[Diritto] reverse engineering e open source

Carmine Malice instarvega_capitanlug at yahoo.it
Tue Mar 30 16:12:47 CEST 2004


Mi scuso anticipatamente con tutti i membri di Lista che potrebbero 
sentirsi disturbati da questa ultima mia ma ho sentito come mio dovere 
non esimermi dal replicare lo stretto necessario onde mostrare in 
pubblico come sia agitata confusamente, fallacemente e forviantemente la 
materia giuridica da parte di chi dimostra mancanza della minima perizia 
necessaria.


Alceste Scalas ha scritto:
> On Tue, Mar 30, 2004 at 11:58:09AM +0200, Carmine Malice wrote:
>     > Alceste Scalas wrote:
>     > >Inoltre le norme sui brevetti  non dicono che i programmi per
>     > >elaboratore  "non sono  considerati  invenzioni": dicono  che
>     > >essi  non  sono considerati  come  invenzioni  *ai sensi  del
>     > >precedente comma*.
>     > 
>     > Cioe':
>     > 1) ingegnose costruzioni o (ri)combinazioni di materia o altre
>     >    invenzioni
>     > +
>     > 2) novita' ovvero innovazione
>     > +
>     > 3) sfruttabilita' industriale ovvero ritorno economico (ma e'
>     > piu' rigorosa la prima locuzione);
> 
> No, sei *completamente*  fuori strada.  "sfruttabilita` industriale"
> (sinonimo di "presenza di  contributo tecnico") *non* e` sinonimo di
> "ritorno economico",  ma si riferisce all'impiego  delle forze della
> natura da parte dell'invenzione.
>  Per capirci:
> 
>     «Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
>     del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni
>     attuate per mezzo di elaboratori elettronici»
>     http://www.interlex.it/copyright/relazione.htm
> 
>     | L'Aula ha poi precisato il significato di contributo tecnico

"presenza di  contributo tecnico" *non* "e' sinonimo" della 
"sfruttabilita' industriale" che ho segnalato io e questa *non* e' 
"l'impiego  delle forze della natura da parte dell'invenzione".

Studia la legge.

Dal Regio Decreto 29/6/1939 n. 1127
1) art. 12 "Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove 
che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere 
un'applicazione industriale [...]";
2) art. 17 "Una invenzione e' considerata atta ad avere una applicazione 
industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in 
qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola."

Hai preso fischi per fiaschi.

Hai sollevato un aspetto che non c'entrava alcunche'.

Hai fatto una brutta figura.

>     | riprendendo la tradizione distinzione tra impiego delle forze
>     | della natura e creazione dell'ingegno, che serve a distinguere
>     | l'ambito dei brevetti da quello del diritto d'autore. L'impiego
>     | delle forze della natura per controllare gli effetti fisici al
>     | di là della rappresentazione digitale delle informazioni rientra
>     | in un settore tecnico, affermano i deputati. Essi insistono sul
>     | fatto che un'invenzione attuata tramite computer non deve essere
>     | considerata come «arrecante un contributo tecnico» solo perché
>     | implica l'uso di un elaboratore. Non sono quindi brevettabili le
>     | invenzioni implicanti programmi per elaboratori che applicano
>     | metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro
>     | tipo e non producono alcun effetto tecnico. Il brevetto deve
>     | quindi coprire solo il contributo tecnico e non il programma per
>     | elaboratore utilizzato nell'ambito dell'invenzione.
> 

In virtu' di quanto sopra tutto cio' che seguiva si manifesta 
palesemente inane e superfluo.

[...]

> Comunque  mi  sono  stancato.   Tornero` a  rispondere  solo  quando
> verranno presentate sentenze, interpretazioni, direttive o qualunque
> altro  documento *attendibile* che  smentisca cio`  che ho  detto, e
> avvalori le  tue teorie sul diritto d'autore  applicato al "prodotto
> d'ingegno" NTFS preso in quanto tale (se "prodotto d'ingegno" non ti
> piace, scegli tu la definizione giusta).
> 

Io addirittura ti riporto la legge, ma tu pari non capirla.

> Ciao,
> 
> alceste

Saluti.




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