho trovato riferimenti ad articoli di legge, ma solo
> le   tue   opinioni   dal    punto   di   vista   della   Proprieta`
> Intellettuale(TM) (che, come gia` appurato, non sono formalizzate in
> nessuna  legge, e  dunque non  riguardano il  caso specifico  che ha
> aperto questo thread). 
> 
> O forse mi sono perso qualcosa?  A quali tue e-mail ti riferisci?
> 

Mi riferisco proprio alle mie ricostruzioni, ed io mi baso sul materiale 
di studio (leggi, manuali, lezioni, saggi qunidi "dottrina", poi ci sono 
le sentenze) di cui dispongo.
In riferimento a cio' vale quanto scritto in questa.

> Ciao,

 > alceste

Ciao




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