[Diritto] reverse engineering e open source

Alceste Scalas alceste.scalas at gmx.net
Mon Mar 29 15:57:57 CEST 2004


On Mon, Mar 29, 2004 at 11:22:10AM +0200, Carmine Malice wrote:
    > Alceste Scalas ha scritto:
    > >La legge  italiana sul diritto  d'autore (633/1941) definisce
    > >cosa siano le "opere protette":
    > >
    > >[...]
    > >
    > >Mi pare che l'"ingegnosa  disposizione di dati" che sostanzia
    > >NTFS non rientri in alcun modo in questa definizione.
    > >
    > >Nell'articolo 2 si parla ancora di programmi per elaboratore:
    > >
    > >[...]
    > >
    > >Anche   in   questo   paragrafo  non   rientra   l'"ingegnosa
    > >disposizione di dati" che sostanzia NTFS...
    > 
    > Una risposta puo' essere data qui per entrambe le norme, oltre
    > ulteriori specificazioni.
    > 
    > La legge sul diritto d'autore e' una normativa alquanto
    > datata [...]
    > 
    > [...] la legge non offre una definizione generale ed astratta
    > e quindi concettuale dell'oggetto "opera dell'ingegno" ma
    > procede per esemplificazione [...]

Quindi, sintetizzando:

    1. i   protocolli   "in  quanto   tali"   *non*  sono   protetti
       dall'attuale  legge  italiana sul  diritto  d'autore, che  si
       occupa di altre cose (elencate);

    2. la legge e` vecchia, mal scritta, ecc. ecc;

Direi che siamo  d'accordo su entrambe le cose.   I programmatori di
Samba  (e Bud  P. Bruegger,  che  ha aperto  questo thread)  possono
andare sul tranquillo.


    > Alcune osservazioni.
    > 
    > a) Le disposizioni di legge non offrendo una
    > concettualizzazione astratta dell'oggetto della normativa
    > pongono il problema di operare una ricostruzione logica di
    > quella che e' la natura della "cosa" presa in considerazione
    > [...]

Queste  sono,  ovviamente,  tue   opinioni  e  speculazioni  su  una
*possibile*  interpretazione  (o   meglio,  revisione)  della  legge
italiana  sul  diritto d'autore,  alla  luce  del concetto  generale
Proprieta`    Intellettuale(TM).     Insomma:    per    interpretare
"correttamente"  la legge  (specie nelle  sue "lacune")  si dovrebbe
presupporre l'esistenza  di un  generale diritto al  monopolio sullo
sfruttamento economico delle proprie idee; e sulla base di questo si
dovrebbero definire i vari casi (diritto d'autore, brevetto, ecc).

Fortunatamente   (secondo   me)   questo  concetto   di   Proprieta`
Intellettuale(TM)  *non*  esiste e  *non*  e`  definito nelle  leggi
italiane.  Esistono solo  diverse tipologie *separate* di proprieta`
dell'immateriale (diritto d'autore, brevetto, ecc), che si applicano
a *diversi* campi (opere dell'ingegno, processi industriali, ecc).

E anche in ambito  giuridico *non* c'e` un accordo sull'opportunita`
di  creare l'artificio  della Proprieta`  Intellettuale(TM), perche`
non e` detto  che esso possa avere ricadute  positive sulla societa`
(e questo dovrebbe essere il fattore discriminante che giustifica la
creazione di *qualunque* artificio giuridico).  Un esempio di questo
punto di vista si puo` leggere qui:

    LA NATURA DEL DIRITTO D'AUTORE
    Giovanni Ramello e Francesco Silva
    http://www.biblio.liuc.it:8080/biblio/liucpap/pdf/44.pdf

Quindi,  in estrema sintesi:  queste tue  speculazioni (piu`  o meno
condivisibili)  all'atto   pratico  *non*  riguardano   il  caso  di
reverse-engineering che ha aperto  questo thread (almeno, non con le
leggi attuali).


