[Diritto] Prior-art
Simo Sorce
simo at softwarelibero.it
Wed Oct 20 16:11:37 UTC 2004
On Tue, 2004-10-19 at 13:27, Carmine Malice wrote:
> No, non mi pare.
> Comunque e' semplicissimo, bastera' che dedichero' un po' piu' di parole
> per illustrare le cose e tutto sara' chiaro.
In effetti ora il tuo pensiero mi è molto più chiaro, ti ringrazio per
lo sforzo di chirificazione che hai fatto.
Devo però dissentire nel merito.
> Il diritto d'autore non tutela le idee.
> La brevettabilita' delle invenzioni non tutela le idee.
> Chi dice il contrario mente.
Questo lo davo per scontato, ma fa bene ribadire.
> In prima approssimazione si puo' dire che il diritto d'autore tuteli le
> creazioni dell'uomo che abbiano una dimensione astratta, intellettuale,
> ovvero che sostanzino un'interpretazione originale della natura.
> P.e. il diritto d'autore tutela la descrizione o la verificazione che si
> fa di processi di elaborazione e manipolazione di materia e/o dati
> informativi.
Ecco sottolineerei il termine "descrizione".
> > 4. Questi programmi inutili congelano la disponibilità... ?!?
> >
> > Ora non riesco a capire la disponibilità di cosa.
> >
> > Di cosa congelerebbero la disponibilità?
> > Di algoritmi? Processi? Metodi Commerciali o matematici?
>
> La risposta e': congelano la disponibilita' del (diritto di)
> sfruttamento economico dell'oggetto del diritto d'autore.
E fin qui siamo d'accordo.
Ora viene la parte che ritengo fuorviante e che non mi trova d'accordo.
Riporto l'articolo 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633 aggiornata con le
modifiche apportate dalle ultime legislazioni [1]:
------------------------------------------------------------------------
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie
ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la
disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale
dell'autore.
------------------------------------------------------------------------
Dell'articolo 2 invece riporto solo il punto 8 che è il più
significativo:
------------------------------------------------------------------------
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché
originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i
principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma
comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso.
------------------------------------------------------------------------
> Algoritmi: essendo l'algoritmo oggetto del diritto d'autore,
Visti gli articoli 1 e 2 della vigente legge che determina il dritto
d'autore in italia escluderei che un'algoritmo sia tutelable.
Ne è tutelabile la particolare opera letteraria che lo descriva, ma
questo fatto non può certo precludere la descrizione dello stesso in
altra forma e quindi costituente differente e originale opera letteraria
che ha per oggetto le stesse idee della prima.
Ovviamente se la descrizione dell'algoritmo è implementata sotto forma
di programma per elaboratore, il nuovo programma non ne può essere una
mera copia ma deve essere una implementazione nuova ed originale.
Ma resta il fatto che l'algoritmo non è dominio esclusivo del primo
implementatore grazie al diritto d'autore e chi lo afferma mente.
> Processi: assumendo che si parli di descrizione o verificazione che si
> fa di processi di elaborazione e manipolazione di materia e/o dati
> informativi, essendo dette descrizioni e verificazioni oggetto del
> diritto d'autore, e pare proprio che esse rientrano nella categoria
> giuridica delle creazioni dell'intelletto tutelate dal diritto d'autore,
Porrei di nuovo l'attenzione sul termine descrizione.
> nessun altro soggetto giuridico al di fuori dell'imprenditore potrebbe
> trarre utili(ta') da dette cose (gia') create; assumendo che si parli di
> innovativi ritrovati che danno luogo ad originali processi di
> elaborazione e manipolazione di materia e/o dati informativi, essendo
> detti ritrovati oggetto del diritto d'autore, e pare invece che essi
> rientrano nella categoria giuridica delle invenzioni tutelate dalla
> brevettabilita', nessun altro soggetto giuridico al di fuori
> dell'imprenditore potrebbe trarre utili(ta') da dette cose (gia')
> create, ed invece nei fatti cio' non accade perche' si rende necessaria
> la concessione di un brevetto.
Questa frase è piuttosto confusa e mescola due concetti giuridici ben
separati di cui uno è il diritto d'autore e l'altro il brevetto
industriale.
