[Diritto] Prior-art

Carmine Malice instarvega_capitanlug at yahoo.it
Tue Oct 19 11:27:54 UTC 2004


Simo Sorce ha scritto:
> On Mon, 2004-10-18 at 09:25, Carmine Malice wrote:
> 
> 
>>Cio' fra l'altro dimostra il potere enormemente superiore del diritto 
>>d'autore rispetto al brevetto: le c.d. "multinazionali" potrebbero 
>>tenere a busta paga schiere di programmatori con l'unico scopo di 
>>definire programmi di dubbia utilita' dei quali acquisire i diritti di 
>>sfruttamento economico, anche se nell'immediato non si procedesse ad 
>>alcuna materiale produzione, onde "congelarne" la disponibilita'.
> 
> 
> Scusa non ho capito il ragionamento che fai in quest'ultimo passo.
> E purtroppo è un'affermazione che ho già sentito altre volte, e alla
> domanda di chiarificazione non ho mai ottenuto risposta.

No, non mi pare.
Comunque e' semplicissimo, bastera' che dedichero' un po' piu' di parole 
per illustrare le cose e tutto sara' chiaro.

> 
> Cerco di riassumere per vedere se ho capito le premesse.
> 
> 1. Il diritto d'autore non richiede registrazione ed è connaturato con
> la creazione dell'opera medesima. OK

Si': basta scrivere una canzone o un romanzo e tenerli nel cassetto 
premunendosi di mezzi di prova che ne dimostrino l'essere primigenio che 
se ne puo' precludere la replica a chicchessia, essendo divenuti per 
cio' stesso titolari del diritto di esserne riconosciuto autore e del 
diritto di sfruttamento economico.
Attenzione, pero', la tutela riguarda la realizzazione nella sua 
complessita', nell'articolazione singolare originale e speculativa che 
si e' fatta di un determinato argomento, nello sforzo interpretativo, 
non copre l'argomento, l'oggetto, lo spunto, il campo d'interesse in 
se': Pirandello e' tutelato per le ipotesi che ha formulato attorno ad 
una palandrana stretta ma non ha l'esclusiva per qualsiasi vicenda 
attinente la situazione di un professore che si ritrova con una 
palandrana troppo stretta.

> 2. Il diritto d'autore tutela l'espressione non le idee, i concetti o
> iprocessi descritti. OK

L'unico diritto degli ordinamenti civili che tuteli in qualche forma le 
idee personali e' la liberta' di espressione del pensiero e facolta' sue 
discendenti.
Il diritto d'autore non tutela le idee.
La brevettabilita' delle invenzioni non tutela le idee.
Chi dice il contrario mente.
In prima approssimazione si puo' dire che il diritto d'autore tuteli le 
creazioni dell'uomo che abbiano una dimensione astratta, intellettuale, 
ovvero che sostanzino un'interpretazione originale della natura.
P.e. il diritto d'autore tutela la descrizione o la verificazione che si 
fa di processi di elaborazione e manipolazione di materia e/o dati 
informativi.

> 3. Una multinazionale paga schiere di programmatori per fare programmi
> inutili. OK

Be', e' un'ipotesi niente affatto fantascientifica: e' come se una casa 
editrice tenesse alle sue dipendenze squadre di scrittori con i quali ha 
stipulato un contratto che, fermo restando l'ineludibilita' del diritto 
di esser riconosciuto autore in capo alla persona fisica, assegnasse 
all'impresa tutti i diritti di sfruttamento economico di tutte le 
creazioni fatte alle sue dipendenze, diremmo forfettariamente, a 
prescindere dall'effettivo uso che poi se ne fa.
Parimenti un'impresa di software puo' tenere alle sue dipendenze squadre 
di programmatori affinche' si appropri economicamente di tutte le loro 
creazioni informatiche, a prescindere da utilita', uso pratico, 
effettiva messa in produzione e fattiva distribuzione.

> 4. Questi programmi inutili congelano la disponibilità... ?!?
> 
> Ora non riesco a capire la disponibilità di cosa.
> 
> Di cosa congelerebbero la disponibilità?
> Di algoritmi? Processi? Metodi Commerciali o matematici?

