[Diritto] reverse engineering e open source
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Tue Mar 30 11:58:09 CEST 2004
Alceste Scalas ha scritto:
> On Tue, Mar 30, 2004 at 09:06:29AM +0200, Carmine Malice wrote:
> > Alessandro Rubini ha scritto:
> > > Regio decreti 1127 del 29.6.1939 e successive modificazioni
> > >
> > > Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni
> > > nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad
> > > avere un'applicazione industriale.
> > > Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
> > > precedente comma in particolare:
> > > a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi
> > > matematici;
> > > b) i piani, i principi ed i metodi per attività
> > > intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i
> > > programmi di elaboratori;
> > > c) le presentazioni di informazioni.
> >
> > Ringrazio per la precisa trascrizione dei regi decreti, spero
> > sia fedeli.
> >
> > Vi si legge "Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
> > precedente comma" quindi: *non* si statuisce che i programmi
> > per elaboratori *siano* invenzioni *ma non* ne e' concessa la
> > brevettabilita' *bensi'* si statuisce che *non sono
> > considerati* invenzioni, cioe' non hanno la natura di
> > invenzioni, pertanto rimane la regola che li fa ricadere nella
> > categoria opere dell'ingegno.
>
> Qui si sta andando sul caotico.
Sara' caotico per te, per me (e per gli operatori di settore) no.
> Si e` gia` detto che i programmi
> per elaboratore *sono* coperti dalle leggi sul diritto d'autore, in
> quanto opere d'ingegno.
>
Eh! Appunto!
> Forse, con "programma per elaboratore", volevi in realta` riferirti
> ai principi alla base dei programmi per elaboratore (per esempio: le
> specifiche di NTFS). Ma allora il tuo diventa un ragionamento
> fallace: si basa su un assunto falso, ovvero sull'esistenza di una
> Proprieta` Intellettuale(TM)
Non scherzare scioccamente co' 'sto TM, te l'ho gia' detto; tra l'altro
fai pure brutta figura: infatti mo' ti dico: "'TM' significa 'trade
mark' cioe' per l'ordinamento italiano 'marchio registrato' allora per
favore indicami chi e' il titolare di tale diritto!", se non sei in
grado di indicarmi il legittimo proprietario di "Proprieta`
Intellettuale(TM)" allora fai brutta figura.
E per favore non mi dire "Eh! E' uno scherzo! Una parodia! Una
metafora!" che' t'ho scritto 'ste cose proprio per indicarti quanto e'
sciocco 'sto scherzo!
> che si applica a qualunque
> idea/invenzione/quelchevipare, e che *necessariamente* dovrebbe
> coprire *anche* i principi alla base dei programmi per computer.
> Ma, come si e` detto piu` volte, la legge italiana (e non solo) non
> prevede niente del genere.
>
Ho gia' precisato come e dove si deve differenziare proprio in base
all'ordinamento vigente fra "principi" e opera dell'ingegno concreta,
mo' non mi ripeto.
> Inoltre le norme sui brevetti non dicono che i programmi per
> elaboratore "non sono considerati invenzioni": dicono che essi non
> sono considerati come invenzioni *ai sensi del precedente comma*.
Cioe':
1) ingegnose costruzioni o (ri)combinazioni di materia o altre invenzioni
+
2) novita' ovvero innovazione
+
3) sfruttabilita' industriale ovvero ritorno economico (ma e' piu'
rigorosa la prima locuzione);
cioe' ("tradotto"): "Abbiamo fatto fuori tutte e 3 le caratteristiche
dell'oggetto invenzione".
Non si dice "Qua abbiamo le 3 caratteristiche ma noi ne vietiamo la
brevettabilita'"!
> Insomma, le interpretazioni possono essere molteplici.
L'interpretazione che suggerisco verte sul fatto che la disciplina
*dovrebbe* *sottrarre* a brevettabilita' cio' che *e'* invenzione in
ipotesi brevettabile ma che l'ordinamento non desidera che cada sotto
esclusiva; e gia' offrii delle visuali: perche' p.e. cosi' si pensa di
meglio perseguire il progresso della societa' e la sicurezza dello stato.
