[Discussioni] comprendere la legge

Alessandro Rubini rubini a gnu.org
Gio 12 Apr 2001 00:30:05 CEST


Prima di tutto:
    IANAL: I am not a lawyer
    INCCUL: Io non capisco, consultate un legale

A seguire:
    Quello che scrivo rappresenta solo il mio personale punto di vista,
    non rispecchia l'opinione di organizzazioni di cui faccio o ho fatto parte.

Credo che il modo migliore per capire di cosa stiamo parlando sia
usare il testo della legge e di quelle cui si riferisce. Per quanto io
non sia un legale (ne`, che io sappia, gli altri che sono intervenuti
finora), e` comunque meglio vedere il testo di legge che andare avanti
per sentito dire.


                                   Capo I
                                      
                           DISPOSIZIONI GENERALI
   
                                  Art. 1.
   
                         (Definizioni e disciplina
                          del prodotto editoriale)
   
       1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si
   intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il
   libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o,
   comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
   mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
   televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o
   cinematografici.

Bene, qui mi sembra chiaro il "con ogni mezzo". Riguardo al commento
di Marco Ermini che diffondere indica un'azione (come la trasmissione
via etere) mentre il sito sta li` passivamente, vorrei notare come non
si parla di diffondere il prodotto editoriale, ma diffondere
l'informazione.  Credo non ci siano dubbi sul fatto che l'informazione
che sta li` a disposizione di chi la cerca viene diffusa. Infatti la
legge 47/1948 parla *anche* dei giornali murali, addirittura quelli
"in unica copia" che da questo punto di vista sono proprio come il
sito: stanno li senza essere diffusi, ma diffondono informazione.

       2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che
       [...]

Va beh, qui non interessa. Evito di citare tutto.

       3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'
   articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Assolutamente esplicito. Nessuna ambiguita`. Quindi se il sito e` coperto
(e a me sembra che lo sia senza alcun dubbio, e sicuramente non puo`
essere escluso con certezza -- anche se certe interpretazioni potrebbero
escluderlo), l'articolo 2 della 47/48 si applica in toto.

                                                   Il prodotto editoriale
   diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una
   testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è
   sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della
   medesima legge n. 47 del 1948.

Qui mi sembra piu` vago. E se uscisse con periodicita` senza essere
contraddistinto da una testata? Mah... temo che un'interpretazione
possibile sia ``se esce con periodicita` deve essere contraddistinto
da una testata, per cui si deve legggere "... regolare e quindi contr..."''.

Sappiamo che l'uso degli operatori logici non e` nella logica dei nostri
legislatori, quindi ipotizzare l'interpretazione restittiva credo
sia obbligatorio. (a latere, sulla vernavola, ridente fosso pavese, c'e`
scritto "vietata la pesca ai minori di anni 65 e ai maggiori di anni 15",
quindi a tutti :).

Interessante anche notare come il termine "prodotto editoriale" cosi`
lungamente definito nell'articolo uno viene usato una volta sola
in tutti il resto della legge.

Passiamo quindi alla 47/48.
Articolo 2 (che sia pplica ad ogni prodotto editoriale):

      2. Indicazioni obbligatorie sugli stampati.  Ä  Ogni  stampato
    deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione,  nonch‚  il
    nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
      I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e  i
    periodici  di  qualsiasi   altro   genere   devono   recare   la
    indicazione:
        del luogo e della data della pubblicazione;
        del nome e del domicilio dello stampatore;
        del nome del proprietario e del direttore o  vice  direttore
    responsabile.
      All'identit…   delle   indicazioni,   obbligatorie    e    non
    obbligatorie,   che   contrassegnano    gli    stampati,    deve
    corrispondere identit… di contenuto in tutti gli esemplari.

