[Diritto] reverse engineering e open source

Carmine Malice instarvega_capitanlug at yahoo.it
Tue Mar 30 11:58:09 CEST 2004


Alceste Scalas ha scritto:
> On Tue, Mar 30, 2004 at 09:06:29AM +0200, Carmine Malice wrote:
>     > Alessandro Rubini ha scritto:
>     > > Regio decreti 1127 del 29.6.1939 e successive modificazioni
>     > >
>     > >      Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni
>     > >   nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad
>     > >   avere un'applicazione industriale.
>     > >      Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
>     > >   precedente comma in particolare:
>     > >   a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi
>     > >   matematici;
>     > >   b) i piani, i principi ed i metodi per attività
>     > >   intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i
>     > >   programmi di elaboratori;
>     > >   c) le presentazioni di informazioni.
>     > 
>     > Ringrazio per la precisa trascrizione dei regi decreti, spero
>     > sia fedeli.
>     > 
>     > Vi si legge "Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
>     > precedente comma" quindi: *non* si statuisce che i programmi
>     > per elaboratori *siano* invenzioni *ma non* ne e' concessa la
>     > brevettabilita' *bensi'* si statuisce che *non sono
>     > considerati* invenzioni, cioe' non hanno la natura di
>     > invenzioni, pertanto rimane la regola che li fa ricadere nella
>     > categoria opere dell'ingegno.
> 
> Qui si  sta andando sul caotico.

Sara' caotico per te, per me (e per gli operatori di settore) no.

>   Si e` gia` detto  che i programmi
> per elaboratore *sono* coperti  dalle leggi sul diritto d'autore, in
> quanto opere d'ingegno.
>

Eh! Appunto!

> Forse, con "programma per  elaboratore", volevi in realta` riferirti
> ai principi alla base dei programmi per elaboratore (per esempio: le
> specifiche  di NTFS).   Ma  allora il  tuo  diventa un  ragionamento
> fallace: si basa  su un assunto falso, ovvero  sull'esistenza di una
> Proprieta`   Intellettuale(TM)

Non scherzare scioccamente co' 'sto TM, te l'ho gia' detto; tra l'altro 
fai pure brutta figura: infatti mo' ti dico: "'TM' significa 'trade 
mark' cioe' per l'ordinamento italiano 'marchio registrato' allora per 
favore indicami chi e' il titolare di tale diritto!", se non sei in 
grado di indicarmi il legittimo proprietario di "Proprieta` 
Intellettuale(TM)" allora fai brutta figura.

E per favore non mi dire "Eh! E' uno scherzo! Una parodia! Una 
metafora!" che' t'ho scritto 'ste cose proprio per indicarti quanto e' 
sciocco 'sto scherzo!

>   che    si   applica   a   qualunque
> idea/invenzione/quelchevipare,  e   che  *necessariamente*  dovrebbe
> coprire  *anche* i principi  alla base  dei programmi  per computer.
> Ma, come si e` detto piu`  volte, la legge italiana (e non solo) non
> prevede niente del genere.
>

Ho gia' precisato come e dove si deve differenziare proprio in base 
all'ordinamento vigente fra "principi" e opera dell'ingegno concreta, 
mo' non mi ripeto.

> Inoltre  le  norme sui  brevetti  non  dicono  che i  programmi  per
> elaboratore "non  sono considerati invenzioni": dicono  che essi non
> sono considerati  come invenzioni  *ai sensi del  precedente comma*.

Cioe':
1) ingegnose costruzioni o (ri)combinazioni di materia o altre invenzioni
+
2) novita' ovvero innovazione
+
3) sfruttabilita' industriale ovvero ritorno economico (ma e' piu' 
rigorosa la prima locuzione);
cioe' ("tradotto"): "Abbiamo fatto fuori tutte e 3 le caratteristiche 
dell'oggetto invenzione".
Non si dice "Qua abbiamo le 3 caratteristiche ma noi ne vietiamo la 
brevettabilita'"!

> Insomma, le interpretazioni  possono essere molteplici.

L'interpretazione che suggerisco verte sul fatto che la disciplina 
*dovrebbe* *sottrarre* a brevettabilita' cio' che *e'* invenzione in 
ipotesi brevettabile ma che l'ordinamento non desidera che cada sotto 
esclusiva; e gia' offrii delle visuali: perche' p.e. cosi' si pensa di 
meglio perseguire il progresso della societa' e la sicurezza dello stato.