La risposta e': congelano la disponibilita' del (diritto di) 
sfruttamento economico dell'oggetto del diritto d'autore.

Algoritmi: essendo l'algoritmo oggetto del diritto d'autore, e pare 
proprio che gli algoritmi rientrano nella categoria giuridica delle 
creazioni dell'intelletto tutelate dal diritto d'autore, nessun altro 
soggetto giuridico al di fuori dell'imprenditore potrebbe trarre 
utili(ta') dagli algoritmi (gia') creati.

Processi: assumendo che si parli di descrizione o verificazione che si 
fa di processi di elaborazione e manipolazione di materia e/o dati 
informativi, essendo dette descrizioni e verificazioni oggetto del 
diritto d'autore, e pare proprio che esse rientrano nella categoria 
giuridica delle creazioni dell'intelletto tutelate dal diritto d'autore, 
nessun altro soggetto giuridico al di fuori dell'imprenditore potrebbe 
trarre utili(ta') da dette cose (gia') create; assumendo che si parli di 
innovativi ritrovati che danno luogo ad originali processi di 
elaborazione e manipolazione di materia e/o dati informativi, essendo 
detti ritrovati oggetto del diritto d'autore, e pare invece che essi 
rientrano nella categoria giuridica delle invenzioni tutelate dalla 
brevettabilita', nessun altro soggetto giuridico al di fuori 
dell'imprenditore potrebbe trarre utili(ta') da dette cose (gia') 
create, ed invece nei fatti cio' non accade perche' si rende necessaria 
la concessione di un brevetto.

Metodi commerciali: essendo i metodi commerciali oggetto del diritto 
d'autore, e pare proprio che i metodi commerciali rientrano nella 
categoria giuridica delle creazioni dell'intelletto tutelate dal diritto 
d'autore, oppure in ipotesi costituiscono oggetto delle normative a 
tutela della concorrenza, nessun altro soggetto giuridico al di fuori 
dell'imprenditore potrebbe trarre utili(ta') di metodi commerciali 
(gia') creati.

Metodi matematici: essendo i metodi matematici oggetto del diritto 
d'autore, e pare proprio che i metodi matematici rientrano nella 
categoria giuridica delle creazioni dell'intelletto tutelate dal diritto 
d'autore, nessun altro soggetto giuridico al di fuori dell'imprenditore 
potrebbe trarre utili(ta') di metodi matematici (gia') creati.

Basta avere metodo: studiare le leggi vigenti per scoprire l'oggetto del 
diritto.

> 
> Questo lo escluderei in quanto il diritto d'autore, al contrario del
> brevetto, non preclude la possibilità di scrivere un'altro programma
> analogo che fa le stesse cose dell'originale e con gli stessi effetti (a
> grandi linee, anche perchè se sono inutili ...) ma usando algoritmi
> diversi e metodi di programmazione diversi, o quand'anche fossero gli
> stessi scritti in modo autonomo e altro rispetto all'originale.
> 

La risposta l'ho data sopra.
Quest'affermazione e' sbagliata: se fosse vera il motore a ciclo Diesel, 
invenzione oggetto di brevetto, non sarebbe stato suscettibile di 
registrazione a brevetto stante la precedente invenzione del motore a 
ciclo Otto che e' un'altro ritrovato che "fa le stesse cose 
dell'originale e con gli stessi effetti [...] in modo autonomo e altro 
rispetto all'originale", ovvero tramutare l'energia dell'esplosione del 
carburante in attivita' cinetica sfruttabile.

> Al contrario un "brevetto software", allo stato dei fatti, preclude la
> possibilità di realizzare la stessa cosa con una espressione del codice
> differente tanto più che all'ufficio brevetti manco viene consegnato un
> codice sorgente, ma uno schema a blocchi, quando va bene, che descrive
> il problema (e non la soluzione, notare bene).

Come teste' scritto sopra, anche quest'affermazione e' sbagliata.
Brevetti nulli perche' deficitari dei requisiti, da quelli sostanziali 
(innovazione, industrialita' ecc.) a quelli formali (deposito della 
descrizione, pubblicita' ecc.), costituiscono un altro problema: si 
facciano delle cause per invalidarli; sta gia' accadendo.

