[Diritto] reverse engineering e open source
Alceste Scalas
alceste.scalas at gmx.net
Tue Mar 30 15:22:10 CEST 2004
On Tue, Mar 30, 2004 at 11:58:09AM +0200, Carmine Malice wrote:
> Alceste Scalas wrote:
> >Inoltre le norme sui brevetti non dicono che i programmi per
> >elaboratore "non sono considerati invenzioni": dicono che
> >essi non sono considerati come invenzioni *ai sensi del
> >precedente comma*.
>
> Cioe':
> 1) ingegnose costruzioni o (ri)combinazioni di materia o altre
> invenzioni
> +
> 2) novita' ovvero innovazione
> +
> 3) sfruttabilita' industriale ovvero ritorno economico (ma e'
> piu' rigorosa la prima locuzione);
No, sei *completamente* fuori strada. "sfruttabilita` industriale"
(sinonimo di "presenza di contributo tecnico") *non* e` sinonimo di
"ritorno economico", ma si riferisce all'impiego delle forze della
natura da parte dell'invenzione. Per capirci:
«Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni
attuate per mezzo di elaboratori elettronici»
http://www.interlex.it/copyright/relazione.htm
| L'Aula ha poi precisato il significato di contributo tecnico
| riprendendo la tradizione distinzione tra impiego delle forze
| della natura e creazione dell'ingegno, che serve a distinguere
| l'ambito dei brevetti da quello del diritto d'autore. L'impiego
| delle forze della natura per controllare gli effetti fisici al
| di là della rappresentazione digitale delle informazioni rientra
| in un settore tecnico, affermano i deputati. Essi insistono sul
| fatto che un'invenzione attuata tramite computer non deve essere
| considerata come «arrecante un contributo tecnico» solo perché
| implica l'uso di un elaboratore. Non sono quindi brevettabili le
| invenzioni implicanti programmi per elaboratori che applicano
| metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro
| tipo e non producono alcun effetto tecnico. Il brevetto deve
| quindi coprire solo il contributo tecnico e non il programma per
| elaboratore utilizzato nell'ambito dell'invenzione.
Notare che si parla esplicitamente di "invenzioni attuate tramite
computer". Questo conferma cio` che avevo scritto: i principi alla
base dei programmi (per esempio: le specifiche di NTFS) sono visti
come invenzioni, ma non brevettabili in quanto prive di contributo
tecnico (o applicazione industriale che dir si voglia).
> Qua sei tu che vai fuori strada.
> La normativa non offre le distinzioni che tu fissi.
Vedi sopra. Probabilmente non e` scritto con le mie testuali
parole, ma questa e` l'interpretazione corrente (e infatti e`
riscontrabile in diverse analisi delle regole europee sui brevetti,
alcune gia` citate).
> "computer-implementable rules of organisation and calculation
> (programs for computers) are not technical inventions"
>
> cioe': i programmi per elaboratore non sono invenzioni e per
> questo non si possono brevettare, *non* i programmi per
> elaboratore sono invenzioni *ma* l'ordinamento ne vieta il
> brevetto.
Dovresti fare una traduzione fedele: si dice che i programmi per
elaboratore non sono "invenzioni tecniche". E si ritorna a cio` che
dicevo in apertura.
> "it explains that patent law is a variant of copyright [in
> terminologia giuridica italiana "diritto d'autore" che ha ad
> oggetto le opere dell'ingegno, ndr] for a specialised
> context,".
>
> Ergo: i programmi per elaboratore sono opere dell'ingegno
> sotto diritto d'autore.
>
> Ti ringrazio per avermi offerto si' gentilmente cotal
> materiale a suffragio della mia tesi.
Questo era stato detto piu` e piu` volte, da *tutti* (e l'avevo
ripetuto io stesso nella scorsa e-mail).
Tu pero` stai creando una (voluta?) confusione tra il programma per
elaboratore "finito" (che e` coperto da diritto d'autore) e le
invenzioni e i principi alla sua base, presi "in quanto tali" e
slegati da qualunque rappresentazione, realizzazione o applicazione
particolare.
L'nvenzione slegata da realizzazioni o rappresentazioni particolari
e` (potenziale) oggetto di brevetto, *non* di diritto d'autore.
Tanto che negli USA possono essere brevettati anche algoritmi e
altre invenzioni "in se`", mentre in Europa vi sono limiti piu`
stringenti (dato che la richiesta di "contributo tecnico" taglia
fuori le invenzioni che si limitano all'"uso di un elaboratore" ).
Comunque mi sono stancato. Tornero` a rispondere solo quando
verranno presentate sentenze, interpretazioni, direttive o qualunque
altro documento *attendibile* che smentisca cio` che ho detto, e
avvalori le tue teorie sul diritto d'autore applicato al "prodotto
d'ingegno" NTFS preso in quanto tale (se "prodotto d'ingegno" non ti
piace, scegli tu la definizione giusta).
Ciao,
alceste
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