[Diritto] reverse engineering e open source
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Tue Mar 30 09:06:29 CEST 2004
Alessandro Rubini ha scritto:
>>>Ma quest'ipotesi non mi pare accoglibile: perche' in questo ambito del
>>>diritto civile mancando tale norma eccezionale (e mi pare mi manchi, non
>>>essendo sufficienti quelle altre...) si verifica un'intervento della
>>>disciplina giuridica come da me ricostruita in virtu' della capacita'
>>>"espansiva" dell'ordinamento (interpretazione estensiva ed analogica ecc.).
>
>
> Oltre alla convenzione europea, anche la normativa nazionale.
>
> Regio decreti 1127 del 29.6.1939 e successive modificazioni
>
> Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che
> implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione
> industriale.
> Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma
> in particolare:
> a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
> b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per
> gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
> c) le presentazioni di informazioni.
Ringrazio per la precisa trascrizione dei regi decreti, spero sia fedeli.
Vi si legge "Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
precedente comma" quindi: *non* si statuisce che i programmi per
elaboratori *siano* invenzioni *ma non* ne e' concessa la
brevettabilita' *bensi'* si statuisce che *non sono considerati*
invenzioni, cioe' non hanno la natura di invenzioni, pertanto rimane la
regola che li fa ricadere nella categoria opere dell'ingegno.
Con questi elementi rimane valida la mia ricostruzione, mi dispiace.
Ciao!
P.S.: Il diritto e' una cosa complessa, va studiata: per davvero.
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