[Diritto] reverse engineering e open source
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Tue Mar 30 16:12:47 CEST 2004
Mi scuso anticipatamente con tutti i membri di Lista che potrebbero
sentirsi disturbati da questa ultima mia ma ho sentito come mio dovere
non esimermi dal replicare lo stretto necessario onde mostrare in
pubblico come sia agitata confusamente, fallacemente e forviantemente la
materia giuridica da parte di chi dimostra mancanza della minima perizia
necessaria.
Alceste Scalas ha scritto:
> On Tue, Mar 30, 2004 at 11:58:09AM +0200, Carmine Malice wrote:
> > Alceste Scalas wrote:
> > >Inoltre le norme sui brevetti non dicono che i programmi per
> > >elaboratore "non sono considerati invenzioni": dicono che
> > >essi non sono considerati come invenzioni *ai sensi del
> > >precedente comma*.
> >
> > Cioe':
> > 1) ingegnose costruzioni o (ri)combinazioni di materia o altre
> > invenzioni
> > +
> > 2) novita' ovvero innovazione
> > +
> > 3) sfruttabilita' industriale ovvero ritorno economico (ma e'
> > piu' rigorosa la prima locuzione);
>
> No, sei *completamente* fuori strada. "sfruttabilita` industriale"
> (sinonimo di "presenza di contributo tecnico") *non* e` sinonimo di
> "ritorno economico", ma si riferisce all'impiego delle forze della
> natura da parte dell'invenzione.
> Per capirci:
>
> «Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
> del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni
> attuate per mezzo di elaboratori elettronici»
> http://www.interlex.it/copyright/relazione.htm
>
> | L'Aula ha poi precisato il significato di contributo tecnico
"presenza di contributo tecnico" *non* "e' sinonimo" della
"sfruttabilita' industriale" che ho segnalato io e questa *non* e'
"l'impiego delle forze della natura da parte dell'invenzione".
Studia la legge.
Dal Regio Decreto 29/6/1939 n. 1127
1) art. 12 "Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove
che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale [...]";
2) art. 17 "Una invenzione e' considerata atta ad avere una applicazione
industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in
qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola."
Hai preso fischi per fiaschi.
Hai sollevato un aspetto che non c'entrava alcunche'.
Hai fatto una brutta figura.
> | riprendendo la tradizione distinzione tra impiego delle forze
> | della natura e creazione dell'ingegno, che serve a distinguere
> | l'ambito dei brevetti da quello del diritto d'autore. L'impiego
> | delle forze della natura per controllare gli effetti fisici al
> | di là della rappresentazione digitale delle informazioni rientra
> | in un settore tecnico, affermano i deputati. Essi insistono sul
> | fatto che un'invenzione attuata tramite computer non deve essere
> | considerata come «arrecante un contributo tecnico» solo perché
> | implica l'uso di un elaboratore. Non sono quindi brevettabili le
> | invenzioni implicanti programmi per elaboratori che applicano
> | metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro
> | tipo e non producono alcun effetto tecnico. Il brevetto deve
> | quindi coprire solo il contributo tecnico e non il programma per
> | elaboratore utilizzato nell'ambito dell'invenzione.
>
In virtu' di quanto sopra tutto cio' che seguiva si manifesta
palesemente inane e superfluo.
[...]
> Comunque mi sono stancato. Tornero` a rispondere solo quando
> verranno presentate sentenze, interpretazioni, direttive o qualunque
> altro documento *attendibile* che smentisca cio` che ho detto, e
> avvalori le tue teorie sul diritto d'autore applicato al "prodotto
> d'ingegno" NTFS preso in quanto tale (se "prodotto d'ingegno" non ti
> piace, scegli tu la definizione giusta).
>
Io addirittura ti riporto la legge, ma tu pari non capirla.
> Ciao,
>
> alceste
Saluti.
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