Secondo la normativa del diritto d'autore, l'opera letteraria o il
programma per elaboratore che descrivono/implementano il processo sono
certamente tutelati. Questo fatto però non esclude in alcun modo che si
possa effettuare descrizione altra e originale o implementazione altra e
originale altrettanto tutelabili dal diritto d'autore.
Posto quindi che è possibile produrre una seconda/terza/ecc descrizione
dello stesso processo così come è possibile realizzare più programmi per
elaboratori che svolgano lo stesso compito (processo) con realizzazioni
differenti, non vedo come questo possa essere una barriera allo sviluppo
software.
Questione diversa per il brevetto.
innanzitutto l'esistenza di una descrizione del processo/esistenza di un
programma per elaboratore che lo implementi è spesso già di per se
titolo sufficiente a rendere impossibile la brevettazione del processo
stesso in quanto processo già noto allo stato dell'arto e quindi non
nuovo ne innovativo.
Posto invece che il processo non sia noto, il deposito della domanda di
brevetto e il relativo accoglimento rendono a tutti gli effetti
impossibile riprodurlo senza l'autorizzazione del detentore dei diritti
esclusivi di utilizzo indipendentemente dalla originalità o meno della
specifica implementazione.
> Metodi commerciali: essendo i metodi commerciali oggetto del diritto
> d'autore, e pare proprio che i metodi commerciali rientrano nella
> categoria giuridica delle creazioni dell'intelletto tutelate dal diritto
> d'autore, oppure in ipotesi costituiscono oggetto delle normative a
> tutela della concorrenza, nessun altro soggetto giuridico al di fuori
> dell'imprenditore potrebbe trarre utili(ta') di metodi commerciali
> (gia') creati.
Valgono analoghe argomentazioni già date per quanto riguarda algoritmi e
processi in merito all'applicazione del diritto d'autore come forma di
tutela dell'oggetto, l'oggetto non è tutelato, ne è tutelata la
descrizione ovvera la specifica opera letteraria che la implementa.
Per il resto non credo che le normative che riguardano la concorrenza
abbiano molto a che fare con la creazione di un diritto esclusivo di
utilizzo di un metodo commerciale.
Per fare un esempio, non mi sembra di avere mai visto che il metodo
promozionale del 3x2 o dello sconto sia soggetto a monopolio da
chicchessia.
> Metodi matematici: essendo i metodi matematici oggetto del diritto
> d'autore, e pare proprio che i metodi matematici rientrano nella
> categoria giuridica delle creazioni dell'intelletto tutelate dal diritto
> d'autore, nessun altro soggetto giuridico al di fuori dell'imprenditore
> potrebbe trarre utili(ta') di metodi matematici (gia') creati.
Come sopra per quanto riguarda la descrizione sotto forma di opera
letteraria, per quanto riguarda l'oggetto, ovvero procedimento
matematico in se e alternative implementazioni nonchè uso del
procedimento in effettivi sistemi di calcolo, esso non è oggetto di
tutela da parte del diritto d'autore (che tutela le creazioni e non le
scoperte) ne tantomeno oggetto di tutela brevettuale, in quanto i metodi
matematici sono esplicitamente esclusi e non brevettabili.
> Basta avere metodo: studiare le leggi vigenti per scoprire l'oggetto del
> diritto.
Non è proprio così semplice.
> > Questo lo escluderei in quanto il diritto d'autore, al contrario del
> > brevetto, non preclude la possibilità di scrivere un'altro programma
> > analogo che fa le stesse cose dell'originale e con gli stessi effetti (a
> > grandi linee, anche perchè se sono inutili ...) ma usando algoritmi
> > diversi e metodi di programmazione diversi, o quand'anche fossero gli
> > stessi scritti in modo autonomo e altro rispetto all'originale.
> >
>
> La risposta l'ho data sopra.
Ritengo la risposte sopra date complete ma sostanzialmente fuorvianti
come ho spiegato.
> Quest'affermazione e' sbagliata: se fosse vera il motore a ciclo Diesel,
> invenzione oggetto di brevetto, non sarebbe stato suscettibile di
> registrazione a brevetto stante la precedente invenzione del motore a
> ciclo Otto che e' un'altro ritrovato che "fa le stesse cose
> dell'originale e con gli stessi effetti [...] in modo autonomo e altro
> rispetto all'originale", ovvero tramutare l'energia dell'esplosione del
> carburante in attivita' cinetica sfruttabile.
