[Diritto] reverse engineering e open source

Alceste Scalas alceste.scalas at gmx.net
Tue Mar 30 10:54:52 CEST 2004


On Tue, Mar 30, 2004 at 09:06:29AM +0200, Carmine Malice wrote:
    > Alessandro Rubini ha scritto:
    > > Regio decreti 1127 del 29.6.1939 e successive modificazioni
    > >
    > >      Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni
    > >   nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad
    > >   avere un'applicazione industriale.
    > >      Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
    > >   precedente comma in particolare:
    > >   a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi
    > >   matematici;
    > >   b) i piani, i principi ed i metodi per attività
    > >   intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i
    > >   programmi di elaboratori;
    > >   c) le presentazioni di informazioni.
    > 
    > Ringrazio per la precisa trascrizione dei regi decreti, spero
    > sia fedeli.
    > 
    > Vi si legge "Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
    > precedente comma" quindi: *non* si statuisce che i programmi
    > per elaboratori *siano* invenzioni *ma non* ne e' concessa la
    > brevettabilita' *bensi'* si statuisce che *non sono
    > considerati* invenzioni, cioe' non hanno la natura di
    > invenzioni, pertanto rimane la regola che li fa ricadere nella
    > categoria opere dell'ingegno.

Qui si  sta andando sul caotico.   Si e` gia` detto  che i programmi
per elaboratore *sono* coperti  dalle leggi sul diritto d'autore, in
quanto opere d'ingegno.

Forse, con "programma per  elaboratore", volevi in realta` riferirti
ai principi alla base dei programmi per elaboratore (per esempio: le
specifiche  di NTFS).   Ma  allora il  tuo  diventa un  ragionamento
fallace: si basa  su un assunto falso, ovvero  sull'esistenza di una
Proprieta`   Intellettuale(TM)   che    si   applica   a   qualunque
idea/invenzione/quelchevipare,  e   che  *necessariamente*  dovrebbe
coprire  *anche* i principi  alla base  dei programmi  per computer.
Ma, come si e` detto piu`  volte, la legge italiana (e non solo) non
prevede niente del genere.

Inoltre  le  norme sui  brevetti  non  dicono  che i  programmi  per
elaboratore "non  sono considerati invenzioni": dicono  che essi non
sono considerati  come invenzioni  *ai sensi del  precedente comma*.
Insomma, le interpretazioni  possono essere molteplici.  I programmi
per elaboratore potrebbero essere considerate invenzioni, escluse da
brevettabilita` per almeno una delle seguenti condizioni:

    a.   le invenzioni  relative  ai programmi  per elaboratore,  in
       quanto tali, non implicano un'attivita` inventiva;

    b.   le invenzioni  relative  ai programmi  per elaboratore,  in
       quanto   tali,  non  sono   atte  ad   avere  un'applicazione
       industriale.

L'ipotesi piu` probabile (secondo me,  e non solo) e` la seconda: la
convenzione europea sui brevetti si applica ai processi industriali,
e  fa  distinzione  tra  i  processi controllati  da  programmi  per
computer (che possono essere  brevettati) e i programmi per computer
in quanto tali.   Si ritiene, insomma, che il  semplice fatto che un
programma  giri  su  computer  *non*  rappresenti  una  applicazione
industriale  del  programma  stesso  (o dell'"invenzione"  alla  sua
base).

Questo  punto  di  vista  e`  illustrato,  per  esempio,  in  questo
documento (infarcito di riferimenti a direttive e sentenze):

    «Regulation about  the invention concept of  the European patent
    system and  its interpretation  with special regard  to programs
    for computers»
    http://swpat.ffii.org/analysis/directive/swpatjavni.en.pdf

E non  e` un caso che  i sostenitori dei  brevetti software vogliano
togliere   questa  distinzione,   permettendo   il  brevetto   delle
invenzioni  relative  ai  programmi  per  elaboratore  semplicemente
perche` esse hanno qualcosa  di "tecnico" (dato che, appunto, girano
su computer).

(A proposito:  continuo a notare  la mancanza di  riferimenti legali
alle tesi da te sostenute).


    >  Con questi elementi rimane valida la mia ricostruzione, mi
    > dispiace.

Ma  restano validi  anche  i  miei/nostri punti  di  vista.  Con  la
differenza che le nostre  opinioni sono basate sulle leggi esistenti
(e sono state finora ampiamente documentate).

Ciao,

alceste
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