[Diritto] MYSQL PER PROGRAMMA NON DISTRIBUITO
Simo Sorce
simo at softwarelibero.it
Tue Oct 26 10:04:20 UTC 2004
On Mon, 2004-10-25 at 19:11, Carmine Malice wrote:
> A me non pare che un giudice ai fini delle statuizioni di diritto vada a
> raffinare tanto le questioni squisitamente e specificamente tecniche
> afferenti all'oggetto preso in se' e per se', fermo restando la
> possibilita' di consulenze, ma piuttosto ricorra a principi e criteri
> discretivi socio-economici e per questo giuridici: per determinare
> l'eventuale "derivazione" (in senso lato, ai fini della GPL) del lavoro
> di uno dal lavoro dell'altro ci si domandera' in definitiva se l'opera
> assurga ad indipendenza ed autonomia strutturale e funzionale, e si badi
> bene non di utilita', ovvero se la creazione sia dotata di compiutezza
> operativa, anche se in ipotesi in assenza di una controparte parimenti
> operativa sia di nessuna utilita'.
Si vero, questo è uno degli elementi che concorrono a determinare la
derivazione o meno.
> In sostanza: alla domanda se i processi funzionali del nuovo programma
> prescindono dalla compresenza di altro programma, anche se la relativa
> assenza comporti inutilita', una risposta affermativa determina la non
> derivazione ai fini della GPL mentre una risposta negativa determina la
> derivazione ai fini della GPL.
Non è esattamente così semplice, dalla funzionalità del programma ne
deriva spesso anche l'utilità o meno, ma anche il viceversa può avere
senso in alcuni casi.
> Un esempio di derivazione e' dato appunto dalle librerie, la cui assenza
> determina l'impedimento dell'avveramento del funzionamento del programma
> collegato, difatti si puo' citare il caso della LGPL.
Si ma non prendi in considerazione il caircamento condizionale a runtime
delle librerie. il fatto che il programma possa funzionare senza una
libreria non è condizione sufficiente e dichiaralo non deirivato.
> Un esempio di non derivazione puo' essere dato da un'ipotetica
> interfaccia grafica al compressore RAR (proprietario): l'assenza del
> RAR, pur provocando inutilita' della creazione, non ne inficia la
> compiuta funzionalita'.
In questo caso la non derivazione non dipende tanto dal fatto che il
proramma possa girare senza l'esistenza del programma rar ma piuttosto
dal fatto che usa interfaccie pubbliche e pubblicate del programma rar
per cui è possibile sostituire tale programma con un altro che usi la
stessa interfaccia utente che il programma wrapper in questione continui
ad essere sia utile che utilizzabile.
Se invece ad esempio costruiamo un programma interfaccia per la
navigazioen di una rete NetBIOS/SMB che utlizza libsmbclient come
libreria per lo svolgimento delle sue funzioni, non basta che il
programma non vada in crash in assenza della libreria e ci mostri
un'interfaccia totalmente in utile per dire che non sia opera derivata.
Esso è certamente opera derivata di libsmbclient perchè la sua unica e
primaria funzione è inutilizzabile in assenza della libreria, benchè il
programma "giri" sull'elaboratore anche senza.
> > In ogni caso il Tuo caso potrebbe essere ancora più semplice.
> > Se il lavoro lo fai sotto commissione per il tuo committente, è lui che
> > avrà, generalmente, la paternità dell'opera e ne potrà disporre come
> > meglio crede.
>
> La paternita' dell'opera dell'ingegno, ovvero il diritto di esser
> riconosciuto autore, e' inalienabile e si trasmette ai discendenti (non
> agli eredi), pertanto il committente in qualsiasi caso non ha "la
> paternità dell'opera" ne' generalmente ne' particolarmente; di un opera
> dell'ingegno di cui si sono ricevuti i diritti di sfruttamento economico
> non si puo' "disporre come meglio crede", al limite se ne dispone nei
> limiti della concessione.
Corretto, chiedo venia, dal contesto si intuiva chiaramente che sono
caduto vittima di un lapsus e che il termine corretto fosse proprietà,
visto che di diritti trasferibili si parlava.
> > Se l'applicativo non viene redistribuito il proprietario non ha bisogno
> > di preoccuparsi in alcun modo della licenza, in quanto la licenza serve
> > solo in caso di redistribuzione del lavoro effettuato in questi casi.
> >
> > Simo.
>
> Si sta ignorando quanto gia' segnalato: nel momento in cui il
> programmatore (creatore, autore) attua la consegna dell'opera
> all'imprenditore realizza una (re)distribuzione, per cui sottopone il
> programma a GPL, che l'imprenditore accetta (e non potrebbe essere
> diversamente); per questo diedi quella risposta articolata, mirata ad
> individuare eventuali difficolta' dell'imprenditore ad accettare la GPL.
Non è detto che vi sia trasferimento, ad esempio nel caso di lavoro
dipendente, non vi è trasferimento ma secondo la maggiorparte dei
contratti si lavoro, l'opera è proprietà del datore di lavoro all'atto
della creazione (chiaramente la paternità è del singolo programmatore)
se realizzata per e con i mezzi del datore di lavoro e durante l'orario
di lavoro.
Quindi è da valutare e questo in parte dipende dal tipo di contratto in
essere tra il committente e chi realizzerà l'opera, sono sicuro che
Bernini troverà modo di farsi commissionare l'opera dallo Zio, in modo
che non abbia bisogno neanche di trasferirla al momento della
realizzazione, ma che ne faccia ricadere la proprità direttamente in
capo allo zio.
Simo.
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Simo Sorce
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