[Diritto] reverse engineering e open source

Leonardo Boselli leo at dicea.unifi.it
Tue Mar 30 12:13:55 CEST 2004


On Tue, 30 Mar 2004, Carmine Malice wrote:
> Si legge:
> "(1) Brevetti Europei saranno concessi per qualsiasi invenzione che sia 
> suscettibile di applicazione industriale, che siano nuove e che 
> implichino un grado innovativo.
> (2) Le seguenti in particolare non saranno considerate invenzioni entro 
> il significato del paragrafo 1 [comma segnato (1), ndr]:
> [...]
> (c) schemni, regole e metodi per effetuare atti mentali, esercitare 
> giochi o fare affari, ed i programmi per elaboratori;
> [...]";
> quindi: *non* si statuisce che i programmi per elaboratori *siano* 
> invenzioni *ma non* ne e' concessa la brevettabilita' *bensi'* si 
> statuisce che *non sono considerati* invenzioni, cioe' non hanno la 
> natura di invenzioni, pertanto rimane la regola che li fa ricadere nella 
> categoria opere dell'ingegno.
> Con questi elementi rimane valida la mia ricostruzione, mi dispiace.

mi dispiace per il tuo prossimo esame di diritto ma:
La legge in generale specifica espressamente che se non è chiaro se una 
 clausola aggiunta debba avere effetto, si deve assumere che debba
produrre un effetto.
Nel nostro caso tale sarebbe l'inciso "entro il significato del comma 1",
in quanto se volesse dire che le entità nell'elenco non sono invenzioni,
alloora il significato si otterrebbe in maniera più chiara senza l'inciso,
per cui l'inciso DEVE fare effetto, che in questo caso è il dire che le
entità in elenco sono sì invenzioni, ma non ai fini della applicazione del
comma precednte [brevettabilità].
E questo penso basti su questo soggetto.

 [e anche dal punto sintattico si dovrebbe capire, visto che il comma
inizia con "Le seguenti" senza dire esplicitamente il soggetto, che mindi
si presume essere quello del apragrafo precednete "invenzioni"]    



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