[Diritto] MYSQL PER PROGRAMMA NON DISTRIBUITO

Carmine Malice instarvega_capitanlug at yahoo.it
Mon Oct 25 17:11:23 UTC 2004


Simo Sorce wrote:
> On Thu, 2004-10-21 at 11:04, Diego Bernini wrote:
> 
>>In sostanza basta che rilascio il programma sotto licenza GPL?non avro
>>problemi con gli altri moduli, PHP(V 3) e APACHE(licenza 1.1)?
> 
> 
> I problemi ci sono se vi è commistione di codice che usa le due licenze
> e tu redistribuisci il risultato. Purtroppo la Apache Software Licence e
> La GPL non sono compatibili rendendo virtualmente impossibile
> distribuire un programma che usi parti di codice derivate da due
> programmi con queste licenze.
> 
> 
>>Sto cercando di informarmi ma trovo spesso informazioni
>>contradditorie...
> 
> 
> Purtroppo è difficile dare indicazioni certe perchè tutto dipende anche
> da come, programmi con queste licenze vengono mescolati.
> 
> Ad esempio se via php richiami un programma esterno GPL via system()
> questo generalmente non è considerato un segno che i due programmi
> (licenza PHP e GPL) sono likati e derivato uno dell'altro. Quindi è ok
> redistribuire questi due programmi anche interagenti.
> Se invece realizzi un wrapper per poetr utilizzare direttamente una
> libreria GPL (es. libsmbclient) dal codice PHP allora se ne deriva di
> solito, che il programma PHP è derivato dalla libreria GPL e dovrebbe
> essere rilasciato con licenza GPL a sua volta. Questo però può
> incocciare in altrettanti obblighi ovute ad altre librerie con licenze
> incompatibili.

A me non pare che un giudice ai fini delle statuizioni di diritto vada a
raffinare tanto le questioni squisitamente e specificamente tecniche
afferenti all'oggetto preso in se' e per se', fermo restando la
possibilita' di consulenze, ma piuttosto ricorra a principi e criteri
discretivi socio-economici e per questo giuridici: per determinare
l'eventuale "derivazione" (in senso lato, ai fini della GPL) del lavoro
di uno dal lavoro dell'altro ci si domandera' in definitiva se l'opera
assurga ad indipendenza ed autonomia strutturale e funzionale, e si badi
bene non di utilita', ovvero se la creazione sia dotata di compiutezza
operativa, anche se in ipotesi in assenza di una controparte parimenti
operativa sia di nessuna utilita'.
In sostanza: alla domanda se i processi funzionali del nuovo programma
prescindono dalla compresenza di altro programma, anche se la relativa
assenza comporti inutilita', una risposta affermativa determina la non
derivazione ai fini della GPL mentre una risposta negativa determina la
derivazione ai fini della GPL.
Un esempio di derivazione e' dato appunto dalle librerie, la cui assenza
determina l'impedimento dell'avveramento del funzionamento del programma
collegato, difatti si puo' citare il caso della LGPL.
Un esempio di non derivazione puo' essere dato da un'ipotetica 
interfaccia grafica al compressore RAR (proprietario): l'assenza del 
RAR, pur provocando inutilita' della creazione, non ne inficia la 
compiuta funzionalita'.

> 
> 
>>Se rilascio il software in GPL sono "obbligato" a distribuirlo a
>>chiunque lo possa poi volere?Per "Il programma [...] assolutamente non
>>verrà
>>distribuito in alcun modo" intendo che si tratta di un programma che
>>solo l'imprenditore(mio zio) avrà, e nessun altro. 
> 
> 
> No, la GPL non impone ALCUN obbligo di pubblicazione.

Pubblicazione qui si deve intendere come propaganda, propagazione 
materiale e fattiva, ma ai fini della GPL rileva altresi' la pubblica 
accessibilita', anche solo potenziale.
Una distribuzione non a singoli definiti bensi' ad un pubblico
indeterminato da' luogo ad una accessibilita' di fatto ad ampio spettro
che obblighera' ad un impegno di accessibilita' di fatto dei sorgenti ad
un pubblico indistinto, secondo un modello di c.d. pubblicita' che in 
definitiva stabilira' una "pubblicazione".

> 
> Semplificando, la GPL impone l'obbligo di fornire i sorgenti solo se
> quando abbiamo distribuito il binario NON abbiamo incluso il sorgente.
> In questo caso la GPL obbliga a garantire l'accesso al sorgente per 3
> anni a CHIUNQUE in possesso del binario ne faccia richiesta.

La GPL obbliga a sostituire alla materiale consegna dei sorgenti 
contestuale a quella dei compilati un'offerta scritta valida almeno 3 
anni di fornire i sorgenti: qualora si ponga il compilato in una 
situazione di pubblica attingibilita' continuativa, come e' nel caso del 
deposito su un sito internet al pubblico, si verifica uno stato di 
diuturna ed ininterrotta, e pertanto non individuale, distribuzione del 
compilato, dato che la la consegna potenziale in atto verso qualsiasi 
attingitore coincide con la condizione di distribuzione in atto, per cui 
si realizza l'ipotesi di una promessa rinnovata ad ogni prelievo, in 
ipotesi mediante un documento scritto (ma in Italia tuttora la forma 
scritta non prescinde da una sottoscrizione), riguardo alla quale vien 
da pensare se non sia piu' pratico concedere immediatamente il sorgente.

> 
> Nel caso in cui siano stati forniti sia sorgente che binario assieme
> all'acquirente noi non abbiamo più alcun obbligo nei confronti di
> chicchessia.
> 
> Se l'aquirente deciderà di redistribuire a terzi l'opera si assumerà
> l'onere di trasferire immediatamente anche il sorgente o di fornire lui
> la garanzia di 3 anni a chi distribuisce i binari.
> 
> 
> In ogni caso il Tuo caso potrebbe essere ancora più semplice.
> Se il lavoro lo fai sotto commissione per il tuo committente, è lui che
> avrà, generalmente, la paternità dell'opera e ne potrà disporre come
> meglio crede.

La paternita' dell'opera dell'ingegno, ovvero il diritto di esser
riconosciuto autore, e' inalienabile e si trasmette ai discendenti (non
agli eredi), pertanto il committente in qualsiasi caso non ha "la
paternità dell'opera" ne' generalmente ne' particolarmente; di un opera
dell'ingegno di cui si sono ricevuti i diritti di sfruttamento economico
non si puo' "disporre come meglio crede", al limite se ne dispone nei
limiti della concessione.

> 
> Se l'applicativo non viene redistribuito il proprietario non ha bisogno
> di preoccuparsi in alcun modo della licenza, in quanto la licenza serve
> solo in caso di redistribuzione del lavoro effettuato in questi casi.
> 
 > Simo.

Si sta ignorando quanto gia' segnalato: nel momento in cui il 
programmatore (creatore, autore) attua la consegna dell'opera 
all'imprenditore realizza una (re)distribuzione, per cui sottopone il 
programma a GPL, che l'imprenditore accetta (e non potrebbe essere 
diversamente); per questo diedi quella risposta articolata, mirata ad 
individuare eventuali difficolta' dell'imprenditore ad accettare la GPL.



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