Infatti nel caso del motore diesel, non si è ottenuto brevetto sul
concetto di motore a scoppio, come tu stesso hai evidenziato, le idee
non sono oggetto della tutela brevettuale.
Ciò che è stato brevettato è un metodo innovativo e fino ad allora
sconosciuto per ottenere un particolare motore a scoppio che utilizzava
le forze della natura in modo non noto ex ante.
Il modo di dire comune "brevetto sul motore diesel" infatti è una banale
semplificazione e non è certo da prendere alla lettera.
> > Al contrario un "brevetto software", allo stato dei fatti, preclude la
> > possibilità di realizzare la stessa cosa con una espressione del codice
> > differente tanto più che all'ufficio brevetti manco viene consegnato un
> > codice sorgente, ma uno schema a blocchi, quando va bene, che descrive
> > il problema (e non la soluzione, notare bene).
>
> Come teste' scritto sopra, anche quest'affermazione e' sbagliata.
> Brevetti nulli perche' deficitari dei requisiti, da quelli sostanziali
> (innovazione, industrialita' ecc.) a quelli formali (deposito della
> descrizione, pubblicita' ecc.), costituiscono un altro problema: si
> facciano delle cause per invalidarli; sta gia' accadendo.
Ah, fosse per me io sono d'accordo, tutti li invaliderei.
Ma visto il costo delle cause brevettuali, vedo molto improbabile che un
comune sviluppatore indipendente abbia molte possibilità di difendersi
alla pari in tribunale e ottenere l'invalidzione di moltissimi brevetti
software depositati in quella forma. In teoria, secondo me, hai ragione
sarebbero da invalidare, in pratica le cose stanno in modo molto diverso
e il problema è che in Europa è in discussione una direttiva che
potrebbe definitivamente legittimarli, così come sono.
> > È come dire che il diritto d'autore è più forte del brevetto per i
> > romanzi, se esistesse un brevetto nel campo letterario.
>
> Esattamente.
> Hai indovinato.
> Diro' di piu': la volonta' di secoli di legislazione e' andata proprio
> in quella direzione, perche' mentre s'e' accettato che gli apporti al
> progresso morale potessero soggiacere maggiormente ad esclusivita'
> stante una certa misura della loro incidenza sulle condizioni di vita,
> s'e' voluto che gli apporti al progresso materiale potessero essere
> rilasciati piu' presto alla pubblica disponibilita' stante la maggior
> misura della loro incidenza sulle condizioni di vita.
> Se oggi ci si puo' sollazzare tanto con la radiotelefonia (cellulari) e'
> perche' i brevetti su telefono e radio sono scaduti molto tempo fa
> permettendo un piu' repentino ulteriore sviluppo dei ritrovati affini.
Benchè la durata minore del brevetto rispetto al diritto d'autore possa
dare una parvenza di maggiore forza del secondo, nel campo specifico del
software questo è appunto solo una parvenza.
Nel campo del software le innovazioni avvengo a ritmi frenetici e 20
anni (durata dei brevetti) sono un'era geologica al confronto.
Il blosso dello sviluppo di software attraverso diritto d'autore è nulla
rispetto al blocco effettivo per 20 anni che si può operare attaverso un
brevetto.
Quando un programma è tutelato da diritto d'autore e non se ne hanno
titoli per l'utilizzo/modifica/redistribuzione è sufficiente riscrivere
il programma stesso. Come si può facilemnte constatre infatti esistono
implementazioni differenti per quasi ogni programma esistente senza che
ciò sia in contrasto con la legge sul diritto d'autore. I tempi
necessari per implementare un programma da capo varia nell'ordine dei
2-3 anni (per programmi complessi e dati sufficienti fondi) ovvero un
ordine di grandezza inferiore ai tempi del brevetto industriale.
> > Col brevetto si brevetterebbe la trama e nessuno potrebbe scrivere più
> > un giallo in cui il maggiordomo uccide il padrone di casa.
> > Col diritto d'autore se ne possono scrivere quanti si vuole sulla stessa
> > idea purchè non si plagi l'opera originale.
