[Diritto] reverse engineering e open source
Alceste Scalas
alceste.scalas at gmx.net
Tue Mar 30 10:54:52 CEST 2004
On Tue, Mar 30, 2004 at 09:06:29AM +0200, Carmine Malice wrote:
> Alessandro Rubini ha scritto:
> > Regio decreti 1127 del 29.6.1939 e successive modificazioni
> >
> > Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni
> > nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad
> > avere un'applicazione industriale.
> > Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
> > precedente comma in particolare:
> > a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi
> > matematici;
> > b) i piani, i principi ed i metodi per attività
> > intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i
> > programmi di elaboratori;
> > c) le presentazioni di informazioni.
>
> Ringrazio per la precisa trascrizione dei regi decreti, spero
> sia fedeli.
>
> Vi si legge "Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
> precedente comma" quindi: *non* si statuisce che i programmi
> per elaboratori *siano* invenzioni *ma non* ne e' concessa la
> brevettabilita' *bensi'* si statuisce che *non sono
> considerati* invenzioni, cioe' non hanno la natura di
> invenzioni, pertanto rimane la regola che li fa ricadere nella
> categoria opere dell'ingegno.
Qui si sta andando sul caotico. Si e` gia` detto che i programmi
per elaboratore *sono* coperti dalle leggi sul diritto d'autore, in
quanto opere d'ingegno.
Forse, con "programma per elaboratore", volevi in realta` riferirti
ai principi alla base dei programmi per elaboratore (per esempio: le
specifiche di NTFS). Ma allora il tuo diventa un ragionamento
fallace: si basa su un assunto falso, ovvero sull'esistenza di una
Proprieta` Intellettuale(TM) che si applica a qualunque
idea/invenzione/quelchevipare, e che *necessariamente* dovrebbe
coprire *anche* i principi alla base dei programmi per computer.
Ma, come si e` detto piu` volte, la legge italiana (e non solo) non
prevede niente del genere.
Inoltre le norme sui brevetti non dicono che i programmi per
elaboratore "non sono considerati invenzioni": dicono che essi non
sono considerati come invenzioni *ai sensi del precedente comma*.
Insomma, le interpretazioni possono essere molteplici. I programmi
per elaboratore potrebbero essere considerate invenzioni, escluse da
brevettabilita` per almeno una delle seguenti condizioni:
a. le invenzioni relative ai programmi per elaboratore, in
quanto tali, non implicano un'attivita` inventiva;
b. le invenzioni relative ai programmi per elaboratore, in
quanto tali, non sono atte ad avere un'applicazione
industriale.
L'ipotesi piu` probabile (secondo me, e non solo) e` la seconda: la
convenzione europea sui brevetti si applica ai processi industriali,
e fa distinzione tra i processi controllati da programmi per
computer (che possono essere brevettati) e i programmi per computer
in quanto tali. Si ritiene, insomma, che il semplice fatto che un
programma giri su computer *non* rappresenti una applicazione
industriale del programma stesso (o dell'"invenzione" alla sua
base).
Questo punto di vista e` illustrato, per esempio, in questo
documento (infarcito di riferimenti a direttive e sentenze):
«Regulation about the invention concept of the European patent
system and its interpretation with special regard to programs
for computers»
http://swpat.ffii.org/analysis/directive/swpatjavni.en.pdf
E non e` un caso che i sostenitori dei brevetti software vogliano
togliere questa distinzione, permettendo il brevetto delle
invenzioni relative ai programmi per elaboratore semplicemente
perche` esse hanno qualcosa di "tecnico" (dato che, appunto, girano
su computer).
(A proposito: continuo a notare la mancanza di riferimenti legali
alle tesi da te sostenute).
> Con questi elementi rimane valida la mia ricostruzione, mi
> dispiace.
Ma restano validi anche i miei/nostri punti di vista. Con la
differenza che le nostre opinioni sono basate sulle leggi esistenti
(e sono state finora ampiamente documentate).
Ciao,
alceste
--
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