[Diritto] reverse engineering e open source
Alessandro Rubini
rubini at ar.linux.it
Mon Mar 29 19:26:16 CEST 2004
>> Ma quest'ipotesi non mi pare accoglibile: perche' in questo ambito del
>> diritto civile mancando tale norma eccezionale (e mi pare mi manchi, non
>> essendo sufficienti quelle altre...) si verifica un'intervento della
>> disciplina giuridica come da me ricostruita in virtu' della capacita'
>> "espansiva" dell'ordinamento (interpretazione estensiva ed analogica ecc.).
Oltre alla convenzione europea, anche la normativa nazionale.
Regio decreti 1127 del 29.6.1939 e successive modificazioni
Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che
implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione
industriale.
Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma
in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per
gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
c) le presentazioni di informazioni.
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