[Diritto] Prior-art
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Mon Oct 18 07:25:41 UTC 2004
Stante la normativa italiana, che prendiamo a modello, non e'
brevettabile il ritrovato che non ha caratteri di novita', ovvero
l'invenzione gia' nota allo stato della tecnica; considerato che le
invenzioni sono altresi' brevettabili solo se suscettibili di
applicazione industriale (sfruttamento economico) si potrebbe arguire
che le invenzioni appartengono (gia') allo stato della tecnica se ad
esse e' gia' stata data materiale e pratica attuazione e realizzazione
economica: e' da studiare se basti la pubblicazione della mera
descrizione di fattibilita' o piuttosto serva la materiale verificazione
in ambiti produttivi, ovvero sia necessario un qualcosa di piu' - non
direi formale ma piuttosto - materiale.
Si potrebbe ricordare il caso di Meucci contro Bell, che pero' non
ricordo perfettamente: Bell ebbe ragione sulla titolarita' del brevetto
(e quindi della sfruttabilita' economica), essendo stato il primo a dare
all'invenzione materiale espressione in tutte le sue potenzialita', a
Meucci rimase il riconoscimento della primigenia paternita'.
Diverso e' il caso dell'opera dell'ingegno soggetta a diritto d'autore:
per esse (dal romanzo alla partitura musicale, dall'opera architettonica
al saggio scientifico) basta la dimostrabilita' della maggiore
antichita' della fissazione in forma compiuta dell'opera che si vuole
far valere come prioritaria, senza la necessita' di addivenire a forme
di diffusione sociale.
Cio' fra l'altro dimostra il potere enormemente superiore del diritto
d'autore rispetto al brevetto: le c.d. "multinazionali" potrebbero
tenere a busta paga schiere di programmatori con l'unico scopo di
definire programmi di dubbia utilita' dei quali acquisire i diritti di
sfruttamento economico, anche se nell'immediato non si procedesse ad
alcuna materiale produzione, onde "congelarne" la disponibilita'.
Ciao.
Simone Piccardi ha scritto:
> Una delle proposte fatte per controbattere la tendenza (per ora solo
> americana, ma siamo a forte rischio anche in europa) di brevettare
> algoritmi, idee e programmi e` quella di creare una grande quantita` di
> "prior-art".
>
> In teoria, da come la capisco io (che non sono un legale) per far questo
> dovrebbe bastare pubblicare un programma che usa quell'algoritmo o
> quella idea. Il mio dubbio e` di natura procedurale, e cioe` se basta
> una pubblicazione come si fa usualmente con il software libero per cui
> si distribuisce il codice sulla rete, o e` necessario qualcosa di piu`
> formale.
>
> Ciao
> Simone
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