[Diritto] reverse engineering e open source
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Tue Mar 30 09:06:18 CEST 2004
Simo Sorce ha scritto:
> On Mon, 2004-03-29 at 17:05, Carmine Malice wrote:
>
>
>>Un'ipotesi residuale ed alternativa sarebbe: la normativa vigente
>>statuisce *espressamente* che l'"oggetto informatico sostanziante un
>>lavoro creativo" (mo' senza andare nei particolari...) NTFS e'
>>un'invenzione (ha natura di invenzione) *ma* *non* brevettabile.
>>Cioe' la legge pone una norma eccezionale per riconoscere la natura di
>>invenzione di un tale oggetto ma per vietarne specificamente la
>>brevettabilita' pur avendo innovazione e sfruttabilita' economica: p.e.
>>fa cio' per motivi di progresso per la collettivita' e sicurezza per lo
>>Stato.
>>Si badi: non sto dicendo che la legge deve citare "NTFS" o "ext3", sto
>>dicendo che dovrebbe delineare un quadro specifico ecc. ecc.!
>>
>>Ma quest'ipotesi non mi pare accoglibile: perche' in questo ambito del
>>diritto civile mancando tale norma eccezionale (e mi pare mi manchi, non
>>essendo sufficienti quelle altre...) si verifica un'intervento della
>>disciplina giuridica come da me ricostruita in virtu' della capacita'
>>"espansiva" dell'ordinamento (interpretazione estensiva ed analogica ecc.).
>
>
> Bravo, ci sei arrivato finalmente, infatti la convenzione Europea sui
> brevetti statuisce espressamente che [1] non sono da considerarsi
> oggetto di brevetto:
>
> - scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici
> - creazioni estetiche
> - schemi, regole e metodi per effettuare atti mentali, giocare a giochi
> o fare affari e i programmi per calcolatore.
> - presentazione di informazioni
>
> A me sembra abbastanza chiaro che la struttura di un filesystem sia uno
> schema o volendo anche un modo di presentare informazioni nonchè lavoro
> derivato dalla creazione di programmi per elaboratore.
>
> Quindi direi tranquillamente che l'NTFS è si una invenzione
> (tralasciando per un momento di verificarne la novità, non-ovvietà
> ecc..) ma che non è brevettabile.
>
> Simo.
>
> [1]: http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar52.html#A52
> Purtroppo non c'è in italiano, ma non cambia nulla.
>
Ringrazio per il riferimento alla European Patent Convention, trascrivo:
"Article 52
Patentable inventions
(1) European patents shall be granted for any inventions which are
susceptible of industrial application, which are new and which involve
an inventive step.
(2) The following in particular shall not be regarded as inventions
within the meaning of paragraph 1:
[...]
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games
or doing business, and programs for computers;
[...]"
Si legge:
"(1) Brevetti Europei saranno concessi per qualsiasi invenzione che sia
suscettibile di applicazione industriale, che siano nuove e che
implichino un grado innovativo.
(2) Le seguenti in particolare non saranno considerate invenzioni entro
il significato del paragrafo 1 [comma segnato (1), ndr]:
[...]
(c) schemni, regole e metodi per effetuare atti mentali, esercitare
giochi o fare affari, ed i programmi per elaboratori;
[...]";
quindi: *non* si statuisce che i programmi per elaboratori *siano*
invenzioni *ma non* ne e' concessa la brevettabilita' *bensi'* si
statuisce che *non sono considerati* invenzioni, cioe' non hanno la
natura di invenzioni, pertanto rimane la regola che li fa ricadere nella
categoria opere dell'ingegno.
Con questi elementi rimane valida la mia ricostruzione, mi dispiace.
Ciao!
P.S.: Il diritto e' una cosa complessa, va studiata: per davvero.
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