E qui mi aspetto un "beh, si parla di stampati, cosa c'entra il sito".
A questo proposito vorrei notare che l'articolo 1 della 47/48 definisce
il termine "stampato":

        1. Definizione di stampa  o  stampato.  Ä  Sono  considerate
    stampe  o  stampati,  ai  fini  di  questa   legge,   tutte   le
    riproduzioni  tipografiche  o  comunque   ottenute   con   mezzi
    meccanici o fisico-chimici, in  qualsiasi  modo  destinate  alla
    pubblicazione.

Il termine viene definito "ai fini di questa legge", quindi e` una
definizione "locale" per circostanziare il campo di applicazione. Ma
la nuova legge definisce il suo termine ("prodotto editoriale") e
dice esplicitamente che vi si applicano "le disposizioni di cui a 47/48-2".
Da questo mi pare chiarissimo come il fatto che si usi il termine
"stampato" non e` rilevante, perche` si applicano le disposizioni,
non l'articolo in toto (che, tra l'altro, non avrebbe senso senza
la definizione di "stampato" data dall'articolo 1).

E vediamo il 5 (solo per prodotti diffusi con periodicita` e contraddistinti
da una testata):

        5. Registrazione. Ä Nessun giornale o periodico  pu•  essere
    pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del
    tribunale,  nella  cui  circoscrizione  la  pubblicazione   deve
    effettuarsi.
      Per  la  registrazione  occorre  che  siano  depositati  nella
    cancelleria:
        1)  una  dichiarazione,  con  le   firme   autenticate   del
    proprietario e del  direttore  o  vice  direttore  responsabile,
    dalla quale risultino il nome e il domicilio  di  essi  e  della
    persona  che  esercita  l'impresa  giornalistica,  se  questa  Š
    diversa dal proprietario, nonch‚ il titolo  e  la  natura  della
    pubblicazione;
        2)  i  documenti  comprovanti  il  possesso  dei   requisiti
    indicati negli artt. 3 e 4;
        3) un documento da cui risulti  l'iscrizione  nell'albo  dei
    giornalisti, nei casi in cui questa sia  richiesta  dalle  leggi
    sull'ordinamento professionale;
        4) copia dell'atto  di  costituzione  o  dello  statuto,  se
    proprietario Š una persona giuridica.
      Il presidente del tribunale o  un  giudice  da  lui  delegato,
    verificata la regolarit… dei documenti presentati, ordina, entro
    quindici  giorni,  l'iscrizione  del  giornale  o  periodico  in
    apposito registro tenuto dalla cancelleria.
      Il registro Š pubblico .

Ancora una volta il prodotto editoriale "e` sottoposto agli obblighi
di cui al 47/48-5". Per cui non ci frega che tale articolo dica
"giornale"

I requisiti indicati negli articoli 3 e 4 sono semplicemente che
il direttore (art 3) e il proprietario (art. 4) abbiano gli stessi
requisiti per l'iscrizione alle liste elettorali, quindi nulla
di particolare (tranne i casini dovuti alla sfumatura dei
confini nazionali sulla rete).

Il comma 3 rimanda alle leggi sull'ordinamento professionale (che non
ho la minima intenzione di andare a vedere), immagino che il direttore
debba essere iscritto all'ordine (a sentire quello che si dice in
giro).


Ci sarebbe anche da guardare la 416/81, come modificata dall'articolo 2
di questa nuova, che si chiama:

   (Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici ed in materia di
                                trasparenza)

Adesso, perdonate, ma non mi va. Le modifiche estendono la legge
all'attivita` editoriale con qualunque mezzo, quindi andrebbe letta
tutta la 416/81 per vedere che vincoli impone.

Gli articoli dal 3 in poi di questa nuova legge non interessano.

-------------

Mi sembra che lo spazio per le interpretazioni sia ampio, ma che
l'interpretazione "letterale" sia abbastanza restrittiva. Questo
conferma, secondo me, che il problema e` reale.

Che ci siano smentite a destra e sinistra nel mondo politico non
m'interessa (come gia` detto da altri), mi interesserebbe invece di
piu` avere il parere di qualche avvocato o magistrato, ma a questo
punto lascio la parola all'Associazione Software Libero, perche` io
sono un misero mortale, pure balbuziente.





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