[Diritto] reverse engineering e open source
Alceste Scalas
alceste.scalas at gmx.net
Mon Mar 29 15:57:57 CEST 2004
On Mon, Mar 29, 2004 at 11:22:10AM +0200, Carmine Malice wrote:
> Alceste Scalas ha scritto:
> >La legge italiana sul diritto d'autore (633/1941) definisce
> >cosa siano le "opere protette":
> >
> >[...]
> >
> >Mi pare che l'"ingegnosa disposizione di dati" che sostanzia
> >NTFS non rientri in alcun modo in questa definizione.
> >
> >Nell'articolo 2 si parla ancora di programmi per elaboratore:
> >
> >[...]
> >
> >Anche in questo paragrafo non rientra l'"ingegnosa
> >disposizione di dati" che sostanzia NTFS...
>
> Una risposta puo' essere data qui per entrambe le norme, oltre
> ulteriori specificazioni.
>
> La legge sul diritto d'autore e' una normativa alquanto
> datata [...]
>
> [...] la legge non offre una definizione generale ed astratta
> e quindi concettuale dell'oggetto "opera dell'ingegno" ma
> procede per esemplificazione [...]
Quindi, sintetizzando:
1. i protocolli "in quanto tali" *non* sono protetti
dall'attuale legge italiana sul diritto d'autore, che si
occupa di altre cose (elencate);
2. la legge e` vecchia, mal scritta, ecc. ecc;
Direi che siamo d'accordo su entrambe le cose. I programmatori di
Samba (e Bud P. Bruegger, che ha aperto questo thread) possono
andare sul tranquillo.
> Alcune osservazioni.
>
> a) Le disposizioni di legge non offrendo una
> concettualizzazione astratta dell'oggetto della normativa
> pongono il problema di operare una ricostruzione logica di
> quella che e' la natura della "cosa" presa in considerazione
> [...]
Queste sono, ovviamente, tue opinioni e speculazioni su una
*possibile* interpretazione (o meglio, revisione) della legge
italiana sul diritto d'autore, alla luce del concetto generale
Proprieta` Intellettuale(TM). Insomma: per interpretare
"correttamente" la legge (specie nelle sue "lacune") si dovrebbe
presupporre l'esistenza di un generale diritto al monopolio sullo
sfruttamento economico delle proprie idee; e sulla base di questo si
dovrebbero definire i vari casi (diritto d'autore, brevetto, ecc).
Fortunatamente (secondo me) questo concetto di Proprieta`
Intellettuale(TM) *non* esiste e *non* e` definito nelle leggi
italiane. Esistono solo diverse tipologie *separate* di proprieta`
dell'immateriale (diritto d'autore, brevetto, ecc), che si applicano
a *diversi* campi (opere dell'ingegno, processi industriali, ecc).
E anche in ambito giuridico *non* c'e` un accordo sull'opportunita`
di creare l'artificio della Proprieta` Intellettuale(TM), perche`
non e` detto che esso possa avere ricadute positive sulla societa`
(e questo dovrebbe essere il fattore discriminante che giustifica la
creazione di *qualunque* artificio giuridico). Un esempio di questo
punto di vista si puo` leggere qui:
LA NATURA DEL DIRITTO D'AUTORE
Giovanni Ramello e Francesco Silva
http://www.biblio.liuc.it:8080/biblio/liucpap/pdf/44.pdf
Quindi, in estrema sintesi: queste tue speculazioni (piu` o meno
condivisibili) all'atto pratico *non* riguardano il caso di
reverse-engineering che ha aperto questo thread (almeno, non con le
leggi attuali).
> La portata del disposto puo' assumere dimensioni
> inimmaginabili: nel momento in cui la convenzione di Berna
> manca di una definizione esplicita di "programma per
> elaboratore" e si limita a ricondurre l'oggetto "programma per
> elaboratore" alla classe "opere letterarie" (ora pero' non ho
> a disposizione il testo!) quale "forma" assume o puo' assumere
> l'"oggetto" "programma per elaboratore"? Solo "partizionatore
> ed inizializzatore di NTFS"? O magari anche "strutturazione
> informatica che sostanzia l'ingegnosa disposizione di dati di
> NTFS"?
Questa e` una speculazione abbastanza surreale (almeno dal punto di
vista informatico). Se si presuppone che in diritto si possano
ridefinire i termini a proprio piacimento, allora non si puo` far
altro che vivere nel terrore di essere denunciati per il minimo
cavillo (non che questo non accada, per carita`). Tanto vale
spegnere il computer (o cessare qualunque altra attivita`) e
chiudersi in una grotta.
> NTFS se non e' opera dell'ingegno e' invenzione: decidete voi,
> a me adesso qui poco mi cala.
Devi chiarire a cosa ti riferisci con "NTFS", perche` mi pare che
utilizzi il termine in modo fumoso.
Il documento contenente le specifiche di NTFS e` sicuramente
un'opera d'ingegno tutelata da diritto d'autore.
Il formato NTFS "in quanto tale" e` sicuramente una invenzione, che
*non* puo` essere coperta da diritto d'autore, e che, quando
implementata tramite programma per computer, *non* puo` essere
neppure brevettata (come dicono esplicitamente le norme europee
sulla brevettabilita`).
> Riguardo l'inciso della norma "Restano esclusi dalla tutela
> accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno
> alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi
> quelli alla base delle sue interfacce." a mio parere la sua
> portata e' alquanto limitata e collaterale: esemplificando, si
> escludono le "trovate" "interfaccia a finestre" oppure
> "interazione punta e clicca" oppure "emulazione a schermo di
> un foglio dove scrivere" (cioe' l'"idea" "elaboratore di
> testi").
>
> Insomma, non si fa che ribadire un concetto gia' sedimentato:
> le "idee" non possono essere oggetto di opera dell'ingegno ne'
> di brevetto (e difatti si dice "le idee"...) .
...ma la legge dice anche che "le idee i principi" alla base del
programma possono essere ricavati ricorrendo (anche senza il
permesso dell'autore) al reverse-engineering (art. 64-ter).
Quindi, se la definizione di "idee e principi" fosse davvero
restrittiva come tu la intendi, allora l'art. 64-ter sarebbe privo
di senso: esso fornirebbe il diritto al reverse-engineering per
ricavare elementi banali, facilmente osservabili anche senza
disassemblare, studiare o addirittura eseguire il software
(basterebbe vedere di sfuggita una schermata statica...).
> >Ovviamente potrei sbagliarmi, dato che non sono un legale ---
> >pero` gradirei sapere quali articoli di legge smentiscono le
> >mie ipotesi.
>
> Questi aspeti sono stati gia' trattati in precedenti lettere.
Fino ad ora non ho trovato riferimenti ad articoli di legge, ma solo
le tue opinioni dal punto di vista della Proprieta`
Intellettuale(TM) (che, come gia` appurato, non sono formalizzate in
nessuna legge, e dunque non riguardano il caso specifico che ha
aperto questo thread).
O forse mi sono perso qualcosa? A quali tue e-mail ti riferisci?
Ciao,
alceste
--
This .signature is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the Free
Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)
any later version. ___________________________________
______________________________________) PGP information in e-mail header |
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://serverone.firenze.linux.it/pipermail/diritto/attachments/20040329/774fc1b7/attachment.pgp
More information about the Diritto
mailing list