[Diritto] reverse engineering e open source

Alceste Scalas alceste.scalas at gmx.net
Tue Mar 30 15:22:10 CEST 2004


On Tue, Mar 30, 2004 at 11:58:09AM +0200, Carmine Malice wrote:
    > Alceste Scalas wrote:
    > >Inoltre le norme sui brevetti  non dicono che i programmi per
    > >elaboratore  "non sono  considerati  invenzioni": dicono  che
    > >essi  non  sono considerati  come  invenzioni  *ai sensi  del
    > >precedente comma*.
    > 
    > Cioe':
    > 1) ingegnose costruzioni o (ri)combinazioni di materia o altre
    >    invenzioni
    > +
    > 2) novita' ovvero innovazione
    > +
    > 3) sfruttabilita' industriale ovvero ritorno economico (ma e'
    > piu' rigorosa la prima locuzione);

No, sei *completamente*  fuori strada.  "sfruttabilita` industriale"
(sinonimo di "presenza di  contributo tecnico") *non* e` sinonimo di
"ritorno economico",  ma si riferisce all'impiego  delle forze della
natura da parte dell'invenzione.  Per capirci:

    «Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
    del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni
    attuate per mezzo di elaboratori elettronici»
    http://www.interlex.it/copyright/relazione.htm

    | L'Aula ha poi precisato il significato di contributo tecnico
    | riprendendo la tradizione distinzione tra impiego delle forze
    | della natura e creazione dell'ingegno, che serve a distinguere
    | l'ambito dei brevetti da quello del diritto d'autore. L'impiego
    | delle forze della natura per controllare gli effetti fisici al
    | di là della rappresentazione digitale delle informazioni rientra
    | in un settore tecnico, affermano i deputati. Essi insistono sul
    | fatto che un'invenzione attuata tramite computer non deve essere
    | considerata come «arrecante un contributo tecnico» solo perché
    | implica l'uso di un elaboratore. Non sono quindi brevettabili le
    | invenzioni implicanti programmi per elaboratori che applicano
    | metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro
    | tipo e non producono alcun effetto tecnico. Il brevetto deve
    | quindi coprire solo il contributo tecnico e non il programma per
    | elaboratore utilizzato nell'ambito dell'invenzione.

Notare che  si parla  esplicitamente di "invenzioni  attuate tramite
computer".  Questo conferma cio`  che avevo scritto: i principi alla
base dei programmi  (per esempio: le specifiche di  NTFS) sono visti
come invenzioni,  ma non brevettabili in quanto  prive di contributo
tecnico (o applicazione industriale che dir si voglia).


    > Qua sei tu che vai fuori strada.
    > La normativa non offre le distinzioni che tu fissi.

Vedi  sopra.   Probabilmente non  e`  scritto  con  le mie  testuali
parole,  ma  questa  e`  l'interpretazione corrente  (e  infatti  e`
riscontrabile in diverse analisi  delle regole europee sui brevetti,
alcune gia` citate).


    > "computer-implementable rules of organisation and calculation
    > (programs for computers) are not technical inventions"
    > 
    > cioe': i programmi per elaboratore non sono invenzioni e per
    > questo non si possono brevettare, *non* i programmi per
    > elaboratore sono invenzioni *ma* l'ordinamento ne vieta il
    > brevetto.

Dovresti fare  una traduzione  fedele: si dice  che i  programmi per
elaboratore non sono "invenzioni tecniche".  E si ritorna a cio` che
dicevo in apertura.


    > "it explains that patent law is a variant of copyright [in
    > terminologia giuridica italiana "diritto d'autore" che ha ad
    > oggetto le opere dell'ingegno, ndr] for a specialised
    > context,".
    > 
    > Ergo: i programmi per elaboratore sono opere dell'ingegno
    > sotto diritto d'autore.
    > 
    > Ti ringrazio per avermi offerto si' gentilmente cotal
    > materiale a suffragio della mia tesi.

Questo  era stato detto  piu` e  piu` volte,  da *tutti*  (e l'avevo
ripetuto io stesso nella scorsa e-mail).

Tu pero` stai creando una  (voluta?) confusione tra il programma per
elaboratore  "finito" (che  e`  coperto da  diritto  d'autore) e  le
invenzioni  e i principi  alla sua  base, presi  "in quanto  tali" e
slegati da qualunque  rappresentazione, realizzazione o applicazione
particolare. 

L'nvenzione slegata da  realizzazioni o rappresentazioni particolari
e`  (potenziale) oggetto  di  brevetto, *non*  di diritto  d'autore.
Tanto  che negli  USA possono  essere brevettati  anche  algoritmi e
altre  invenzioni "in  se`", mentre  in Europa  vi sono  limiti piu`
stringenti  (dato che  la richiesta  di "contributo  tecnico" taglia
fuori le invenzioni che si limitano all'"uso di un elaboratore" ).

Comunque  mi  sono  stancato.   Tornero` a  rispondere  solo  quando
verranno presentate sentenze, interpretazioni, direttive o qualunque
altro  documento *attendibile* che  smentisca cio`  che ho  detto, e
avvalori le  tue teorie sul diritto d'autore  applicato al "prodotto
d'ingegno" NTFS preso in quanto tale (se "prodotto d'ingegno" non ti
piace, scegli tu la definizione giusta).

Ciao,

alceste
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