[Diritto] reverse engineering e open source

Simo Sorce simo.sorce at xsec.it
Tue Mar 30 10:42:03 CEST 2004


On Tue, 2004-03-30 at 09:06, Carmine Malice wrote:

> quindi: *non* si statuisce che i programmi per elaboratori *siano* 
> invenzioni *ma non* ne e' concessa la brevettabilita' *bensi'* si 
> statuisce che *non sono considerati* invenzioni, cioe' non hanno la 
> natura di invenzioni,

questo mi sembra chiaro, infatti ho già esposto che secondo me ci
troviamo di fronte ad un buco giuridico.

> pertanto rimane la regola che li fa ricadere nella categoria opere
> dell'ingegno.

Perchè le invenzioni non lo sono? :-)
Comunque il fatto che fossero in qualche modo derivati di opere
dell'ingegno era chiaro, ma da qui ad affermare che qualcosa di
intangibile e astratto come "la struttura di un file system" sia in
qualche modo tutelabile dal diritto d'autore ce ne corre.

> Con questi elementi rimane valida la mia ricostruzione, mi dispiace.

Se anche fosse valida la tua ricostruzione a questo punto mi devi
spiegare come tuteli con il diritto d'autore lo schema costituito dal
filesystem NTFS (o qualunque altro).

Vorrei un esempio, non le solite ciance, perchè il diritto d'autore
tutela le opere letterarie, e quindi è necessario che tu mi dia una
trascrizione dell'oggetto "struttura del filesystem NTFS".

Ovviamente un descrizione dello stesso non è sufficiente, perchè sarebbe
solo tale descrizione, come opera letteraria, ad essere oggetto di
diritto d'autore, ma non ovviamente i concetti espressi.

Se sei in grado di fare questa operazione allora, forse, avrai segnato
un punto.

> P.S.: Il diritto e' una cosa complessa, va studiata: per davvero.

Per applicarlo però è anche necessario conoscere la materia che va a 
normare: per davvero.

Simo.

-- 
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