>
> Anche quest'affermazione e' sbagliata.
> Le osservazioni esplicative sono state fatte sopra.
Non ne trovo traccia probabilmente l'esempio non era chiaro o è stato
interpetato in modo distorto.
> > Per non parlare solo in astratto:
> > OpenOffice esiste ed è chiaramente una implementazione di "un word
> > processor". Questo perchè fino a poco tempo fa il software era tuelato
> > solo da diritti d'autore
>
> Sbagliato, sbagliatissimo: negli USA ed in altri paesi i programmi per
> elaboratore sono soggetti a brevettabilita' pressoche' da sempre;
Qesta affermazione è stata certamente dettata dalla foga e non voglio
dargli peso, è ovvio che è errata e basta poco per informarsi in merito.
Una veloce ricerca sul web porta molta documentazione.
Come è noto, i brevetti software sono stati di fatto legalizzati in USA
a partire dagli anni 80 dopo alcune sentenze della corte suprema ed
hanno cominciato ad essere usati effettivamente a partire dagli anni 90.
Vedi: [2] e [3]
> se
> ripassi la storia della GPL te ne accorgi; il progetto GNU e' nato e
> prosperato in regime di brevettabilita' del software, ovviamente
> parlando dei Paesi ove cio' vige: anche la storia di GNU e' esemplare al
> proposito.
Mah questo è abbastanza falso, come chiunque conosca bene il progetto
GNU e la FSF può testimoniare.
Senza dilungare l'evidenza la si trova proprio nella licenza GPL: una
delle evidenti differenze tra la GPLv1(1989)[4] e la GPLv2(1991)[5] sta
proprio nell'introduzione del tema dei brevetti.
Ad ulteriore prova che appunto la questione brevetti software diventa
calda e percepita negli anni 90 riporto anche la data di fondazione
della "League for Programming Freedom "[6]: 28 Febbraio 1991
Questa associazione nasce proprio per contrastare il fenomeno dei
brevetti software negli stati uniti che esplode in quegli anni e Richard
Stallman fondatore del progetto GNU ne è parte.
La storia di GNU quindi ci dice che i brevetti non solo sono recenti ma
sono anche pericolosi per lo sviluppo software al contrario del diritto
d'autore.
> Se esempi esplicativi devono essere fatti, si puo' dire:
> 1) un codec e' differente da un altro codec come il motore ciclo Diesel
> e' differente dal motore ciclo Otto (ipotesi brevettabilita');
In effetti, secondo i sostenitori della brevettabilità del software, è
così.
> 2) un codec e' esclusivo in quanto con metodo originalissimo conduce i
> fotoni ad essere fissati in successione in pacchetti di dati binari per
> poi poter essere riprodotti in sequenza cosi' come "La Palandrana
> stretta" e' esclusiva in quanto con percorso interpretativo
> originalissimo conduce l'insofferenza per gli impacci di un indumento a
> procurare stati d'animo nuovi ed originali per far scaturire poi un
> diverso atteggiamento verso la societa' (ipotesi diritto d'autore).
Stai paragonando mele con pere.
> > Ora tra i due mi sembra chiaro che il brevetto ha un potere
> > _infinitamente_ superiore al diritto d'autore nel creare barriere
> > artificiali allo sviluppo di software e incredibilmente potente nel
> > creare monopoli commerciali che stridono pesantemente con un sistema
> > economico che, in teoria, covrebbe essere basato sul libero mercato.
> >
>
> Questa supposta chiarezza appare merce' presupposti sbagliati.
Avrei voglia di dirti: "Ti consiglierei di riflettere bene sulla materia
e di documentarti a fondo prima di liquidare una questione così
complessa con 4 colpi di teoria campati per aria e con un tono di
sufficienza e da professore che certo non ti compete"
Invece ti dico:
grazie per i continui spunti di riflessione e per le conferme che
ritrovo studiando la materia ogni volta che mi tocca di risponderti,
> Risposta data.
E ribattuta :-)
saluti,
Simo.
[1]: http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
[2]: http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html
[3]: http://swpat.ffii.org/news/history/index.en.html
[4]: http://www.linuxmafia.com/faq/Licensing_and_Law/gplv1.html
[5]: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
[6]: http://lpf.ai.mit.edu/
--
Simo Sorce
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