> 
> È come dire che il diritto d'autore è più forte del brevetto per i
> romanzi, se esistesse un brevetto nel campo letterario.

Esattamente.
Hai indovinato.
Diro' di piu': la volonta' di secoli di legislazione e' andata proprio 
in quella direzione, perche' mentre s'e' accettato che gli apporti al 
progresso morale potessero soggiacere maggiormente ad esclusivita' 
stante una certa misura della loro incidenza sulle condizioni di vita, 
s'e' voluto che gli apporti al progresso materiale potessero essere 
rilasciati piu' presto alla pubblica disponibilita' stante la maggior 
misura della loro incidenza sulle condizioni di vita.
Se oggi ci si puo' sollazzare tanto con la radiotelefonia (cellulari) e' 
perche' i brevetti su telefono e radio sono scaduti molto tempo fa 
permettendo un piu' repentino ulteriore sviluppo dei ritrovati affini.

> Col brevetto si brevetterebbe la trama e nessuno potrebbe scrivere più
> un giallo in cui il maggiordomo uccide il padrone di casa.
> Col diritto d'autore se ne possono scrivere quanti si vuole sulla stessa
> idea purchè non si plagi l'opera originale.

Anche quest'affermazione e' sbagliata.
Le osservazioni esplicative sono state fatte sopra.

> 
> Per non parlare solo in astratto:
> OpenOffice esiste ed è chiaramente una implementazione di "un word
> processor". Questo perchè fino a poco tempo fa il software era tuelato
> solo da diritti d'autore

Sbagliato, sbagliatissimo: negli USA ed in altri paesi i programmi per 
elaboratore sono soggetti a brevettabilita' pressoche' da sempre; se 
ripassi la storia della GPL te ne accorgi; il progetto GNU e' nato e 
prosperato in regime di brevettabilita' del software, ovviamente 
parlando dei Paesi ove cio' vige: anche la storia di GNU e' esemplare al 
proposito.

> che hanno permesso la realizzaizone di
> implementazioni concorrenti benchè i programmi si poggiassero tutti
> sugli stessi concetti, procedimenti e in gran parte agli stessi
> algoritmi.

Quest'affermazione cade stante quanto sopra gia' espresso.

> Invece di codec di codifica video, ce ne sono pochissimi liberi, e la
> maggiorparte è preclusa all'implementazione di codice alternativo in
> quanto in USA sono spessissimo coperti da brevetti. La realizzazione è
> soggetta a dazio in forma di royalties.

Se esempi esplicativi devono essere fatti, si puo' dire:
1) un codec e' differente da un altro codec come il motore ciclo Diesel 
e' differente dal motore ciclo Otto (ipotesi brevettabilita');
2) un codec e' esclusivo in quanto con metodo originalissimo conduce i 
fotoni ad essere fissati in successione in pacchetti di dati binari per 
poi poter essere riprodotti in sequenza cosi' come "La Palandrana 
stretta" e' esclusiva in quanto con percorso interpretativo 
originalissimo conduce l'insofferenza per gli impacci di un indumento a 
procurare stati d'animo nuovi ed originali per far scaturire poi un 
diverso atteggiamento verso la societa' (ipotesi diritto d'autore).

> 
> Ora tra i due mi sembra chiaro che il brevetto ha un potere
> _infinitamente_ superiore al diritto d'autore nel creare barriere
> artificiali allo sviluppo di software e incredibilmente potente nel
> creare monopoli commerciali che stridono pesantemente con un sistema
> economico che, in teoria, covrebbe essere basato sul libero mercato.
> 

Questa supposta chiarezza appare merce' presupposti sbagliati.

> 
> La domanda quindi, sorge spontanea, in quale caso o sotto quale punto di
> vista il diritto d'autore sarebbe più "forte" dell'istituto brevettuale
> nel caso del software ?
> 

Risposta data.

> saluti,
> Simo.
> 

Ciao.

> 
> [...]


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