[Diritto] reverse engineering e open source
    Alessandro Rubini 
    rubini at ar.linux.it
       
    Mon Mar 29 19:26:16 CEST 2004
    
    
  
>> Ma quest'ipotesi non mi pare accoglibile: perche' in questo ambito del 
>> diritto civile mancando tale norma eccezionale (e mi pare mi manchi, non 
>> essendo sufficienti quelle altre...) si verifica un'intervento della 
>> disciplina giuridica come da me ricostruita in virtu' della capacita' 
>> "espansiva" dell'ordinamento (interpretazione estensiva ed analogica ecc.).
Oltre alla convenzione europea, anche la normativa nazionale.
Regio decreti 1127 del 29.6.1939 e successive modificazioni
      Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che
   implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione
   industriale.
      Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma
   in particolare:
   a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
   b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per
   gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
   c) le presentazioni di informazioni.
    
    
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