[Discussioni] comprendere la legge
Alessandro Rubini
rubini a gnu.org
Gio 12 Apr 2001 00:30:05 CEST
Prima di tutto:
IANAL: I am not a lawyer
INCCUL: Io non capisco, consultate un legale
A seguire:
Quello che scrivo rappresenta solo il mio personale punto di vista,
non rispecchia l'opinione di organizzazioni di cui faccio o ho fatto parte.
Credo che il modo migliore per capire di cosa stiamo parlando sia
usare il testo della legge e di quelle cui si riferisce. Per quanto io
non sia un legale (ne`, che io sappia, gli altri che sono intervenuti
finora), e` comunque meglio vedere il testo di legge che andare avanti
per sentito dire.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni e disciplina
del prodotto editoriale)
1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si
intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il
libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o,
comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o
cinematografici.
Bene, qui mi sembra chiaro il "con ogni mezzo". Riguardo al commento
di Marco Ermini che diffondere indica un'azione (come la trasmissione
via etere) mentre il sito sta li` passivamente, vorrei notare come non
si parla di diffondere il prodotto editoriale, ma diffondere
l'informazione. Credo non ci siano dubbi sul fatto che l'informazione
che sta li` a disposizione di chi la cerca viene diffusa. Infatti la
legge 47/1948 parla *anche* dei giornali murali, addirittura quelli
"in unica copia" che da questo punto di vista sono proprio come il
sito: stanno li senza essere diffusi, ma diffondono informazione.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che
[...]
Va beh, qui non interessa. Evito di citare tutto.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Assolutamente esplicito. Nessuna ambiguita`. Quindi se il sito e` coperto
(e a me sembra che lo sia senza alcun dubbio, e sicuramente non puo`
essere escluso con certezza -- anche se certe interpretazioni potrebbero
escluderlo), l'articolo 2 della 47/48 si applica in toto.
Il prodotto editoriale
diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una
testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è
sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della
medesima legge n. 47 del 1948.
Qui mi sembra piu` vago. E se uscisse con periodicita` senza essere
contraddistinto da una testata? Mah... temo che un'interpretazione
possibile sia ``se esce con periodicita` deve essere contraddistinto
da una testata, per cui si deve legggere "... regolare e quindi contr..."''.
Sappiamo che l'uso degli operatori logici non e` nella logica dei nostri
legislatori, quindi ipotizzare l'interpretazione restittiva credo
sia obbligatorio. (a latere, sulla vernavola, ridente fosso pavese, c'e`
scritto "vietata la pesca ai minori di anni 65 e ai maggiori di anni 15",
quindi a tutti :).
Interessante anche notare come il termine "prodotto editoriale" cosi`
lungamente definito nell'articolo uno viene usato una volta sola
in tutti il resto della legge.
Passiamo quindi alla 47/48.
Articolo 2 (che sia pplica ad ogni prodotto editoriale):
2. Indicazioni obbligatorie sugli stampati. Ä Ogni stampato
deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonch‚ il
nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i
periodici di qualsiasi altro genere devono recare la
indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore
responsabile.
All'identit… delle indicazioni, obbligatorie e non
obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve
corrispondere identit… di contenuto in tutti gli esemplari.
E qui mi aspetto un "beh, si parla di stampati, cosa c'entra il sito".
A questo proposito vorrei notare che l'articolo 1 della 47/48 definisce
il termine "stampato":
1. Definizione di stampa o stampato. Ä Sono considerate
stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le
riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi
meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla
pubblicazione.
Il termine viene definito "ai fini di questa legge", quindi e` una
definizione "locale" per circostanziare il campo di applicazione. Ma
la nuova legge definisce il suo termine ("prodotto editoriale") e
dice esplicitamente che vi si applicano "le disposizioni di cui a 47/48-2".
Da questo mi pare chiarissimo come il fatto che si usi il termine
"stampato" non e` rilevante, perche` si applicano le disposizioni,
non l'articolo in toto (che, tra l'altro, non avrebbe senso senza
la definizione di "stampato" data dall'articolo 1).
E vediamo il 5 (solo per prodotti diffusi con periodicita` e contraddistinti
da una testata):
5. Registrazione. Ä Nessun giornale o periodico pu• essere
pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del
tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve
effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella
cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del
proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della
persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa Š
diversa dal proprietario, nonch‚ il titolo e la natura della
pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei
giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi
sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se
proprietario Š una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato,
verificata la regolarit… dei documenti presentati, ordina, entro
quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in
apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro Š pubblico .
Ancora una volta il prodotto editoriale "e` sottoposto agli obblighi
di cui al 47/48-5". Per cui non ci frega che tale articolo dica
"giornale"
I requisiti indicati negli articoli 3 e 4 sono semplicemente che
il direttore (art 3) e il proprietario (art. 4) abbiano gli stessi
requisiti per l'iscrizione alle liste elettorali, quindi nulla
di particolare (tranne i casini dovuti alla sfumatura dei
confini nazionali sulla rete).
Il comma 3 rimanda alle leggi sull'ordinamento professionale (che non
ho la minima intenzione di andare a vedere), immagino che il direttore
debba essere iscritto all'ordine (a sentire quello che si dice in
giro).
Ci sarebbe anche da guardare la 416/81, come modificata dall'articolo 2
di questa nuova, che si chiama:
(Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici ed in materia di
trasparenza)
Adesso, perdonate, ma non mi va. Le modifiche estendono la legge
all'attivita` editoriale con qualunque mezzo, quindi andrebbe letta
tutta la 416/81 per vedere che vincoli impone.
Gli articoli dal 3 in poi di questa nuova legge non interessano.
-------------
Mi sembra che lo spazio per le interpretazioni sia ampio, ma che
l'interpretazione "letterale" sia abbastanza restrittiva. Questo
conferma, secondo me, che il problema e` reale.
Che ci siano smentite a destra e sinistra nel mondo politico non
m'interessa (come gia` detto da altri), mi interesserebbe invece di
piu` avere il parere di qualche avvocato o magistrato, ma a questo
punto lascio la parola all'Associazione Software Libero, perche` io
sono un misero mortale, pure balbuziente.
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