>  I programmi
> per elaboratore potrebbero essere considerate invenzioni, escluse da
> brevettabilita` per almeno una delle seguenti condizioni:
> 
>     a.   le invenzioni  relative  ai programmi  per elaboratore,  in
>        quanto tali, non implicano un'attivita` inventiva;
> 
>     b.   le invenzioni  relative  ai programmi  per elaboratore,  in
>        quanto   tali,  non  sono   atte  ad   avere  un'applicazione
>        industriale.
> 
> L'ipotesi piu` probabile (secondo me,  e non solo) e` la seconda: la
> convenzione europea sui brevetti si applica ai processi industriali,
> e  fa  distinzione  tra  i  processi controllati  da  programmi  per
> computer (che possono essere  brevettati) e i programmi per computer
> in quanto tali.   Si ritiene, insomma, che il  semplice fatto che un
> programma  giri  su  computer  *non*  rappresenti  una  applicazione
> industriale  del  programma  stesso  (o dell'"invenzione"  alla  sua
> base).

Qua sei tu che vai fuori strada.
La normativa non offre le distinzioni che tu fissi.
Come io ho colto: dalle norme segnalate da te!!!

> 
> Questo  punto  di  vista  e`  illustrato,  per  esempio,  in  questo
> documento (infarcito di riferimenti a direttive e sentenze):
> 
>     «Regulation about  the invention concept of  the European patent
>     system and  its interpretation  with special regard  to programs
>     for computers»
>     http://swpat.ffii.org/analysis/directive/swpatjavni.en.pdf
> 
> E non  e` un caso che  i sostenitori dei  brevetti software vogliano
> togliere   questa  distinzione,   permettendo   il  brevetto   delle
> invenzioni  relative  ai  programmi  per  elaboratore  semplicemente
> perche` esse hanno qualcosa  di "tecnico" (dato che, appunto, girano
> su computer).

Ho scorso il documento.
Argomenta sulla non ricomprensione dei programmi per elaboratore fra le 
invenzioni, fra le citazioni fra l'altro si legge

"A landmark decision of the German Federal Court (BGH):
'organisation and calculation programs for computing machines
used for disposition tasks, during whose execution a
computing machine of known structure is used in the prescribed
way, are not patentable.' This is the first and most
often quoted of a series of decisions of the BGH's 10th Civil
Senate, which explain why computer-implementable rules of
organisation and calculation (programs for computers) are
not technical inventions,"

ed evidenzio

"computer-implementable rules of organisation and calculation (programs 
for computers) are not technical inventions"

cioe': i programmi per elaboratore non sono invenzioni e per questo non 
si possono brevettare, *non* i programmi per elaboratore sono invenzioni 
*ma* l'ordinamento ne vieta il brevetto.

Quindi: prevale la disciplina delle opere dell'ingegno.

Infatti subito di seguito in quella parte si legge

"it explains that patent law is a variant of copyright [in terminologia 
giuridica italiana "diritto d'autore" che ha ad oggetto le opere 
dell'ingegno, ndr] for a specialised context,".

Ergo: i programmi per elaboratore sono opere dell'ingegno sotto diritto 
d'autore.

Ti ringrazio per avermi offerto si' gentilmente cotal materiale a 
suffragio della mia tesi.

> 
> (A proposito:  continuo a notare  la mancanza di  riferimenti legali
> alle tesi da te sostenute).
> 

1) Norme vigenti (e proproste proprio dai membri della Lista).
2) Principi che ho studiato (devo segnalare i testi universitari?).
3) Il suindicato documento si' gentilmente da te offerto a suffragio 
della mia tesi.

> 
>     >  Con questi elementi rimane valida la mia ricostruzione, mi
>     > dispiace.
> 
> Ma  restano validi  anche  i  miei/nostri punti  di  vista.  Con  la
> differenza che le nostre  opinioni sono basate sulle leggi esistenti
> (e sono state finora ampiamente documentate).
> 

I punti io li ho confutati.
E mi baso sulla normativa vigente.
E sulle fonti si' gentilmente da te offerte a suffragio della mia tesi.

> Ciao,
> 
> alceste
> 

Ciao!


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