    > La portata del disposto puo' assumere dimensioni
    > inimmaginabili: nel momento in cui la convenzione di Berna
    > manca di una definizione esplicita di "programma per
    > elaboratore" e si limita a ricondurre l'oggetto "programma per
    > elaboratore" alla classe "opere letterarie" (ora pero' non ho
    > a disposizione il testo!) quale "forma" assume o puo' assumere
    > l'"oggetto" "programma per elaboratore"? Solo "partizionatore
    > ed inizializzatore di NTFS"? O magari anche "strutturazione
    > informatica che sostanzia l'ingegnosa disposizione di dati di
    > NTFS"?

Questa e` una speculazione  abbastanza surreale (almeno dal punto di
vista  informatico).  Se  si presuppone  che in  diritto  si possano
ridefinire i  termini a proprio  piacimento, allora non si  puo` far
altro  che vivere  nel terrore  di essere  denunciati per  il minimo
cavillo  (non  che questo  non  accada,  per  carita`).  Tanto  vale
spegnere  il  computer  (o  cessare  qualunque  altra  attivita`)  e
chiudersi in una grotta.


    > NTFS se non e' opera dell'ingegno e' invenzione: decidete voi,
    > a me adesso qui poco mi cala.

Devi chiarire  a cosa ti riferisci  con "NTFS", perche`  mi pare che
utilizzi il termine in modo fumoso.

Il  documento  contenente  le  specifiche  di  NTFS  e`  sicuramente
un'opera d'ingegno tutelata da diritto d'autore.

Il formato NTFS "in quanto  tale" e` sicuramente una invenzione, che
*non*  puo`  essere  coperta  da  diritto d'autore,  e  che,  quando
implementata  tramite  programma  per  computer, *non*  puo`  essere
neppure  brevettata  (come dicono  esplicitamente  le norme  europee
sulla brevettabilita`).


    > Riguardo l'inciso della norma "Restano esclusi dalla tutela
    > accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno
    > alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi
    > quelli alla base delle sue interfacce." a mio parere la sua
    > portata e' alquanto limitata e collaterale: esemplificando, si
    > escludono le "trovate" "interfaccia a finestre" oppure
    > "interazione punta e clicca" oppure "emulazione a schermo di
    > un foglio dove scrivere" (cioe' l'"idea" "elaboratore di
    > testi").
    >
    > Insomma, non si fa che ribadire un concetto gia' sedimentato:
    > le "idee" non possono essere oggetto di opera dell'ingegno ne'
    > di brevetto (e difatti si dice "le idee"...) .

...ma la  legge dice anche  che "le idee  i principi" alla  base del
programma  possono  essere   ricavati  ricorrendo  (anche  senza  il
permesso dell'autore) al reverse-engineering (art. 64-ter).

Quindi,  se  la  definizione  di  "idee e  principi"  fosse  davvero
restrittiva come tu la  intendi, allora l'art.  64-ter sarebbe privo
di  senso: esso  fornirebbe  il diritto  al reverse-engineering  per
ricavare  elementi   banali,  facilmente  osservabili   anche  senza
disassemblare,   studiare  o   addirittura   eseguire  il   software
(basterebbe vedere di sfuggita una schermata statica...). 


    > >Ovviamente potrei sbagliarmi, dato che non sono un legale ---
    > >pero` gradirei sapere quali  articoli di legge smentiscono le
    > >mie ipotesi.
    > 
    > Questi aspeti sono stati gia' trattati in precedenti lettere.

Fino ad ora non ho trovato riferimenti ad articoli di legge, ma solo
le   tue   opinioni   dal    punto   di   vista   della   Proprieta`
Intellettuale(TM) (che, come gia` appurato, non sono formalizzate in
nessuna  legge, e  dunque non  riguardano il  caso specifico  che ha
aperto questo thread). 

O forse mi sono perso qualcosa?  A quali tue e-mail ti riferisci?

Ciao,

alceste
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