[Diritto] reverse engineering e open source

Carmine Malice instarvega_capitanlug at yahoo.it
Tue Mar 30 09:06:29 CEST 2004


Alessandro Rubini ha scritto:
>>>Ma quest'ipotesi non mi pare accoglibile: perche' in questo ambito del 
>>>diritto civile mancando tale norma eccezionale (e mi pare mi manchi, non 
>>>essendo sufficienti quelle altre...) si verifica un'intervento della 
>>>disciplina giuridica come da me ricostruita in virtu' della capacita' 
>>>"espansiva" dell'ordinamento (interpretazione estensiva ed analogica ecc.).
> 
> 
> Oltre alla convenzione europea, anche la normativa nazionale.
> 
> Regio decreti 1127 del 29.6.1939 e successive modificazioni
> 
>       Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che
>    implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione
>    industriale.
>       Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma
>    in particolare:
>    a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
>    b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per
>    gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
>    c) le presentazioni di informazioni.

Ringrazio per la precisa trascrizione dei regi decreti, spero sia fedeli.

Vi si legge "Non sono considerate come invenzioni ai sensi del 
precedente comma" quindi: *non* si statuisce che i programmi per 
elaboratori *siano* invenzioni *ma non* ne e' concessa la 
brevettabilita' *bensi'* si statuisce che *non sono considerati* 
invenzioni, cioe' non hanno la natura di invenzioni, pertanto rimane la 
regola che li fa ricadere nella categoria opere dell'ingegno.

Con questi elementi rimane valida la mia ricostruzione, mi dispiace.

Ciao!

P.S.: Il diritto e' una cosa complessa, va studiata: per davvero.


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