[Diritto] Prior-art

Carmine Malice instarvega_capitanlug at yahoo.it
Mon Oct 18 07:25:41 UTC 2004


Stante la normativa italiana, che prendiamo a modello, non e' 
brevettabile il ritrovato che non ha caratteri di novita', ovvero 
l'invenzione gia' nota allo stato della tecnica; considerato che le 
invenzioni sono altresi' brevettabili solo se suscettibili di 
applicazione industriale (sfruttamento economico) si potrebbe arguire 
che le invenzioni appartengono (gia') allo stato della tecnica se ad 
esse e' gia' stata data materiale e pratica attuazione e realizzazione 
economica: e' da studiare se basti la pubblicazione della mera 
descrizione di fattibilita' o piuttosto serva la materiale verificazione 
in ambiti produttivi, ovvero sia necessario un qualcosa di piu' - non 
direi formale ma piuttosto - materiale.
Si potrebbe ricordare il caso di Meucci contro Bell, che pero' non 
ricordo perfettamente: Bell ebbe ragione sulla titolarita' del brevetto 
(e quindi della sfruttabilita' economica), essendo stato il primo a dare 
all'invenzione materiale espressione in tutte le sue potenzialita', a 
Meucci rimase il riconoscimento della primigenia paternita'.

Diverso e' il caso dell'opera dell'ingegno soggetta a diritto d'autore: 
per esse (dal romanzo alla partitura musicale, dall'opera architettonica 
al saggio scientifico) basta la dimostrabilita' della maggiore 
antichita' della fissazione in forma compiuta dell'opera che si vuole 
far valere come prioritaria, senza la necessita' di addivenire a forme 
di diffusione sociale.

Cio' fra l'altro dimostra il potere enormemente superiore del diritto 
d'autore rispetto al brevetto: le c.d. "multinazionali" potrebbero 
tenere a busta paga schiere di programmatori con l'unico scopo di 
definire programmi di dubbia utilita' dei quali acquisire i diritti di 
sfruttamento economico, anche se nell'immediato non si procedesse ad 
alcuna materiale produzione, onde "congelarne" la disponibilita'.

Ciao.

Simone Piccardi ha scritto:
> Una delle proposte fatte per controbattere la tendenza (per ora solo
> americana, ma siamo a forte rischio anche in europa) di brevettare
> algoritmi, idee e programmi e` quella di creare una grande quantita` di
> "prior-art". 
> 
> In teoria, da come la capisco io (che non sono un legale) per far questo
> dovrebbe bastare pubblicare un programma che usa quell'algoritmo o
> quella idea. Il mio dubbio e` di natura procedurale, e cioe` se basta
> una pubblicazione come si fa usualmente con il software libero per cui
> si distribuisce il codice sulla rete, o e` necessario qualcosa di piu`
> formale.
> 
> Ciao
> Simone


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