> I programmi
> per elaboratore potrebbero essere considerate invenzioni, escluse da
> brevettabilita` per almeno una delle seguenti condizioni:
>
> a. le invenzioni relative ai programmi per elaboratore, in
> quanto tali, non implicano un'attivita` inventiva;
>
> b. le invenzioni relative ai programmi per elaboratore, in
> quanto tali, non sono atte ad avere un'applicazione
> industriale.
>
> L'ipotesi piu` probabile (secondo me, e non solo) e` la seconda: la
> convenzione europea sui brevetti si applica ai processi industriali,
> e fa distinzione tra i processi controllati da programmi per
> computer (che possono essere brevettati) e i programmi per computer
> in quanto tali. Si ritiene, insomma, che il semplice fatto che un
> programma giri su computer *non* rappresenti una applicazione
> industriale del programma stesso (o dell'"invenzione" alla sua
> base).
Qua sei tu che vai fuori strada.
La normativa non offre le distinzioni che tu fissi.
Come io ho colto: dalle norme segnalate da te!!!
>
> Questo punto di vista e` illustrato, per esempio, in questo
> documento (infarcito di riferimenti a direttive e sentenze):
>
> «Regulation about the invention concept of the European patent
> system and its interpretation with special regard to programs
> for computers»
> http://swpat.ffii.org/analysis/directive/swpatjavni.en.pdf
>
> E non e` un caso che i sostenitori dei brevetti software vogliano
> togliere questa distinzione, permettendo il brevetto delle
> invenzioni relative ai programmi per elaboratore semplicemente
> perche` esse hanno qualcosa di "tecnico" (dato che, appunto, girano
> su computer).
Ho scorso il documento.
Argomenta sulla non ricomprensione dei programmi per elaboratore fra le
invenzioni, fra le citazioni fra l'altro si legge
"A landmark decision of the German Federal Court (BGH):
'organisation and calculation programs for computing machines
used for disposition tasks, during whose execution a
computing machine of known structure is used in the prescribed
way, are not patentable.' This is the first and most
often quoted of a series of decisions of the BGH's 10th Civil
Senate, which explain why computer-implementable rules of
organisation and calculation (programs for computers) are
not technical inventions,"
ed evidenzio
"computer-implementable rules of organisation and calculation (programs
for computers) are not technical inventions"
cioe': i programmi per elaboratore non sono invenzioni e per questo non
si possono brevettare, *non* i programmi per elaboratore sono invenzioni
*ma* l'ordinamento ne vieta il brevetto.
Quindi: prevale la disciplina delle opere dell'ingegno.
Infatti subito di seguito in quella parte si legge
"it explains that patent law is a variant of copyright [in terminologia
giuridica italiana "diritto d'autore" che ha ad oggetto le opere
dell'ingegno, ndr] for a specialised context,".
Ergo: i programmi per elaboratore sono opere dell'ingegno sotto diritto
d'autore.
Ti ringrazio per avermi offerto si' gentilmente cotal materiale a
suffragio della mia tesi.
>
> (A proposito: continuo a notare la mancanza di riferimenti legali
> alle tesi da te sostenute).
>
1) Norme vigenti (e proproste proprio dai membri della Lista).
2) Principi che ho studiato (devo segnalare i testi universitari?).
3) Il suindicato documento si' gentilmente da te offerto a suffragio
della mia tesi.
>
> > Con questi elementi rimane valida la mia ricostruzione, mi
> > dispiace.
>
> Ma restano validi anche i miei/nostri punti di vista. Con la
> differenza che le nostre opinioni sono basate sulle leggi esistenti
> (e sono state finora ampiamente documentate).
>
I punti io li ho confutati.
E mi baso sulla normativa vigente.
E sulle fonti si' gentilmente da te offerte a suffragio della mia tesi.
> Ciao,
>
> alceste
>
Ciao!
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